Reddito di cittadinanza sospeso: come ottenere i 350 euro del supporto per la formazione e il lavoro

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Chi si è visto sospendere il reddito di cittadinanza nel 2023, dal 1° settembre può fare domanda per il supporto per la formazione e il lavoro. L'indennità di 350 euro mensili spetta alle persone tra i 18 e i 59 anni che frequentano percorsi di formazione e attivazione lavorativa

Reddito di cittadinanza sospeso: come ottenere i 350 euro del supporto per la formazione e il lavoro

La nuova misura per favorire l’inclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di formazione e di attivazione al lavoro è attiva dal 1° settembre.

Il supporto per la formazione e il lavoro prevede l’erogazione di un’indennità di 350 euro, per massimo un anno, per la partecipazione a percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro.

Possono presentare la domanda tutte le persone di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui, e degli altri requisiti individuati dal decreto lavoro.

Possono inviare la domanda anche tutti gli ex percettori del reddito di cittadinanza che hanno superato il limite di fruizione di 7 mensilità previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e sono in possesso dei requisiti.

Reddito di cittadinanza sospeso: come ottenere i 350 euro del supporto per la formazione e il lavoro, i requisiti

A partire da questa estate giorni molti percettori del reddito di cittadinanza hanno ricevuto la comunicazione di sospensione della prestazione dall’INPS per via del superamento del limite di fruizione di 7 mensilità, previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Dal 1° gennaio, infatti, la misura sarà abolita, lasciando il posto a due nuovi strumenti per contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa: l’assegno di inclusione (ADI) e il supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Quest’ultimo è attivo dal 1° settembre e prevede l’accesso a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro.

Nello specifico prevede la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, compresi quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

Tra le misure che rientrano nell’ambito della prestazione ci sono anche il servizio civile universale e progetti utili alla collettività.

La partecipazione a tali iniziative dà diritto a ricevere un’indennità mensile di 350 euro, un importo che viene erogato dall’INPS per tutta la durata della misura nel limite massimo di 12 mesi.

A chi è dedicato il supporto per la formazione e il lavoro?

Possono inviare la domanda e beneficiare della misura tutte le persone tra i 18 e i 59 anni, residenti in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in via continuativa, che presentano un valore ISEE non superiore a 6.000 euro annui e che sono in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2, comma 2 del decreto lavoro (ad esclusione della lettera b)).

Si tratta, quindi, anche della maggior parte delle persone che da agosto non riceve più il reddito di cittadinanza, cosiddetti occupabili, e che fanno parte di un nucleo i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali.

Il SFL può essere utilizzato esclusivamente anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi anche se non sono sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.

Supporto per la formazione e il lavoro: come fare domanda e pagamento dell’indennità

Per accedere al supporto per la formazione e il lavoro è necessario presentare un’apposita domanda.

La richiesta si effettua in modalità telematica dal 1° settembre direttamente all’INPS o presso i patronati e dal 1° gennaio 2024 anche presso i CAF.

Il percorso di attivazione viene attuato attraverso la nuova piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) in via di definizione. In fase di richiesta gli interessati devono:

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità ove non abbia già una dichiarazione attiva;
  • autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Dopo la verifica dei requisiti la domanda viene accolta dall’INPS, il quale informa i richiedenti che per attuare la misura è necessario accedere al SIISL e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

Al suo interno il beneficiario deve fornire le informazioni essenziali per la presa in carico e individuare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione per l’attivazione al lavoro e per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, inoltre, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Dopo la sottoscrizione del patto di servizio, il beneficiario può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento/accompagnamento al lavoro attraverso la piattaforma. Allo stesso modo può essere inserito in specifici progetti di formazione.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato oppure integrato.

La partecipazione alle attività determina il diritto all’indennità di 350 euro. In mancanza di conferma ai servizi competenti, almeno ogni 90 giorni, dell’adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate il beneficio è sospeso.

Inoltre, la prestazione non sarà erogata in caso di mancata iscrizione dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. Il limite di 12 mesi, però, sarà conteggiato a partire dall’inizio del percorso formativo.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente durante il periodo di erogazione del SFL, il reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. I beneficiari della misura che avviano un’attività lavorativa autonoma, invece, ricevono in un’unica soluzione un contributo pari a sei mensilità dell’assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Sono previsti, inoltre, esoneri contributivi per i datori di lavoro che assumono i percettori del supporto.

La video guida interattiva dedicata all’attivazione della misura è disponibile sul sito dell’INPS.

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