Modifica tassazione dividendi ENC: la novità nella Legge di Bilancio 2021

Cristina Cherubini - Associazioni

La legge di bilancio 2021 introduce una novità molto importante nell'ambito della tassazione dei dividendi percepiti da un ente non commerciale, che finalmente rivoluziona quanto definito nel 2017.

Modifica tassazione dividendi ENC: la novità nella Legge di Bilancio 2021

La percentuale dei dividendi percepiti da un ente non commerciale era stata difatti aumentata nel 2017, con l’articolo 1, comma 2, del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2017.

Tale provvedimento aveva innalzato la percentuale degli utili che concorrevano alla formazione del reddito imponibile da 77,74 % al 100%.

Il legislatore aveva quindi privato i dividendi percepiti dagli enti non commerciali di qualsiasi agevolazione fiscale.

Per una completa panoramica sulla normativa prevista in materia di tassazione dei dividendi si consiglia il nostro approfondimento completo ed aggiornato dal titolo: Tassazione dividendi: come funziona?

La nuova tassazione dei dividendi degli ENC nella Legge di Bilancio 2021: la percentuale ed esclusioni

L’art. 10 della legge di bilancio 2021, nella sua impostazione attuale e non ancora approvata in via definitiva, modifica nuovamente la percentuale secondo cui i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile per la tassazione dei redditi degli enc, enti non commerciale

La percentuale di tassazione degli utili, a partire dal 1 gennaio 2021, sarà difatti del 50 %, così come specificato nel comma 1 dell’art. 10 della legge di bilancio 2021 “gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021”.

La detassazione del 50% degli utili percepiti dagli enc dipende dall’attività da essi esercitata, così come specificato nell’art. 10 comma 1 della legge di bilancio, in quanto essi devono svolgere “una o più attività di interesse generale senza scopo di lucro.

Il comma 1 dell’articolo 10 riporta inoltre anche i dividendi che risultano esclusi da tale agevolazione, cioè quelli “provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1,del testo unico delle imposte sui redditi”.

Modifica tassazione dividendi ENC, requisiti per l’agevolazione: settori di interesse generale

Il legislatore all’interno del comma 2 dell’art. 10 della legge di bilancio specifica inoltre quali settori possono essere considerati come di interesse generale, definendo così l’ambito di applicazione della norma, andando ad identificare gli enti che possono beneficiarne, ovvero quelli che svolgono attività rientranti nei settori elencati:

  • Famiglia e valori ad essa connessi;
  • Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
  • Ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità dell’ambiente;
  • Arte, attività e beni culturali.

Tali attività, dettagliatamente elencate all’interno del comma 2 dell’articolo 10, rispondono poi in realtà a quanto scritto all’interno dell’art. 5 del d.lgs 117/2017, si riferiscono cioè alle attività di interesse generale che il legislatore ha previsto per la qualifica degli enti non commerciali quali enti del terzo settore.

Modifica tassazione dividendi: la destinazione dell’imposta non dovuta

La disposizione che prevede l’agevolazione della tassazione dei dividendi degli enti non commerciali, con la relativa riduzione della percentuale dal 100% al 50% dell’importo che incide sulla tassazione dei redditi dell’ente, detta anche le regole di destinazione dell’importo escluso dalla tassazione.

L’art. 10 al comma 4 della legge di bilancio recita difatti che “l’imposta sul reddito delle società non dovuta, sarà destinata al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente”.

L’imposta sul reddito quindi non dovuta dovrà essere destinata al finanziamento delle attività indicate al comma 2 dell’art. 10 della Legge di bilancio, le stesse, che se esercitate dall’ente, gli permettono di usufruire dell’agevolazione.

La particolarità che riguarda le fondazioni risiede invece nella destinazione dell’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale, così come espresso dal legislatore all’art. 10 della legge di bilancio.

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