Modello RED: recupero delle prestazioni indebite per i pensionati prorogato al 2024

Francesco Rodorigo - Pensioni

Prorogato il recupero delle prestazioni indebite per i pensionati interessati dalla campagna RED 2021. Questo sarà avviato entro il 31 dicembre 2024. La novità nel decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di Bilancio

Modello RED: recupero delle prestazioni indebite per i pensionati prorogato al 2024

Spostato in avanti il recupero delle prestazioni correlate alla campagna di verifica reddituale per i pensionati.

Il recupero delle prestazioni indebite relative alla campagna RED per il periodo d’imposta 2021 partirà entro il 31 dicembre 2024.

A prevedere la novità è il decreto fiscale di accompagnato alla Legge di Bilancio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre.

Modello RED: recupero delle prestazioni indebite per i pensionati prorogato al 31 dicembre 2024

Il decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre e arrivato in Gazzetta Ufficiale solo 2 giorni dopo, prevede una serie di importanti novità, dall’anticipo a dicembre della perequazione delle pensioni 2022 al rinnovo del bonus da 550 euro per i lavoratori e le lavoratrici con contratto part time.

Il provvedimento introduce anche una novità che interessa i pensionati tenuti a presentare il modello RED.

Nello specifico, viene prorogato il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale e relativo al periodo d’imposta 2021. Come si legge nel testo, il recupero partirà entro il 31 dicembre 2024.

Stessa cosa anche per il recupero legato alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020.

L’INPS, secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, procede ogni anno alla verifica della situazione reddituale dei pensionati, tramite il Modello RED, la quale può determinare una modifica, o il diritto, alle prestazioni pensionistiche integrative. Questo eventualmente può portare, l’anno successivo, al recupero delle somme pagate in eccedenza da parte dell’INPS.

Ebbene, il termine per il recupero delle prestazioni indebite relative alla campagna RED per il periodo d’imposta 2021 viene posticipato, il recupero partirà entro la fine del prossimo anno.

Modello RED: le prestazioni collegate al reddito verificate dall’INPS

La dichiarazione della situazione reddituale, Modello RED, è la dichiarazione dei redditi obbligatoria per tutti i pensionati titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito che hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi nel caso in cui non abbiano presentato il Modello 730 o Redditi PF.

La dichiarazione annuale permette all’Istituto di accertare il diritto alla prestazione e stabilire l’esatto importo della pensione.

Come specificato dall’Istituto nella circolare n. 195 del 2015, quelle elencate di seguito sono le prestazioni collegate al reddito per cui l’INPS effettua la verifica:

  • Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i.
  • Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994.
  • Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i.
  • Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i.
  • Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i.
  • Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i.
  • Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i.
  • Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i.
  • Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i.
  • Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i.
  • Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
  • Somma aggiuntiva - cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i.

Il Modello RED va inviato all’INPS e può essere trasmesso online tramite il servizio dedicato, accedendo all’area riservata del sito dell’Istituto tramite le proprie credenziali. In alternativa, per presentare la dichiarazione della situazione reddituale, è possibile utilizzare il contact center o usufruire dei servizi di intermediari abilitati.

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