Fondo Garanzia PMI: start up, imprese femminili e Nuova Sabatini hanno la precedenza

Tommaso Gavi - Incentivi alle imprese

Fondo Garanzia PMI, le disposizioni operative riconoscono priorità nell'istruttoria e per la delibera alle start up innovative, alle imprese femminili e alle operazioni che rientrano nella Nuova Sabatini. Le regole sono approvate dal decreto del MISE dello scorso 3 ottobre 2022.

Fondo Garanzia PMI: start up, imprese femminili e Nuova Sabatini hanno la precedenza

Fondo Garanzia PMI, hanno la precedenza le start up innovative, le imprese femminili e la Nuova Sabatini.

La novità è parte di quelle stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 3 ottobre scorso, che approva le disposizioni operative.

Tanti gli aspetti presi in considerazione: dai requisiti di ammissibilità al Fondo ai controlli sulla documentazione, passando la procedura per la concessione delle somme e la gestione delle operazioni finanziarie garantite.

Novità anche in merito alle operazioni che permettono l’accesso alle riserve europee.

Gli accordi transattivi, a pena di improcedibilità, dovranno prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15 per cento del debito complessivo.

Fondo Garanzia PMI: start up, imprese femminili e Nuova Sabatini hanno la precedenza

Sono molte le novità relative al Fondo di Garanzia PMI, approvate con il decreto del MISE del 3 ottobre 2022.

Il provvedimento stabilisce le disposizioni operative relative al fondo in questione. Il testo affronta molti aspetti dell’agevolazione ed è articolato come di seguito riportato:

  • definizioni;
  • modalità d’intervento del fondo e requisiti di ammissibilità;
  • procedura per la concessione della garanzia;
  • gestione delle operazioni finanziarie garantite;
  • controlli documentali;
  • procedura per l’escussione della garanzia;
  • altre verifiche sulle operazioni finanziarie garantite;
  • inefficacia della garanzia e revoca dell’agevolazione;
  • modello di valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali;
  • metodologia di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo;
  • regolamento d’esenzione: definizioni e disciplina nell’ambito del Fondo di Garanzia per le PMI;
  • procedure per l’individuazione dei soggetti garantiti autorizzati;
  • appendici.

Una novità consiste nella priorità nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione alle operazioni Nuova Sabatini, alle operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start up innovative e degli incubatori certificati.

Per quanto riguarda gli accordi transattivi, deve essere prevista una percentuale di pagamento pari o superiore al 15 per cento del debito complessivo, a pena di improcedibilità.

Inoltre, nel caso di operazioni finanziarie non ancora deliberate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta di ammissione, tali operazioni devono essere deliberate entro tre mesi dalla delibera di ammissione del Consiglio di Gestione.

L’operazione finanziaria deve inoltre essere comunicata al Gestore del Fondo.

Tra i vari aspetti su cui si soffermano le disposizioni operative c’è anche quello relativo alle operazioni che riguardano l’impiego di fondi europei.

In merito a tali operazioni sono svolti controlli per l’accertamento della coerenza e conformità rispetto alle specifiche disposizioni.

Per informare sulle sovvenzioni, si devono adottare le modalità previste dalla normativa sui fondi strutturali e di investimento europei e dalle linee guida che saranno approvate nell’ambito del programma operativo.

Nello specifico i soggetti dovranno provvedere:

  • all’esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro 6 mesi dal completamento dell’investimento;
  • all’installazione di un cartello durante la realizzazione dell’investimento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.
MISE - Decreto del 3 ottobre 2022
Disposizioni operative relative al Fondo di garanzia per le PMI.

Fondo Garanzia PMI: i controlli della documentazione

La parte V delle disposizioni operative riguarda i controlli della documentazione. Nella premessa viene sottolineato che sia richiedenti sia beneficiari finali si obbligano a permettere l’effettuazione di controlli senza limitazioni.

I controlli possono essere accertamenti documentali così come ispezioni sul posto.

I primi saranno effettuati su un campione statisticamente rilevante sulle operazioni relative al 25 per cento delle operazioni finanziarie perfezionate.

Vengono inoltre stabilite le regole relative all’estrazione del campione.

Per le operazioni finanziarie oggetto di verifica il Gestore del Fondo informa tramite PEC il soggetto beneficiario, entro un mese dalla data di estrazione.

Sarà inoltre fornita la comunicazione di inizio attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori così che gli stessi siano informati sulla documentazione necessaria per l’avvio dei controlli.

Procedura molto simile viene adottata per i controlli in loco. Insieme alla comunicazione di inizio dell’attività di ispezione verrà inviato l’elenco della documentazione da trasmettere, per provare la veridicità dei dati inseriti nella richiesta di ammissione alla garanzia.

Il Gestore del fondo potrà inoltre richiedere ulteriore documentazione, nei casi in cui fosse necessaria.

Gli obiettivi dei controlli in loco sono i seguenti:

  • verificare l’esistenza dell’unità locale del soggetto beneficiario finale;
  • verificare l’esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione alla garanzia;
  • verificare che gli investimenti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all’intervento del Fondo;
  • verificare che il soggetto beneficiario finale svolga l’attività indicata nella richiesta di ammissione alla garanzia;
  • verificare eventuali specifici adempimenti richiesti dal Consiglio di gestione in sede di delibera del controllo in loco;
  • acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformità riscontrate e non chiarite dal controllo documentale.

Dopo il controllo il Gestore del Fondo dovrà predisporre l’apposito verbale, che sarà sottoscritto dal rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante del soggetto beneficiario finale.

Verrà quindi rilasciata copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente e al rappresentante del beneficiario finale.

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