Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: dall’INPS requisiti e istruzioni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall’INPS arrivano le istruzioni operative aggiornate per lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che possono beneficiare dell’indennità di discontinuità. Requisiti e importo

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: dall'INPS requisiti e istruzioni

Dall’INPS arrivano le istruzioni operative in merito al funzionamento dell’indennità di discontinuità, la prestazione economica dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo che subiscono interruzioni dell’attività.

Nella circolare pubblicata il 13 giugno, l’Istituto fa il punto sulla misura, dai beneficiari ai requisiti di accesso, fino al calcolo dell’importo e alla durata della prestazione.

Un documento utile ma che forse arriva in ritardo considerando che il termine per la presentazione della domanda relativo al 2025 è scaduto lo scorso 30 aprile.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2025: dall’INPS requisiti e istruzioni

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2025: beneficiari e requisiti

Con la circolare n. 101/2025 l’INPS aggiorna le istruzioni operative relative all’indennità di discontinuità (IDIS), la prestazione in favore dei lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo erogata per i periodi di inattività introdotta nel 2024.

Ricordiamo, infatti, che la Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulla normativa di riferimento con alcune modifiche, relative nello specifico ai requisiti di accesso, alle modalità di calcolo della durata della prestazione e al termine ultimo per la presentazione della domanda.

L’indennità di discontinuità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997, cioè:
    • che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
    • che prestano a tempo determinato attività che non rientrano tra quelle al punto precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo, individuati dal decreto del Ministero del Lavoro del 25 luglio 2023:
      • operatori di cabine di sale cinematografiche;
      • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
      • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
      • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
      • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • intermittenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e non titolari dell’indennità di disponibilità.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • reddito non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente (lo scorso anno il limite era 25.000 euro). L’INPS evidenzia come vada considerato il reddito complessivo ai fini IRPEF e non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (in origine il limite era 60);
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

La Manovra 2025, dunque, è intervenuta modificando il limite reddituale e il minimo di giornate di contribuzione.

Per quanto riguarda il calcolo delle 51 giornate di contribuzione, si considerano utili i contributi previdenziali accreditati al FPLS, ad esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Sono considerati utili anche i contributi:

  • relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.

Non sono invece calcolate le eventuali giornate riconosciute e coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e indennità di disoccupazione NASpI, presenti nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

La Manovra, infine, ha eliminato la previsione che stabiliva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione e ha abrogato la disposizione che prevedeva misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori.

Per gli altri dettagli sui requisiti si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 101/2025, disponibile di seguito.

INPS - Circolare n. 101 del 13 giugno 2025
Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) - Istruzioni operative

Indennità di discontinuità 2025: durata, calcolo e importo della prestazione

Per quanto riguarda la durata della prestazione, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda nel limite di 312 giornate annue complessive (si detraggono le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo).

L’indennità di discontinuità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. Pertanto, come detto, non si possono considerare utili le giornate indennizzate con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le misure per la disoccupazione involontaria, compresa la NASpI anticipata e la cassa integrazione. Non sono considerate utili anche le giornate indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità.

La Legge di Bilancio 2025, come anticipato, ha abrogato la previsione che escludeva dal calcolo della durata dell’indennità “i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione”.

Pertanto, da quest’anno, non devono più essere scomputati i periodi contributivi presenti nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda che hanno già dato diritto ad un’altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, la NASpI).

Nel documento l’INPS riporta anche un esempio di calcolo, i passaggi sono i seguenti:

  • si assume come valore di riferimento la capienza di 312 giornate annue complessive;
  • si prendono in considerazione le giornate di contribuzione accreditate al FPLS nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda, ad esempio 100 giorni di contributi accreditati al FPLS, che rappresentano la base teorica per determinare la durata della misura;
  • si individuano le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ad esempio 25 giorni di contributi accreditati in una Gestione diversa dal FPLS e 25 giorni di indennità NASpI;
  • si sottraggono dal valore 312 i 100 giorni di contributi accreditati al FPLS, i 25 giorni di contributi accreditati in una Gestione diversa dal FPLS, i 25 giorni di indennità NASpI presenti nell’anno di osservazione, quindi: 312-100-25-25 = 162;
  • il valore 162 rappresenta la capienza massima in termini di giornate indennizzabili a titolo di IDIS nell’anno di riferimento;
  • si calcola la durata nella misura di 1/3 partendo dai 100 contributi accreditati al FPLS: 100/3= 33;
  • all’interessato, pertanto, vengono erogate 33 giornate di IDIS.

    L’indennità è erogata in unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità previste. In ogni caso, l’importo giornaliero non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.

Come fare domanda entro la scadenza annuale

Per poter ricevere l’indennità di discontinuità, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo in possesso dei requisiti previsti devono inviare l’apposita domanda all’INPS.

Come specificato dalla Legge di Bilancio 2025, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno.

Se tale giorno dovesse cadere di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

Per il 2025, dunque, il termine per l’invio della domanda relativa ai periodi di competenza del 2024 è già scaduto. Gli interessati potranno presentare quella relativa ai periodi 2025 entro il 30 aprile 2026.

Gli interessati possono utilizzare i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto. La richiesta si può trasmettere direttamente dal sito dell’INPS oppure è possibile inviarla tramite i Patronati o il Contact Center multicanale.

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