Green pass a lavoro: l’INPS chiarisce gli effetti di assenze ingiustificate e sospensioni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Fino al 30 aprile 2022 è stato obbligatorio mostrare il green pass per accedere ai luoghi di lavoro. L'INPS con la circolare n. 94 del 2 agosto 2022 fornisce chiarimenti in merito agli effetti sulle prestazioni previdenziali causati da assenze e sospensioni per mancanza di certificazione. Il lavoratore assente ingiustificato non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.

Green pass a lavoro: l'INPS chiarisce gli effetti di assenze ingiustificate e sospensioni

Green pass a lavoro, i lavoratori che sono stati assenti o sospesi per mancanza della certificazione obbligatoria fino al 30 aprile 2022 non hanno diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.

Lo chiarisce l’INPS nella circolare n. 94 del 2 agosto 2022.

L’Istituto sottolinea come con assenza ingiustificata e sospensione vengano meno anche gli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro. Ferme restando le conseguenze disciplinari è necessario però distinguere tra i due provvedimenti.

L’INPS, infine, specifica anche gli effetti di assenze e sospensioni sulle tutele previdenziali di malattia, maternità, congedo parentale, permessi della legge n. 104/1992 e congedo straordinario della legge n. 151/2001.

Green pass a lavoro: l’INPS chiarisce gli effetti di assenze ingiustificate e sospensioni sui trattamenti

Fino al 30 aprile 2022 è stato obbligatorio mostrare il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, con lo scopo di assicurare e mantenere adeguate condizioni di sicurezza.

L’INPS, tramite la circolare n. 94 del 2 agosto 2022, fornisce diversi chiarimenti in merito agli effetti che le assenze ingiustificate e le sospensioni, disposte nei casi in cui non è stata mostrata la certificazione verde obbligatoria, hanno comportato sulle prestazioni previdenziali.

Nello specifico, secondo il decreto legge n. 52/2021, i lavoratori privi di certificazione sono stati considerati assenti ingiustificati e pur mantenendo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non hanno ricevuto alcuna retribuzione per tutto il periodo di assenza.

Dopo il quinto giorno di assenza è stata poi prevista la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro anche in questo caso senza retribuzione.

Il decreto-legge n. 24/2022 ha prorogato i termini di tali disposizioni dalla fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, al 30 aprile 2022.

Con la sospensione delle retribuzione è venuto meno per i datori di lavoro anche l’obbligo di versare i relativi contributi e pertanto i lavoratori assenti ingiustificati o sospesi fino al 30 aprile 2022 non hanno avuto diritto ad alcuna copertura assicurativa obbligatoria.

Per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, i giorni di assenza ingiustificata non hanno contribuito alla maturazione di ferie e hanno comportato la perdita di anzianità di servizio per le giornate corrispondenti.

Nella circolare n. 94 l’INPS precisa anche gli effetti di assenze e sospensioni sulle tutele previdenziali di malattia, maternità, congedo parentale, permessi della legge n. 104/1992 e congedo straordinario della legge n. 151/2001.

Queste tutele sono tutte riconosciute secondo le normali indicazioni di legge.

Green pass a lavoro: l’INPS chiarisce la differenza tra assenza ingiustificata e sospensione

L’INPS precisa come sia necessario fare distinzione tra l’assenza ingiustificata e la sospensione del rapporto di lavoro, ferme restando le conseguenze disciplinari in caso di accesso ai luoghi di lavoro in assenza del green pass.

La prima si riferisce solamente alla specifica giornata lavorativa in cui il lavoratore non ha esibito il green pass, che non sarà retribuita.

Il rapporto di lavoro resta in essere e riprende nel momento in cui viene presentata la certificazione. I lavoratori possono comunque fruire di assenze per malattia e permessi se in possesso dei relativi requisiti di legge.

In questo caso, dunque, gli obblighi contributivi per il datore di lavoro e le coperture assicurative del lavoratore:

sono determinati secondo le disposizioni di legge ordinariamente applicabili alle singole fattispecie di assenza.

Nel caso della sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo, in quanto con il provvedimento si sospende l’obbligo di retribuzione. Con la sospensione, inoltre, viene meno:

la fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti.

In entrambi i casi, i lavoratori non hanno potuto beneficiare dei trattamenti di cassa integrazione, in quanto la mancanza del green pass non è considerata causa involontaria di sospensione del lavoro.

Infine, l’INPS ricorda che nel caso in cui il provvedimento venga revocato o annullato il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi dovuti con effetto retroattivo.

Al contrario, nel caso in cui emerga la non conformità della certificazione verde mostrata dal lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto al rimborso della contribuzione versata.

INPS - Circolare n. 94 del 2 agosto 2022
Obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022. Indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Effetti sulle prestazioni previdenziali ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele riconosciute dall’INPS

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