Premi di risultato: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate torna sul tema dei premi di risultato con la risoluzione numero 36/E

Premi di risultato: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Regime fiscale dei premi di risultato: l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia.

L’Agenzia delle Entrate, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva già fornito chiarimenti nell’ambito di un’istanza d’interpello, ma viste le numerose richieste da parte delle Scriventi ha deciso di intervenire nuovamente fornendo ulteriori indicazioni.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che nel caso in cui il contratto preveda che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, in quanto l’andamento del parametro adottato è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare un sistema di tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% al “premio di risultato” erogato al dipendente qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

Regime fiscale dei premi di risultato: gli effetti della Legge di Stabilità

Nella risoluzione n. 36/E pubblicata il 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che l’agevolazione, prevista dalla legge di stabilità 2016 ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, la tassazione ridotta con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, pari al 10%, per i premi di risultato corrisposti ai dipendenti del settore privato.

Il documento evidenzia che il beneficio fiscale presenta peculiari novità e non riguarda più la “retribuzione di produttività” ma i soli premi di risultato “di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti”, come definiti dal decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Mef del 25 marzo 2016 e indicati nel contratto aziendale/territoriale.

Dal 2016, quindi, non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato come precedentemente definiti.

Regime fiscale dei premi di risultato: l’agevolazione dipende dall’ipotesi di contratto

Nella risoluzione n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento alla variabilità delle somme non deve essere inteso tanto come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo, ma come aspetto futuro e incerto dal cui raggiungimento dipende l’erogazione del premio.

In particolare, in forza della funzione incentivante del quadro normativo, l’Agenzia ritiene che l’imposta agevolata possa essere applicata quando il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, sia successivo alla stipula del contratto. Ne consegue che, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto all’eventuale produttività futura non ancora realizzata.

Di fatto, la norma ha voluto evitare di attribuire il riconoscimento dell’agevolazione a una precisa voce retributiva, ovvero il premio di risultato ampliandone così la portata.

Una volta stipulato un contratto che rispecchia tali condizioni, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nell’accordo, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, o meglio, la data di sottoscrizione del contratto non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.

Nel caso in cui invece, il contratto non preveda il premio di risultato conformemente alla relativa disciplina e qualora intervenga un successivo contratto integrativo che lo renda conforme, il beneficio si applicherà soltanto sulla parte di premio riferibile al periodo successivo al contratto integrativo. In questa ipotesi dovrà essere riparametrato l’ammontare del premio agevolabile.

In particolare, la risoluzione ribadisce che il regime fiscale reintrodotto dalla legge di Stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale.

Questa circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Per queste ragioni, l’Agenzia ha chiarito che qualora nel contratto venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è (anche per circostanze eccezionali) effettivamente incerto al momento della sua sottoscrizione, essendo in tale sede suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo sia stato raggiunto il risultato incrementale.

Risoluzione n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2020
Regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. Ulteriori chiarimenti

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