Isopensione con scivolo di 7 anni: proroga fino al 2023

Eleonora Capizzi - Pensioni

Isopensione con scivolo a 7 anni prorogata fino al 2023: l’INPS, con il messaggio numero 227 del 20 gennaio 2021 riporta la durata massima della prestazione in attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 in tema di esodo. Senza la proroga l’anticipo dell’età pensionabile sarebbe tornato ad essere nella misura originaria dei soli 4 anni.

Isopensione con scivolo di 7 anni: proroga fino al 2023

Scivolo a 7 anni fino al 2023 per l’isopensione: con il messaggio numero 227 del 20 gennaio 2021, l’INPS riporta quanto previsto dalla proroga decisa dall’ultima Legge di Bilancio.

Si estende sino al 2023, infatti, la possibilità per i lavoratori giunti a fine carriera di accedere al pensionamento anticipato qualora abbiano raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il meccanismo dell’isopensione, introdotto dalla legge Fornero, infatti, permetteva originariamente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro di solo 4 anni senza perdere lo stipendio.

Questo periodo è stato esteso temporaneamente, per il triennio 2018-2020, a 7 anni ai sensi dell’articolo 1, co. 160 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Estensione che è stata ulteriormente prorogata fino al 2023 dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 345 L. n. 178 del 30 dicembre 2020) come ribadito dall’INPS nel proprio messaggio.

Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, chi e in che modo può usufruire della prestazione d’esodo.

INPS - messaggio numero 277 del 20 gennaio 2021
Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Durata massima della prestazione

Isopensione con scivolo di 7 anni, proroga fino al 2023: i requisiti d’accesso

Il meccanismo consente un anticipo dell’età pensionabile sino ad un massimo di 7 anni a condizione che l’azienda esodante corrisponda con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l’assegno, appunto, prende il nome di isopensione) per l’intero periodo di esodo, fino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

L’azienda versa, inoltre, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la co­pertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all’assegno di quiescenza definitivo.

Per accedere alla prestazione de­vono essere rispettate, tuttavia, una serie di condizioni:

  • può essere utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
  • è necessario un accordo sottoscritto dall’azienda con le or­ganizzazioni sindacali finalizzato alla gestione degli esuberi a cui i lavoratori sono liberi o meno di aderire;
  • potranno giovare dello scivolo soltanto i lavoratori cui manchino, al massi­mo, 7 anni per l’accesso sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Isopensione, gli oneri finanziari a carico del datore di lavoro e la fideiussione

È essenziale rilevare che in riferimento all’isopensione l’intero carico finanziario grava sull’azienda: è l’azienda che deve provvedere, infatti, a trasferire la disponibilità utile all’INPS affinché venga dato corso ai pagamenti mensili e siano accreditati i contributi figurativi corrispondenti all’intero periodo di esodo.

Per evitare che un’eventuale insolvenza dell’azienda possa danneggiare il lavoratore, la stessa legge prevede che sia presentata all’INPS una fideiussione bancaria da parte del datore di lavoro: qualora quest’ultimo interrompa i pagamenti mensili, l’INPS potrà così richiedere il pagamento delle rate al garante.

E ancora, qualora l’insolvenza perduri oltre i 180 giorni, l’Istituto potrà invece far valere l’intera fideiussione così da corrispondere comunque al lavoratore il trattamento per tutto il periodo di esodo.

Nell’ipotesi di mancato pagamento della fideiussione anche da parte del garante, l’INPS cesserà l’erogazione dell’isopensione così come l’accredito della contribuzione figurativa prevista.

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