Versamento contributi: quando INPS è responsabile se il datore di lavoro non paga?

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Versamento contributi: è responsabile l'INPS se il datore di lavoro omette il pagamento e l'Istituto, venutone tempestivamente a conoscenza, resta inerte. Questo è il principio generale stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 2164 del 1° febbraio 2021 che ha respinto il ricorso di una lavoratrice che aveva ritenuto colpevole l'Istituito per non essersi attivato in tempo quando, però, questo non era a conoscenza del mancato versamento.

Versamento contributi: quando INPS è responsabile se il datore di lavoro non paga?

Versamento contributi: l’INPS è responsabile per il mancato pagamento del datore di lavoro solo quando, nonostante la tempestiva comunicazione, non provveda a riscuotere quanto dovuto.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 2164 del 1° febbraio 2021 che ha respinto il ricorso di una lavoratrice che aveva agito in risarcimento del danno nei confronti dell’Istituto.

La ricorrente riteneva responsabile l’INPS poiché, in pendenza dell’omissione contributiva, aveva lasciato trascorrere il termine prescrizionale senza agire nei confronti del datore di lavoro negligente.

La Suprema Corte, tuttavia, è stata perentoria: ha ammesso la tutela diretta nei confronti dell’Istituto solo nell’ipotesi in cui, nonostante il puntuale avviso, questo non abbia provveduto a riscuotere i contributi dovuti e abbia, anzi, lasciato trascorrere i termini di prescrizione.

Versamento contributi: quando INPS è responsabile se datore di lavoro non paga?

L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 2164 del 1° febbraio 2021 ha stabilito un importante postulato con riferimento al diritto dei lavoratori che vogliano vedersi risarcito dall’INPS il danno pensionistico causato dall’omesso versamento datoriale dei contributi.

Corte di Cassazione - ordinanza numero 2164 del 1 febbraio 2021
Scarica l’ordinanza numero 2164 del 1 febbraio 2021- versamento contributi responsabilità INPS quando datore di lavoro non paga

L’obbligazione contributiva infatti, lo ricorda la Suprema Corte, ha come soggetto attivo l’ente assicuratore - l’INPS - e come soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi in massima parte (articolo 2115 del Codice Civile) oppure per l’intero (art. 23 della legge numero 218 del 1952 in ipotesi di pagamento tardivo o parziale).

Il lavoratore, quindi, non può chiedere all’Istituto di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi che rimane il diretto responsabile.

Viceversa, in aiuto al lavoratore che si vede negati i contributi interviene il rimedio previsto dall’articolo 2116 del Codice Civile che contempla l’azione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro per il danno da mancata, parziale o irregolare contribuzione.

E, ancora, è prevista la facoltà in capo al prestatore di lavoro di richiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge numero 1138 del 12 agosto 1962.

La norma citata permette ai lavoratori dipendenti, infatti, di richiedere la costituzione della rendita vitalizia - riscatto - se il datore di lavoro ha omesso il versamento obbligatorio dei contributi che non possono più essere versati con le normali modalità e che non possono più essere richiesti dall’Istituto perché prescritti.

Omesso versamento dei contributi: quando interviene l’INPS

La Corte di legittimità ha affermato che il lavoratore possiede un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento della contribuzione e ad avere una regolare posizione assicurativa in conformità alle disposizioni normative.

La Corte ha, tra l’altro, confermato che la tutela della posizione previdenziale può avere ad oggetto la condanna al pagamento della contribuzione non versata e, in questo caso, deve essere chiamato in causa l’Ente previdenziale in quanto creditore dell’obbligazione.

In buona sostanza, i contributi non versati, prima di arrivare “nelle tasche” del lavoratore devono essere corrisposti all’INPS.

Viceversa, qualora siano passati 5 anni ed il credito contributivo sia prescritto, l’azione risarcitoria potrà essere attivata soltanto una volta realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, ossia una volta che il lavoratore sia andato in pensione.

Solo in quel caso, infatti, si configura un danno patrimoniale risarcibile che si esplica nella perdita totale del trattamento pensionistico o nella percezione in misura inferiore.

Resta fermo, però, il principio anzidetto sulla responsabilità dell’INPS che si configura solo e soltanto quando, a seguito di una pronta e puntuale comunicazione, non agisca nei confronti del datore di lavoro colpevole del mancato versamento contributivo e lasci trascorrere i termini di prescrizione.

Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini:

“(...) ove l’Istituto previdenziale non abbia provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza dell’omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, che ne abbia fatto richiesta (...)”.

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