Regime forfettario, due novità nel decreto legislativo n. 81/2025: dai codici ATECO al versamento IVA per le operazioni in reverse charge, le modifiche in vigore

Regime forfettario con due importanti novità: il decreto legislativo n. 81/2025 introduce alcune modifiche per le partite IVA minori.
Il testo del decreto legislativo correttivo in materia di adempimenti, concordato preventivo biennale, giustizia tributarie e sanzioni interviene su due aspetti importanti.
Il primo è relativo ai codici ATECO, rilevanti ai fini della determinazione del coefficiente di redditività e quindi al calcolo delle imposte dovute. Dal mese di aprile è operativa la nuova classificazione ISTAT, che tuttavia non avrà per il momento impatto sui forfettari.
In vigore dal 13 giugno un’ulteriore novità, relativa agli acquisti in regime di reverse charge: il versamento dell’IVA dovuta per questa tipologia di operazioni potrà avvenire a cadenza trimestrale.
Forfettario, un regime transitorio per i codici ATECO
Il codice ATECO, elemento che individua la tipologia di attività svolta, è uno dei parametri fondamentali per capire l’effettivo impatto del regime forfettario in termini di vantaggi ed elementi negativi.
Per calcolare il valore dell’imposta sostitutiva dovuta da chi applica il regime forfettario è infatti necessario considerare in prima battuta il coefficiente di redditività stabilito per l’attività svolta.
Si tratta della percentuale di “forfettizzazione del reddito” prodotto nell’anno, che determina la base imponibile effettiva sulla quale applicare poi l’aliquota del 15 per cento (o del 5 per cento per le startup), differenziata sulla base del codice ATECO di appartenenza.
La nuova classificazione operativa dal mese di aprile 2025 ha quindi evidentemente un impatto diretto sul regime forfettario, ma non sarà immediato.
Il decreto legislativo correttivo in materia di concordato e adempimenti tributari approvato in Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno prevede una sorta di periodo transitorio per le partite IVA forfettarie.
Il motivo è legato alla necessità di aggiornare la tabella dei coefficienti per i diversi codici ATECO allegata alla legge n. 190/2014. Le tempistiche non sono note, ma l’unico punto fermo è che nel frattempo non cambierà nulla.
Forfettari, IVA trimestrale per gli acquisti in reverse charge
Con l’ok al decreto correttivo è stata accolta una delle osservazioni formulate dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, volta a semplificare le regole relative ai versamenti IVA per i forfettari.
Sebbene infatti il regime della flat tax preveda l’esonero dall’applicazione dell’IVA e dei relativi adempimenti, nell’ambito degli acquisti in reverse charge è necessario pagare l’imposta dovuta.
La novità approvata il 4 giugno 2025 e contenuta all’articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2024 consente di versare l’IVA per gli acquisti sottoposti al regime di inversione contabile a cadenza trimestrale.
Vale la pena ricordare che quando un forfettario riceve fatture per acquisti di beni o servizi soggetti a reverse charge, diventa il debitore d’imposta e deve versare l’IVA. Questo perché il regime forfettario agevola il contribuente sulle proprie operazioni, ma non lo esime dagli obblighi IVA quando è il cliente a dover assolvere l’imposta.
Scendendo nel dettaglio, il forfettario è tenuto ad assolvere l’IVA tramite reverse charge in diverse situazioni, tra cui:
- acquisti di servizi da fornitori UE o extra-UE;
- acquisti intracomunitari di beni sopra la soglia di 10.000 euro;
- acquisti di beni da paesi Extra-UE (importazioni);
- acquisti soggetti a reverse charge interno (in Italia).
In precedenza il versamento dell’IVA per il reverse charge da parte dei forfettari era previsto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Con la modifica, il nuovo termine sarà il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Una misura che semplifica gli obblighi IVA (già residuali) per i contribuenti in regime forfettario.
Si segnala che, a differenza di quanto riportato nelle prime bozze del testo, la novità si applicherà dalla data di entrata in vigore del decreto (13 giugno 2025) e non dal 1° ottobre. Nella norma, che inserisce la lettera e-bis all’articolo 1, comma 58 della legge n. 190/2014, non vi sono infatti riferimenti specifici in materia di decorrenza delle modifiche.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario, dagli ATECO all’IVA: due importanti novità