Il leveraged cash out

Lucrezia Iuliano - Diritto societario

Leveraged cash out: considerazioni fiscali e societarie con un'analisi approfondita delle ipotesi di possibili contestazioni e di come comportarsi nel caso di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate

Il leveraged cash out

Lo schema classico del cash out prevede la rivalutazione e la successiva cessione di partecipazioni sociali in favore di una società riconducibile al cedente.

Ciò che contraddistingue il leveraged cash out è il mancato pagamento immediato del corrispettivo della cessione della partecipazione rivalutata, che crea un canale debitorio tra la società acquirente e le persone fisiche cedenti.

Lo strumento viene usato spesso per gestire i passaggi generazionali e ottenere un risparmio di imposta (es i soci A e B in questo modo cedono le quote dell’azienda di famiglia alla Newco del figlio C- vedi esempio in basso).

Un esempio semplice è:

A e B soci di Alfa srl rivalutano le quote e le cedono al valore rivalutato a Beta srl , una società preesistente o neocostituita loro riconducibile (i soci possono essere A e B, o un loro familiare (es.C) o società del medesimo gruppo ecc.).

Indipendentemente dalla validità civilistica dell’operazione, in generale l’Agenzia dinanzi ad operazioni di LCO contesta l’abuso del diritto, adducendo che la cessione non persegue le finalità proprie della compravendita (cedere ad altri la proprietà del bene), ma è un’operazione che di fatto interpone un soggetto giuridico societario senza che sia modificata l’effettiva proprietà della partecipazione.

Ipotesi di situazione in cui può essere contestata l’elusione:

  • Alfa srl ha in pancia degli utili;
  • I soci di Alfa rivalutano le partecipazioni da cedere pagando imposta sostitutiva;
  • I soci di Alfa cedono a Beta (che ha i medesimi soci di Alfa) le partecipazioni rivalutate (a un prezzo pari al valore rivalutato) senza che vi sia l’effettivo pagamento del corrispettivo;
  • Beta scrive in bilancio una posta di Debito nei confronti dei propri soci-Cedenti;
  • Alfa distribuisce dividendi nei confronti di Beta. La tassazione dei proventi finanziari è esente al 95%.
  • Si chiude il debito nei confronti dei soci-cedenti (per l’acquisto delle partecipazioni) con questo dividendo percepito dalla società Alfa.
  • In questo modo i soci entrano sostanzialmente in possesso dei dividendi della società Alfa sotto la veste di movimentazioni patrimoniali connesse all’estinzione di un debito pregresso, e il presupposto impositivo per tassare i dividendi è stato eluso.

A seguito della distribuzione dei dividendi l’Agenzia potrebbe contestare:

  • elusione pura: se successivamente la società Alfa viene incorporata in Beta;
  • elusione impura: se permane la struttura societaria derivante da queste operazioni. È considerata elusione impura anche se in questo contesto Beta diventa una Holding che svolge anche una successiva attività di gestione di partecipazioni, perché secondo l’agenzia lo schema lineare in questo contesto per creare una holding sarebbe conferire Alfa in Beta.

Le anomalie che sono indice di elusione sono:

  • Il mancato pagamento del prezzo per intero (perché in questo modo si crea un canale per far passare dividendo come estinzione di un debito);
  • Cedente e cessionario in buona sostanza coincidono (a volte si cambiano le percentuali tra i soci, o si inseriscono altri familiari nella newco);
  • I flussi finanziari provengono sempre da società del gruppo e mai dai soci o da soggetti esterni;
  • Il pagamento dei dividendi non viene mai dalle holding (Beta), ma i soci incassano sempre questi crediti per cessioni quote.

Questo sopra indicato è uno schema semplice; schemi più articolati prevedono tante aziende Beta (non solo una) che potrebbero quindi essere tante holding di famiglia, e una distribuzione di dividendi non immediata ma magari dilazionata negli anni. Immaginiamo ad esempio il caso in cui si faccia riorganizzazione societaria tra i figli e ci sia una cessione di quote a tante holding quanti sono i figli.

Rientra nell’elusione anche l’ipotesi in cui il credito vantato da un socio venga poi ceduto a un familiare e da questi incassato.

L’agenzia potrebbe rilevare l’elusione quando ci sono dei flussi tassabili in capo alle persone che percepiscono dividendi, che vengono trasformati in flussi patrimoniali detassati al 95% attraverso il pagamento a srl riconducibili ai soci.

Infine, rientra nel leveraged cash out anche l’ipotesi in cui Beta si indebiti per pagare le somme ai soci cedenti e comunque ripaghi il debito attraverso l’incasso di utili da Alfa.

Così come il merger leveraged cash out, cioè quando Alfa e Beta si fondono in modo tale che il debito finisce per gravare direttamente sulla società operativa.

In questi casi l’agenzia quantifica il risparmio di imposta pari alle ritenute sui dividendi e richiede l’illegittimo risparmio di imposta.

Dinanzi agli avvisi di accertamento cosa fare:

  • Illustrare la ragione economica (riorganizzazione societaria e le finalità che potrebbero comportare la creazione di una holding, comunque a parità di compagine sociale, così sintetizzabili: stabilità di governance (nel caso in cui vi sia un capitale frazionato è possibile definire una maggioranza stabile, salvaguardia del patrimonio di famiglia, crescita e diversificazione del business, necessità di carattere finanziario);
  • illustrare che è lecita la pianificazione fiscale rappresentata dalla utilizzazione della condotta fiscalmente più conveniente tra quelle di pari dignità esistenti nel sistema normativo;
  • la giurisprudenza di merito si sia espressa negli ultimi anni perlopiù a favore dei contribuenti, escludendo l’esistenza di profili elusivi del LCO nei casi in cui la cessione delle quote della target ad una newco, sia accompagnata da riorganizzazioni aziendali e passaggi generazionali.

Pare possibile concludere, quindi, che siano perfettamente lecite le operazioni di LCO preordinate ad assicurare un effettivo, non apparente trasferimento delle partecipazioni rivalutate a terzi – ancorché legati da vincolo di parentela - o quantomeno quelle in esito alle quali i cedenti non mantengano il (sostanziale) controllo della società, oltre che quelle in cui il corrispettivo della cessione non sia regolato – direttamente o indirettamente – con le risorse finanziarie della stessa Target.

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