Fondo garanzia PMI: nuove condizioni di ammissibilità dal 15 marzo 2019

Carla Mele - Incentivi alle imprese

Fondo di Garanzia PMI: nuove condizioni e modalità di accesso. Ecco le novità contenute nel Decreto MISE del 12 febbraio 2019, in vigore dal prossimo 15 marzo.

Fondo garanzia PMI: nuove condizioni di ammissibilità dal 15 marzo 2019

Fondo di garanzia PMI: il Decreto del MISE del 12 febbraio 2019 scorso ha approvato nuove condizioni di ammissibilità e ha definito nuove modalità di accesso.

Il Fondo, operante dal 2000, nasce sotto la guida del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà e aiutarle ad accedere al credito bancario.

Le nuove condizioni di ammissibilità ed accesso al Fondo di garanzia per le PMI saranno operative dal prossimo 15 marzo 2019.

Fondo Garanzia PMI: nuove condizioni di ammissibilità dal 15 marzo 2019

Come sopra anticipato, a decorrere dal 15 marzo 2019 saranno applicate le nuove condizioni di ammissibilità per le PMI che intendono accedere al Fondo di garanzia, secondo le disposizioni del Decreto del Mise dello scorso 12 febbraio 2019.

I soggetti richiedenti dovranno inviare al Gestore del Fondo la richiesta di ammissione esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità del Portale Fondo di Garanzia.

Le PMI richiedenti devono possedere particolari requisiti al momento della richiesta:

  • la regolarità contributiva;
  • regolarità urbanistica e catastale della sede aziendale;
  • assenza di procedure di liquidazione durante il periodo di garanzia;
  • assenza di problematiche bancarie pregresse che rendano rischioso il finanziamento del progetto.

La richiesta di ammissione alla garanzia deve contenere obbligatoriamente:

  • i dati per verificare i requisiti di ammissibilità e l’espletamento delle ulteriori attività istruttorie da parte del Gestore del Fondo;
  • le condizioni economiche applicate per il finanziamento: il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate all’operazione finanziaria;
  • per le richieste di ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, il costo della garanzia rilasciata al soggetto beneficiario finale;
  • per le operazioni di Microcredito, il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria;
  • le informazioni previste dal Piano della trasparenza;
  • le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull’operazione finanziaria.

Il Gestore del Fondo assegnerà alle richieste pervenute un numero di
posizione identificativo
che verrà comunicato a tutti i soggetti coinvolti, insieme al nome del Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.

L’ammissione al Fondo viene infine deliberata dal Consiglio di gestione dopo che sia stata verificata l’esistenza delle disponibilità finanziarie.

Fondo Garanzia PMI: come funziona?

Il Fondo di garanzia per le PMI nasce con la L. 662/96 e opera dal 2000 sotto la guida del Ministero dello Sviluppo Economico.

Esso ha lo scopo di offrire garanzie alle piccole imprese che intendono ottenere un finanziamento bancario o da altri intermediari finanziari e che non hanno le migliori garanzie da offrire.

Il Fondo offre garanzie su diversi settori:

  • Imprenditoria femminile,
  • Microcredito,
  • Editoria,
  • Programmi regionali europei (PON, POR FESR 2014/2020),
  • sezione speciale Resto al Sud.

Come anticipato, lo scopo del Fondo è favorire l’accesso al credito bancario da parte di PMI in difficoltà; esso però non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, quindi tutte le condizioni del prestito (tassi di interesse, le modalità di rimborso etc.) sono lasciate alla libera contrattazione tra le parti.

L’unica differenza è che, sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo, non potranno essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

I beneficiari della garanzia sono PMI operanti in tutti i settori di attività ad eccezione di:

  • Agricoltura, silvicoltura e pesca;
  • Attività finanziarie e assicurative;
  • Amministrazione pubblica e difesa;
  • Assicurazione sociale obbligatoria;
  • Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
  • Attività di produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

La garanzia può essere sia diretta, cioè ottenuta su richiesta dei soggetti finanziatori, oppure può consistere in una riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti.

Il richiedente deve motivare la sua richiesta presentando un progetto volto a realizzare un miglioramento dell’attività d’impresa: il progetto deve essere definito in tutte le sue parti e avere una durata prestabilita.

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