Fondo Garanzia: maggiori garanzie alle PMI creditirici della PA

Carla Mele - Incentivi alle imprese

Il Fondo Garanzia PMI offre una nuova garanzia a sostegno alle PMI in sofferenza che ventano crediti certificati verso la PA. Vediamo in cosa consiste questa agevolazione e come fare per beneficiarne.

Fondo Garanzia: maggiori garanzie alle PMI creditirici della PA

Il Decreto Semplificazioni, convertito nella Legge 12/2019, ha istituito nell’ambito del Fondo garanzia PMI una nuova sezione speciale rivolta alle PMI che si trovano in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e che al contempo risultano titolari di crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere le aziende in difficoltà: sarà un prossimo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a regolamentare le modalità di accesso al beneficio.

L’efficacia delle disposizioni del decreto è condizionata dall’attivazione della notifica alla Commissione UE, così come sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione.

Fondo Garanzia PMI: sezione speciale per creditori della PA

La Legge 12/2019 di conversione del Decreto Semplificazioni ha istituito una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di agevolare le PMI in sofferenza finanziaria a causa di un fenomeno sempre più presente, ovvero il ritardo dei pagamenti per prestazioni effettuate verso la Pubblica Amministrazione.

La nuova garanzia della sezione speciale del Fondo sarà concessa per finanziamenti già ottenuti dalle PMI tramite una banca o un intermediario finanziario: si dovrà trattare di finanziamenti classificati come probabili inadempienze dalla Banca d’Italia, quindi la cui restituzione risulta incerta in quanto considerati “crediti in sofferenza}”

Lo strumento fornisce una copertura massima dell’80% dell’eventuale perdita per l’intermediario finanziatore, fino a un importo massimo garantito di 2.500.000 di euro.

Considerando il predetto limite, la garanzia è riconosciuta tra il minore di due valori:

  • l’importo del finanziamento non rimborsato dalla PMI alla data di presentazione della richiesta di garanzia, (maggiorato degli interessi contrattuali e di mora)
  • l’ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI verso la Pubblica Amministrazione, per i quali siano decorsi 90 giorni dal termine per il pagamento.

Fondo Garanzia PMI creditrici: condizioni di accesso

L’accesso alle risorse della sezione speciale del Fondo avviene a seguito di un accordo sottoscritto tra la banca o l’intermediario finanziario e la PMI beneficiaria.

L’accordo prevede un piano di rientro del finanziamento oggetto di garanzia, la cui durata massima non è superiore a 20 anni, ed una serie di ulteriori condizioni.

La prima condizione di accesso alla garanzia è che i finanziamenti contratti dalla PMI non dovranno risultare già coperti da garanzia pubblica, ma potranno essere assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali.

Altra condizione di accesso è rappresentata dalla cessione alla banca o all’intermediario finanziario dei crediti vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ne consegue se la Pubblica Amministrazione provvede a pagare il suo debito, decade la garanzia dal momento che la banca rientra dalla propria esposizione.

Per l’accesso al Fondo è richiesto inoltre il pagamento di un premio da parte della banca o dell’intermediario finanziario: esso confluirà nella sezione speciale del Fondo di garanzia e potrà essere posto a carico della piccola o media impresa beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o dell’intermediario la parte restante.

Il mancato rispetto del piano di rientro da parte della PMI beneficiaria legittimerà la banca o l’intermediario finanziario alla riscossione della garanzia, con un rimborso in ogni caso non superiore all’80 per cento della perdita registrata.

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