Imprese e autonomi sono obbligati ad avere la patente a crediti per lavorare nei cantieri. Come funziona, quali requisiti servono e come fare domanda

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere la patente a crediti.
Il nuovo documento è necessario per poter svolgere l’attività.
Vediamo come funziona la novità, quali sono i requisiti necessari per poterla ottenere e come fare domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Patente a crediti nei cantieri: come funziona e chi deve averla
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Cos’è e come funziona la patente a punti per lavorare nei cantieri
La patente a crediti è stata introdotta dall’articolo 29 del decreto PNRR bis, il n. 19/2024, con l’obiettivo di rafforzare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, in particolare all’interno dei cantieri.
Si tratta di un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili con la sola esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali.
La patente a crediti non è necessaria, invece, per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.
In sintesi, la patente viene rilasciata con un punteggio base iniziale di 30 punti (incrementabili a 100) e le imprese o i professionisti possono lavorare se ne possiedono a sufficienza, almeno 15.
Per ogni infortunio o irregolarità, il valore corrispondente sarà eventualmente decurtato dal totale dei punti a disposizione.
Tutte le regole sul funzionamento e le modalità di domanda per la patente a crediti sono contenute nel decreto n. 132/2024 attuativo della misura.
Le prime istruzioni operative sono state fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4/2024.
Come si richiede e quali requisiti servono?
Come si ottiene la patente a crediti per lavorare nei cantieri?
Per farsi rilasciare la patente, le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) devono presentare l’apposita domanda direttamente sul portale dell’Ispettorato del Lavoro.
La richiesta può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Tra tali soggetti rientrano, ad esempio:
- consulenti del lavoro;
- commercialisti;
- avvocati;
- CAF.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato straniero dovranno presentare l’autocertificazione che provi il possesso del documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine. In mancanza dovranno fare domanda sul portale INL.
I richiedenti devono informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.
Il portale dell’INL, recentemente rinnovato, contiene una serie di informazioni sull’azienda, i titolari e il relativo punteggio:
- dati identificativi del titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero;
- punteggio al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali sospensioni;
- eventuali decurtazioni dei crediti.
A tali dati possono accedere i titolari di interesse qualificato, tra cui:
- le pubbliche amministrazioni;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale;
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori.
Per poter ottenere la patente a crediti per operare nei cantieri, le imprese devono rispettare alcune precise condizioni.
In particolare, devono dichiarare o autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l’adempimento degli obblighi formativi;
- il possesso di DURC valido;
- il possesso di DVR valido;
- il possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
- la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.
Come specificato nella circolare dell’INL, non tutti i requisiti sono richiesti a ciascuna categoria di soggetti interessati.
Ad esempio, ai lavoratori autonomi e alle imprese senza lavoratori non è richiesto il documento di valutazione dei rischi.
Come chiarito dall’INL, le imprese in possesso della certificazione SOA di III livello non devono fare domanda per la patente a crediti. L’obbligo, però, scatta se la certificazione viene meno.
La patente a crediti viene rilasciata in formato digitale. Nel caso in cui l’impresa o il professionista dovesse presentare dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.
Quanti crediti si possono ottenere e come recuperarli
Vediamo ora come è possibile ottenere ulteriori crediti.
Oltre alla dotazione iniziale è possibile ottenere fino a 30 crediti per storicità dell’azienda (data di iscrizione alla C.C.I.A.A.):
- fino a 10, al momento del rilascio a seconda degli anni di iscrizione:
- fino a 5 anni: 0;
- da 5 a 10 anni: 3;
- da 11 a 15 anni: 5;
- da 16 a 20 anni: 8;
- oltre 20 anni: 10;
- fino a 20, dopo il rilascio della patente: per ogni biennio senza contestazione di violazioni viene attribuito 1 punto.
In aggiunta alle situazioni indicate, le imprese possono ottenere fino a 40 ulteriori crediti, che possono essere attribuiti sulla base di diverse attività, investimenti o formazione:
- fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.
In particolare, le imprese possono ottenere fino a 30 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del Dlgs n. 81/2008;
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
- adozione del DVR anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.
Ulteriori 10 crediti, inoltre, possono essere attribuiti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, come ad esempio:
- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
La tabella completa con l’assegnazione dei crediti ulteriori è disponibile in allegato al decreto.
- Ministero del Lavoro - Decreto n. 132 del 18 settembre 2024
- Patente a crediti per lavorare nei cantieri
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il requisito è già posseduto. Se conseguito successivamente, il punteggio della patente viene aggiornato dopo aver inviato la relativa documentazione.
Come detto, la piattaforma digitale di gestione della patente a crediti è stata recentemente rinnovata con l’introduzione di nuove funzionalità. Il nuovo portale, accessibile tramite SPID o CIE, consente di consultare in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, con l’obiettivo di promuovere una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.
La piattaforma è pienamente operativa dal 10 luglio 2025, data a partire dalla quale gli imprese e autonomi possono ottenere i crediti aggiuntivi per la patente, secondo le regole previste dalla normativa.
I crediti legati all’anzianità dell’azienda sono riconosciuti in automatico dal 10 luglio previo riscontro con i dati in possesso delle Camere di commercio.
Per gli altri crediti, invece, gli interessati dovranno accedere al portale e inserire i dati necessari per l’accredito, che avverrà entro le successive 24 ore.
Quando scatta la sospensione della patente?
I crediti sono decurtati dal punteggio totale in seguito a provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell’allegato 1-bis al decreto n. 19/2024.
Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
Le imprese possono recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi di formazione. La valutazione è affidata a una commissione territoriale formata da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.
I crediti si recuperano a condizione della verifica dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e degli eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
I datori di lavoro possono anche incorrere nella sospensione della patente e quindi dell’attività lavorativa fino a un massimo di 12 mesi.
La sospensione è obbligatoria nel caso in cui si verifichino infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, mentre può essere disposta (a discrezione dell’ispettore) in caso di infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
In entrambi i casi la sospensione viene adottata dall’Ispettorato del Lavoro che, al termine della stessa, verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Le sanzioni per chi non è in regola
Nella nuova nota n. 9326/2024, l’INL ha illustrato il regime sanzionatorio previsto per chi non è in regola con la patente a crediti, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla determinazione delle sanzioni per chi è sprovvisto del documento oppure lavora pur avendo un punteggio inferiore alla soglia minima.
Nello specifico, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
Questo deve essere considerato al netto dell’IVA e deve essere sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore che di norma contiene un capitolato dei lavori affidati con relativo costo (si possono considerare anche eventuali preventivi formulati e accettati).
Nei casi in cui il valore non è stato formalizzato e indicato oppure è inferiore alla soglia minima, la sanzione sarà pari a 6.000 euro.
Dopo aver individuato il valore di riferimento, la sanzione viene determinata in concreto applicando l’articolo 16 della legge n. 689/1981, per cui è prevista la riduzione a un terzo se la sanzione viene pagata entro 60 giorni.
Le sanzioni possono essere irrogate non solo dagli ispettori del lavoro, ma anche tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 81/2008, come le ASL.
In caso di mancato pagamento, l’Ispettorato del Lavoro competente provvede ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione.
Oltre alla sanzione amministrativa, il DL PNRR bis prevede anche l’esclusione dell’impresa o del lavoratore autonomo dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nelle ipotesi di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, devono verificare il possesso della patente (o dell’attestazione di qualificazione SOA nei casi previsti) da parte delle imprese esecutrici o degli autonomi. Questo anche nei casi di subappalto.
Se tale verifica non viene effettuata, e si affidano i lavori a soggetti sprovvisti di patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti), scatta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 711,92 euro a un massimo di 2.562,91 euro e soggetta a diffida ex art. 301-bis del Dlgs n. 81/2008.
La sanzione viene meno se il titolo abilitativo viene meno dopo l’affidamento dei lavori. A questo proposito si tiene conto solamente dei lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.
Le FAQ dell’INL e la guida all’utilizzo del portale
Sul sito dell’Ispettorato del Lavoro, nella sezione dedicata alla patente a crediti, è disponibile l’elenco aggiornato delle FAQ, le risposte alle domande più frequenti.
L’ultimo aggiornamento è quello del 25 luglio, con ulteriori chiarimenti in merito alle tipologie di lavoro per cui è necessario il possesso del documento.
Visto il recente aggiornamento del portale informatico, l’INL ha messo a disposizione degli utenti anche il “Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC)”. Qui sono illustrate le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della patente a crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
Il Manuale è disponibile di seguito e nella sezione dedicata del sito internet dell’Ispettorato “Documenti e Normativa”, nell’area “Note e pareri”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Patente a crediti nei cantieri: come funziona e chi deve averla