Accertamenti fiscali anche sui conti correnti dei familiari dell’imprenditore

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Anche i conti correnti bancari dei familiari dell'imprenditore, dei soci e degli amministratori possono essere oggetto di accertamento. Ecco cosa afferma la Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 20408/2018.

Accertamenti fiscali anche sui conti correnti dei familiari dell'imprenditore

È legittimo l’accertamento a carico della società che riprende a tassazione le somme non giustificate, movimentate sui conti formalmente intestati ai familiari dell’imprenditore o dei soci, che si ritengono connesse ed inerenti al reddito d’impresa.

La ristretta base sociale, l’assenza di redditi ulteriori dei familiari e l’omessa presentazione delle dichiarazioni costituiscono validi elementi per ritenere che le operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti siano riferibili all’attività economica della società sottoposta a verifica. È onere della società dimostrare in maniera analitica l’estraneità di tali movimentazioni all’attività d’impresa.

Così ha deciso la Corte di cassazione con l’Ordinanza numero 20408 del 1° agosto 2018.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 20408/2018
È legittimo l’accertamento sui conti correnti bancari dei familiari dell’imprenditore: ecco l’ultimo principio statuito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 20408 del 1° agosto 2018.

Il fatto – L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA e IRES nei confronti di una società per la ripresa a tassazione del maggior reddito imponibile derivante dalle risultanze di accertamenti bancari espletati a carico della società e del padre e della nonna dell’amministratore della stessa.

La società impugnava l’atto de qua dinanzi alla CTP, che accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dalla ripresa a tassazione i ricavi risultanti dalle movimentazioni dei conti correnti intestati al padre e alla nonna dell’amministrare della società contribuente.

L’amministrazione finanziaria proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, rigettato dalla CTR in quanto “gli elementi forniti dall’Ufficio in ordine all’attribuzione alla società dei movimenti in conto dei detti terzi avrebbero dovuto essere suffragati da ulteriori elementi, per cui le considerazioni esposte dall’Ufficio restano a livello di indizi e non raggiungono il livello di prova.”

La difesa erariale ha impugnato la sentenza d’appello in cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 e 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2 e 7, del D.P.R. n. 633 del 1972. A parere dell’Ufficio finanziario la CTR aveva errato quando aveva escluso la riconducibilità alla società contribuente dei risultati degli accertamenti bancari condotti nei confronti del padre e della nonna dell’amministratore della società.

A tal riguardo l’Agenzia aveva acquisito una serie di indizi in tal senso, quali la delega ad operare dell’amministratore sui conti correnti intestati ai suoi familiari, l’assenza di redditi propri e l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, la nonna dell’imprenditore, oramai ottantasettenne, non svolgeva alcuna attività, professionale o d’impresa, produttiva di reddito.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il summenzionato motivo ricorso e cassato con rinvio la sentenza di secondo grado impugnato.

La decisione – La controversa in commento attiene la corretta applicazione della presunzione posta a carico del contribuente nell’ipotesi di accertamento fiscale “bancario”, in virtù della quale i prelevamenti e i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria i giudici di legittimità hanno ribadito un principio oramai consolidato in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

In particolare, ai fini del superamento della presunzione prevista dall’art. 32 del DPR 600 del 1973, “non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività.”

La giurisprudenza è consolidata, peraltro, nel ritenere che, in presenza di alcuni elementi sintomatici (ad esempio la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare), tale principio si applica anche ai congiunti dell’amministratore o dei soci, intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, “è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano — in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario — ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.” (fra tutte si confronti la significativa sentenze numero 27075/2017 della Corte di Cassazione).

Per di più, nella Sent. n. 1898 del 2016, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il cit. art. 32, n. 7 del DPR 600/1973 (e l’art. 51 del DPR 633/1972 in materia di IVA) autorizza l’Ufficio accertatore a procedere alle indagini finanziarie su conti correnti bancari “formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.”

Il caso più ricorrente riguarda certamente conti intestati ai familiari dell’imprenditore accertato, in cui lo stretto rapporto familiare “è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente.”

La sentenza cassata non si è conformata a tali principi e non ha valutato correttamente la prova presuntiva addotta dall’amministrazione finanziaria per ricondurre le somme dei familiari alla società verificata che, al contrario, è apparsa idonea a spostare sul contribuente l’onere della prova contraria, evidentemente non soddisfatta nel caso di specie.

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