RUNTS: Iscrizione delle Reti Associative

Cristina Cherubini - Associazioni

RUNTS, iscrizione delle Reti Associative: il decreto legge 106/2020 unitamente a quanto previsto negli articoli 46 e seguenti del codice del terzo settore ha stabilito le procedure che è necessario seguire nel caso in cui si abbia intenzione di iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore, definendo quindi di conseguenza anche gli effetti che ne derivano.

RUNTS: Iscrizione delle Reti Associative

La procedura di iscrizione al RUNTS delineata dal decreto legge 106/2020 oltre che dallo stesso D. Lgs 117/2017 e descritta tecnicamente nell’allegato A del decreto ministeriale è abbastanza articolata e prevede alcune specifiche procedimentali, a seconda del tipo di ente che intende presentare domanda.

Il RUNTS è suddiviso in specifiche sezioni, e sono state predisposte particolari procedure di iscrizione per alcune tipologie di enti, inoltre vi sono alcune limitazioni, come quella esposta al comma 2 dell’art. 46 del d.lgs 117/2017, dove recita il seguente assunto “ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni”.

Nella presente analisi andremo a capire qual è la corretta procedura di iscrizione prevista per le reti associative e se vi sono delle analogie con quanto disposto dall’art. 8 del decreto legge 106/2020 per le altre tipologie di enti prive di personalità giuridica.

Le sezioni del RUNTS: dove si collocano le reti associative

L’art. 46 del decreto legislativo 117/2017 suddivide il RUNTS in separate sezioni, all’interno delle quali devono confluire gli enti che intendono iscriversi, di seguito elencate:

  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri enti del Terzo settore.

Ogni ente, come anche sopra specificato, non potrà essere iscritto a più di una sezione, tranne che nel caso delle Reti associative.

L’art. 10 del decreto legge 106/2020 contiene le norme specifiche previste per l’iscrizione delle reti associative all’interno del Registro unico.

L’ufficio competente per l’iscrizione ed ogni altro adempimento successivo relativo a Reti Associative è quello statale, che come specificato anche dall’art. 4 comma 3 del decreto legge 106/2020, esercita le seguenti funzioni:

  • adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella sezione “Reti associative”;
  • svolge, in caso di procedimenti di iscrizione di cui alla lettera a) del presente comma riguardanti enti che richiedono l’iscrizione in una ulteriore sezione, la relativa istruttoria e ne comunica gli esiti, se favorevoli, all’Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che procede all’iscrizione; se sfavorevoli, all’ente interessato;
  • assicura, con riferimento agli enti iscritti nella sezione “Reti associative”, l’espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), c), d), e) e f), anche nel caso in cui gli enti siano iscritti in ulteriore sezione; nell’effettuazione della revisione la verifica della permanenza dei requisiti, in caso di enti iscritti anche in altra sezione, riguarda anche i requisiti relativi a quest’ultima.

L’iscrizione nella sezione Reti associative: presentazione dell’istanza e procedimento

L’ 46, comma 1, lettera e) del D. Lgs 117/2017, indica le Reti Associative tra le diverse sezioni che compongono il RUNTS.

L’istanza che deve essere predisposta per la richiesta di iscrizione di tale categoria di enti deve essere formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato tecnico A del decreto legge 106/2020.

La domanda dovrà essere inviata all’Ufficio competente del RUNTS, quindi in questo caso quello statale, dal rappresentante legale dell’ente.

L’istanza dovrà contenere le informazioni evidenziate dall’art. 8, commi 5 e 6, del decreto legge 106/2020. Inoltre i documenti ad essa allegata dovranno essere completi ed eventualmente integrati al fine di poter comunicare anche le seguenti informazioni:

  • i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all’articolo 41 comma 1 lettera a) o di cui all’articolo 41 comma 2 del Codice.
  • l’indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 41 comma 1, lettera b) e l’eventuale svolgimento di quelle di cui all’articolo 41 comma 3, lettere a) e b) del Codice;
  • la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 5 del Codice.

I termini entro cui l’Ufficio Statale deve esaminare la domanda e decidere eventualmente per il suo accoglimento, rifiuto o richiesta di integrazioni, sono gli stessi previsti per la procedura di iscrizione di un ente privo di personalità giuridica, e sono disciplinati dall’art. 9 del decreto legge 106/2020.

Rete associativa: possibilità di doppia iscrizione

L’art. 46 comma 2 del D.Lgs 117/2017 prevede per la Rete associativa la possibilità di ottenere l’iscrizione a due sezioni del RUNTS, tale procedura viene specificata anche dall’art. 10 comma 4 del decreto legge 106/2020, dove viene esposto il seguente assunto “qualora l’ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l’istanza è presentata in maniera unitaria all’Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all’iscrizione nell’ulteriore sezione. Nel caso in cui l’esito dell’istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l’Ufficio statale del RUNTS comunica all’Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d’iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell’automatica iscrizione dell’ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza”.

La domanda di iscrizione sarà quindi unica, ed indirizzata all’Ufficio Statale, unico competente per le Reti associative, sarà infatti sua responsabilità rivolgere la richiesta dell’ente agli altri uffici competenti a cascata.

“Qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo con riferimento all’iscrizione nella sezione Reti associative, l’istanza nel suo complesso è respinta”.

La domanda verrà quindi respinta completamente nel caso in cui si riscontrino problematiche relativamente ai requisiti necessari per l’iscrizione della Rete Associativa.

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