Runts: cosa deve contenere la domanda di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica

Cristina Cherubini - Associazioni

Runts: cosa deve contenere la domanda di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica? Il titolo II, capo I, sezione I, art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020, fornisce agli utilizzatori alcune importanti indicazioni circa la procedura di iscrizione degli enti al Registro Unico Nazionale.

Runts: cosa deve contenere la domanda di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica

La procedura di iscrizione all’apposita sezione del RUNTS, dedicata alla tipologia di ente interessato, è descritta all’interno del decreto legge 106/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Vi sono diverse procedure a seconda che l’ente sia o meno dotato di personalità giuridica e che si tratti di Rete associativa.

La maggior parte delle associazioni che popolano il panorama italiano possiedono una forma giuridica caratterizzata dall’assenza della personalità giuridica, nella presente analisi proveremo a descrivere il processo di iscrizione che il legislatore ha previsto per tali enti.

L’art. 8 del decreto legge 106/2020 recita “le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalità giuridica che non intendano conseguirla, per le sezioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del presente decreto, ai sensi degli articoli 47 e ss. del Codice”.

Sarà quindi opportuno ben definire quali sono gli enti interessati dalla presente procedura di iscrizione ed infine elencarne i punti fondamentali.

Iscrizione al RUNTS: soggetti previsti dall’art. 8

La procedura di iscrizione al RUNTS prevista per i soggetti non aventi la personalità giuridica, vede come possibili enti interessati, i seguenti:

  • Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
  • Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
  • Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
  • Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 41 del Codice;
  • Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell’articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all’obbligo di iscrizione nella sezione “imprese sociali” presso il Registro imprese.

Anche se è opportuno ricordare che per quanto attiene alle Reti Associative, la sezione II del decreto legge 106/2020 contiene alcune norme specifiche da seguire al momento della presentazione dell’istanza al Registro.

La procedura di iscrizione al Runts: enti senza personalità giuridica

L’art. 47 del D. Lgs 117/2017 elencava già i punti fondamentali che un ente avrebbe dovuto seguire al momento della richiesta di iscrizione al RUNTS:

"La domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione."

L’art. 8 del decreto legge 106/2020 riepiloga quando preventivamente scritto nel codice del terzo settore e ne amplia il contenuto, elencando i documenti necessari per il completamento della pratica di iscrizione, che l’ente dovrà allegare alla pratica:

  • l’atto costitutivo;
  • lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  • per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.

“Qualora gli enti non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l’irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

La documentazione presentata dal legale rappresentante ai fini dell’iscrizione al RUNTS dell’ente dovrà obbligatoriamente contenere alcune informazioni fondamentali, elencate dettagliatamente nel decreto legge 106/2020, di seguito esposte:

  • l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;
  • la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
  • il codice fiscale;
  • l’eventuale partita IVA;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale;
  • un indirizzo di posta elettronica certificata;
  • almeno un contatto telefonico;
  • le eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione dell’ente;
  • Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice;
  • la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice;
  • il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
  • le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
  • l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice;
  • l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
  • la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del Codice;
  • per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;
  • il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
  • il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
  • l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente a firma del legale rappresentante dell’ente ed indirizzata all’ufficio del RUNTS territorialmente competente.

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