Malattia e maternità lavoratori dello spettacolo: dall’INPS i chiarimenti sul calcolo delle indennità

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS tramite il messaggio n. 3767 del 17 ottobre chiarisce i criteri per il calcolo delle indennità di malattia e maternità per i lavoratori dello spettacolo. Dal 1° luglio 2022 per questa categoria l'importo massimo della retribuzione giornaliera è fissato a 120 euro. L'Istituto fornisce le istruzioni su quale massimale applicare ai periodi precedenti e successivi alle nuove disposizioni.

Malattia e maternità lavoratori dello spettacolo: dall'INPS i chiarimenti sul calcolo delle indennità

Malattia e maternità lavoratori dello spettacolo: le indennità si calcolano sulla base del nuovo importo massimo giornaliero.

Le istruzioni sono fornite dall’INPS nel messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022.

A partire dal 1° luglio scorso l’importo massimo della retribuzione giornaliera è stato elevato da 100 a 120 euro, come stabilito dalla legge n. 106/2022.

L’INPS specifica quale massimale applicare ai periodi di malattia e maternità precedenti e successivi a tale data.

Malattia e maternità lavoratori dello spettacolo: dall’INPS le istruzioni sul calcolo delle indennità

L’INPS nel messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022 comunica le istruzioni per il calcolo dell’indennità relativa ai periodi di malattia e maternità per i lavoratori dello spettacolo.

I chiarimenti arrivano in seguito alle disposizioni previste dalla legge n. 106 del 2022, che riordina la disciplina del settore.

L’articolo 10 stabilisce il limite massimo giornaliero per i contributi e le prestazioni in relazione alle indennità di malattia e maternità, il quale è stato innalzato a 120 euro.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale della malattia, l’INPS ricorda che la normativa di riferimento è riepilogata nella circolare n. 132/2021.

Gli assicurati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione per calcolare l’indennità di malattia devono tenere conto del massimo giornaliero di retribuzione.

Pertanto, per gli eventi di malattia che si verificano dopo il 1° luglio 2022 sarà applicato il nuovo massimale di 120 euro.

L’INPS sottolinea come non ci siano cambiamenti, invece, per quanto riguarda il requisito minimo contributivo, necessario per farsi riconoscere il diritto all’indennità di malattia.

Questo, infatti, è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati al FPLS dal 1° gennaio dell’anno precedente la malattia fino al momento in cui si verifica l’evento.

Indennità di maternità lavoratrici dello spettacolo, quale massimale applicare

Il nuovo massimale per la retribuzione giornaliera di 120 euro si applica anche per il calcolo dell’indennità di maternità per le lavoratrici dello spettacolo.

L’INPS specifica che le istruzioni relative alla prestazione, illustrate nella circolare n. 182/2021, restano confermate e valide, l’unico cambiamento è appunto l’importo del massimale.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2022 per tutti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, i contributi e le prestazioni per l’indennità sono calcolati sulla base del limite giornaliero di retribuzione di 120 euro.

L’Istituto, quindi, nel messaggio n. 3767 fornisce le indicazioni su come calcolare l’indennità per i periodi precedenti e quelli successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Le domande di indennità di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato che hanno ad oggetto periodi di maternità o paternità che si concludono oppure si svolgono interamente dopo il 1° luglio 2022, saranno liquidate tenendo conto del nuovo massimale di 120 euro.

Per le richieste che invece sono relative a periodi interamente precedenti al 1° luglio sarà applicato il vecchio massimale giornaliero, cioè 100 euro.

Infine, per quanto riguarda le istanze di indennità per i periodi di congedo parentale bisogna distinguere diverse possibilità:

  • periodi di maternità o paternità interamente precedenti al 1° luglio 2022, le domande sono liquidate tenendo conto del massimale precedente di 100 euro;
  • periodi successivi al 1° luglio, le richieste sono liquidate con il massimale di 120 euro.

Per i periodi a cavallo del 1° luglio, invece, le domande sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo il massimale vigente in quel momento (quindi 100 euro prima del 1° luglio e 120 euro dopo).

INPS - Messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022
Prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106

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