Festività in busta paga, quali sono e come vengono pagate? Le regole per i giorni lavorati e non

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Festività in busta paga, quali sono e come vengono pagate? A fornire un quadro delle regole previste è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che illustra cosa succede per i giorni festivi lavorati e non

Festività in busta paga, quali sono e come vengono pagate? Le regole per i giorni lavorati e non

Festività in busta paga, una guida per capire come sono pagate.

A fornire le istruzioni, utili sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, è l’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro il 2 novembre 2023, che arriva in un periodo in cui cresce l’interesse anche a fronte dell’avvicinarsi delle festività natalizie.

Le regole relative al pagamento in busta paga delle festività variano e, in particolare, il primo aspetto da attenzionare riguarda la retribuzione spettante in presenza o in assenza di effettiva attività lavorativa.

Festività in busta paga, come sono pagate? Le regole per i giorni lavorati e non

Partiamo dalle regole previste per i lavoratori retribuiti sulla base delle ore lavorate.

Durante le festività, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai propri dipendenti la normale retribuzione giornaliera, calcolata ragguagliandola all’importo pari a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o all’orario di legge.

Questa la regola generalmente prevista in merito al pagamento spettante in busta paga in assenza di prestazione d’opera.

Le festività in busta paga, in caso di effettiva attività lavorativa, vengono invece pagate in misura maggiorata: oltre alla retribuzione ordinaria, sono infatti pagate anche le ore di lavoro effettivamente effettuate, maggiorate sulla base di quanto previsto dal CCNL di categoria per il lavoro festivo.

L’approfondimento dei Consulenti del Lavoro pubblicato il 2 novembre scende nel dettaglio e analizza le diverse casistiche previste.

In primo luogo si specifica che il pagamento delle festività in busta paga è effettuato per intero anche ai lavoratori interessati dalle seguenti casistiche:

  • riduzione dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro;
  • sospensione del lavoro a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore. Se la sospensione è in atto da oltre 2 settimane, il trattamento economico spetta per le festività nazionali e non per quelle infrasettimanali;
  • sospensione del lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
  • sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo, compresa la celebrazione del Santo Patrono.

In ogni caso è quindi riconosciuto il pagamento della “retribuzione globale di fatto giornaliera”, ossia della paga ordinaria riconosciuta e degli elementi accessori spettanti che vanno ad incrementale l’importo minimo previsto dal CCNL.

Festività in busta paga, come sono pagate per chi è retribuito in misura fissa

Diverse le regole previste invece per quei lavoratori che sono retribuiti in misura fissa e non in base all’orario di lavoro.

In tal caso, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro specifica che in assenza di prestazione di lavoro non è riconosciuta alcuna paga ulteriore: il sistema di calcolo dello stipendio già comprende infatti l’importo relativo alle festività incluse nel periodo erogato.

In caso di lavoro durante le festività invece, è riconosciuta una maggiorazione sulla base delle ore lavorate.

Se invece il giorno festivo ricorre di domenica, in assenza di attività lavorativa è riconosciuto in busta paga un importo pari ad una quota della retribuzione di fatto, pari a 1/26 di quella mensile. In caso di lavoro invece è riconosciuto anche un compenso aggiuntivo, oltre al pagamento delle ore lavorate, secondo quanto previsto dal contratto.

Si guarda ai CCNL per quel che riguarda il pagamento della festività in busta paga che cade di sabato e nella giornata di riposo, in caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni. Non vi è una regola univoca e solo in alcuni casi i contratti prevedono l’obbligo di erogazione di una somma aggiuntiva da parte del datore di lavoro.

Festività in busta paga: l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Scarica l’approfondimento del 2 novembre 2023

Festività in busta paga: quali sono

Dopo un’analisi generale, si fornisce di seguito l’elenco delle festività che vengono retribuite in busta paga sulla base delle diverse regole previste.

È la legge n. 260 del 27 maggio 1949 a stabilire quali sono le ricorrenze festive previste annualmente:

  • 1° gennaio (Capodanno)
  • 6 gennaio (Epifania)
  • Pasqua e Pasquetta
  • 25 aprile (Anniversario della Liberazione)
  • 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
  • 2 giugno (Festa della Repubblica)
  • 15 agosto (Ferragosto)
  • 1° novembre (Tutti i Santi)
  • 8 dicembre (Immacolata Concezione)
  • 25 dicembre (Natale)
  • 26 dicembre (Santo Stefano)

All’elenco di cui sopra si aggiunge la festività del Santo patrono.

Le festività soppresse

Alle festività elencate si aggiungono quelle soppresse, ossia giornate che ad oggi non sono più considerate festive ma che continuano a mantenere un trattamento di favore.

Si tratta dei seguenti giorni:

  • 19 marzo (San Giuseppe)
  • 18 maggio (Ascensione)
  • 8 giugno (Corpus Domini)
  • 29 giugno (Santi Pietro e Paolo)
  • 4 novembre (Festa dell’Unità nazionale)

Per le ex festività sono riconosciute 32 ore di permessi retribuiti all’anno, che si aggiungono a quelli ordinariamente previsti sulla base del proprio CCNL.

Si può scegliere di non lavorare durante le festività?

Una domanda che spesso si pongono i lavoratori riguarda l’obbligo o meno di lavorare durante le festività.

Sul punto si richiama a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019, che ha evidenziato come il lavoro durante le festività non sia un obbligo bensì frutto dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente.

L’azienda non può quindi imporre al lavoratore di effettuare la propria prestazione durante un giorno festivo, considerando che:

“il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale.”

Inoltre:

“tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive).”

Una regole che trova delle eccezioni per il personale sanitario, sia di aziende pubbliche che private, obbligato alla prestazione durante le festività in caso di esigenze di servizio.

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