Partite IVA, nuova sanatoria per il concordato 2025/2026: come funziona

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Concordato preventivo biennale 2025/2026, una nuova sanatoria in campo per spingere le adesioni da parte delle partite IVA. Pace fiscale retroattiva dal 2019 al 2023 con sconto sulle imposte da pagare

Partite IVA, nuova sanatoria per il concordato 2025/2026: come funziona

Partite IVA, concordato preventivo biennale con sanatoria retroattiva: anche per l’edizione del patto con il Fisco relativa al biennio 2025-2026 si torna a parlare di ravvedimento speciale.

È un emendamento al Decreto Fiscale presentato dal Presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, a giocare l’ultima carta per rendere più appetibile la nuova tornata del concordato preventivo.

L’emendamento presentato in Commissione riprende i criteri del ravvedimento speciale già previsto per la prima edizione del patto con il Fisco. Imposta ridotta e su una base imponibile light sono gli “ingredienti” della sanatoria retroattiva.

Partite IVA, per il concordato 2025/2026 si va verso una nuova sanatoria: come funziona

Una pace fiscale in saldo. Si tenta nuovamente la via del ravvedimento speciale per favorire le adesioni al concordato preventivo biennale. L’emendamento, non ancora approvato, richiama in campo lo strumento che lo scorso anno ha dato maggior appeal al patto tra Fisco e partite IVA.

Riprendendo la struttura della sanatoria retroattiva già prevista per la scorsa annualità, la proposta a firma Osnato (FdI) prevede per le partite IVA che applicano gli ISA la possibilità di versare un’imposta sostitutiva su una base imponibile forfettaria per le annualità dal 2019 al 2023, determinata sulla base del punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

In particolare, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’idea di fondo è semplice: consentire alle partite IVA di far emergere redditi di fatto non dichiarati, ai fini della loro regolarizzazione, versando una flat tax ridotta, pari al:

  • 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Sul fronte dell’IRAP, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura unica del 3,9 per cento.

Il valore dell’imposta sostitutiva è ancor più basso per gli anni 2020 e 2021: le percentuali di cui sopra sono ridotte del 30 per cento in considerazione della crisi Covid-19.

In tutti i casi è prevista una soglia minima pari a 1.000 euro per ciascun anno “regolarizzato” mediante il ravvedimento speciale.

Sanatoria anche per le partite IVA escluse dagli ISA

L’emendamento riprende dalla prima edizione del ravvedimento speciale anche l’inclusione per le partite IVA escluse dall’applicazione degli ISA (con ricavi fino a 5.164.569 euro e che non hanno applicato regimi forfettari di determinazione del reddito) se, in uno degli anni dal 2019 al 2023 sono incorse in una delle seguenti circostanze:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In questi casi cambiano i criteri per l’applicazione della sanatoria e, in particolare:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento.

Sul fronte dell’IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento e l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 3,9 per cento.

Ravvedimento in un’unica soluzione o a rate dal 31 marzo 2026, stop agli accertamenti

Il versamento dell’imposta sostitutiva non sarà immediato: la prima scadenza è fissata al 31 marzo 2026 e si potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 24 rate.

Tra i vantaggi della sanatoria non vi è solo la possibilità di regolarizzarsi a prezzo ridotto, ma anche lo stop agli accertamenti sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo relativi alle annualità interessate.

Una limitazione che incontra però delle eccezioni, ad esempio in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, ma anche in caso di mancato versamento delle rate dovute. In questi casi lo “scudo” viene meno e l’Agenzia potrà riprendere i controlli, con un anno in più di tempo: i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

Ravvedimento speciale per il 2023 anche a chi ha aderito al CPB 2024-2025

Vale la pena specificare che l’emendamento interessa anche le partite IVA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025, consentendo di applicare il ravvedimento speciale anche all’annualità 2023, secondo le stesse regole e tempistiche previste per la generalità dei contribuenti.

Ad ogni buon fine, si specifica nuovamente che sull’emendamento si attende ancora il voto della Commissione e, in caso di esito positivo, il passaggio in Aula (prima alla Camera e poi al Senato) del testo del DL Fiscale n. 84/2025. La scadenza per la conversione in legge è fissata al 16 agosto 2026.

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