Dipendenti pubblici ex INPDAP, nuove istruzioni INPS sulla prescrizione dei contributi

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Dipendenti pubblici ex INPDAP, con la circolare INPS n. 25 del 13 gennaio 2020 arrivano nuove istruzioni sulla prescrizione dei contributi. Le novità riguardano la valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e l'applicazione della rendita vitalizia.

Dipendenti pubblici ex INPDAP, nuove istruzioni INPS sulla prescrizione dei contributi

Dipendenti pubblici, nuove istruzioni dall’INPS sulla prescrizione dei contributi. La circolare n. 25 del 13 gennaio 2020 fornisce chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi prescritti e sulla rendita vitalizia ipotecaria.

Il Decreto Milleproroghe, in corso di conversione, ha rinviato al 31 dicembre 2022 il termine per la prescrizione dei contributi per gli iscritti alla Gestione INPS dei dipendenti pubblici, includendovi anche i periodi fino al 31 dicembre 2015.

Le indicazioni operative dell’INPS sulla prescrizione dei contributi per le casse di dipendenti pubblici gestite in precedenza dall’INPDAP sono state fornite con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, con la quale era stato confermato il termine di prescrizione quinquennale ma era stato statuito un periodo transitorio per la regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.

Il rinvio del termine di prescrizione introdotto dal Decreto Milleproroghe 2020 crea un doppio binario: la proroga al 2022 riguarda esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni.

Per i datori di lavoro privati, ai fini della valorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dei periodi assicurativi con contribuzione prescritta è necessario ricostituire la rendita vitalizia mediante presentazione di domanda INPS.

Dipendenti pubblici, nuove istruzioni INPS sulla prescrizione dei contributi: regolarizzazione fino al 2022 per le Pubbliche Amministrazioni

Le pubbliche Amministrazioni potranno regolarizzare fino al 31 dicembre 2022 i contributi non versati relativi a periodi retributivi fino al 2015 per tutte le casse pensionistiche ex INPDAP, inclusa la CPI.

L’estensione temporale e l’inclusione anche dei periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015 è una delle novità previste dal Decreto Milleproroghe 2020.

La circolare INPS n. 25 del 13 febbraio 2020 precisa che per i periodi contributi dal 2016 in poi, esclusi dalla proroga dei termini per la regolarizzazione, il termine di prescrizione resta quello ordinario quinquennale.

Come chiarito dall’INPS, per i periodi retributivi con contribuzione prescritta nei termini indicati in precedenza per i dipendenti pubblici con obbligo di iscrizione alla CPDEL, CPS, CPUG e CTPS (con l’eccezione della CPI):

“il datore di lavoro è tenuto a finanziarie l’onere l datore di lavoro, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è tenuto a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione”.

Il calcolo dell’importo dovuto dovrà essere effettuato secondo le regole ordinarie previste per la rendita vitalizia disciplinata dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Si tratta delle regole applicabili nei casi di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro.

Per i periodi di servizio con obbligo di iscrizione alla CPI, al fine di rendere utili i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti prescritta, è necessario esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, secondo le modalità dettate in materia.

Circolare INPS n. 25 del 13 febbraio 2020
Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in materia di valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e modalità di applicazione dell’istituto della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

Dipendenti pubblici, prescrizione contributi dal 1° gennaio 2020: domanda per la costituire la rendita vitalizia

A differenza delle pubbliche Amministrazioni, la regolarizzazione dei contributi dovuti per i dipendenti ex INPDAP e CPI per i datori di lavoro diversi da queste era possibile fino al 31 dicembre 2019, secondo le regole ed i tempi indicati nella circolare n. 122 del 2019.

Dal 1° gennaio 2020, per valorizzare i periodi retributivi per i quali i contributi sono andati in prescrizione, è necessario ricostituire la rendita vitalizia presentando domanda.

La domanda INPS potrà essere presentata dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi o dal lavoratore.

I periodi contributivi e le differenze retributive dei periodi prescritti, indicati nelle denunce contributive dal 1° gennaio 2020, saranno utili sia per la maturazione del diritto a fruire delle prestazioni INPS che per il calcolo dell’importo spettante.

L’INPS verificherà preliminarmente il versamento dei contributi dovuti. In caso di esito negativo della verifica dei versamenti, i periodi e le differenze retributive con contribuzione prescritta saranno resi disponibili per le prestazioni previo pagamento della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o del lavoratore.

Costituzione della rendita vitalizia: le istruzioni per fare domanda

La costituzione della rendita vitalizia si applica per le seguenti casistiche:

  • periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non sono annoverati tra le pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);
  • periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001 con obbligo di iscrizione alla sola CPI.

Se l’omissione contributiva riguardi periodi di servizio prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche con obbligo di iscrizione a CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, l’onere del trattamento di quiescenza da imputare al datore di lavoro è calcolato in base alle regole previste nell’ambito della rendita vitalizia (articolo 13 della legge n. 1338/1962)

La rendita vitalizia si applica nel caso di omesso versamento dei contributi per invalidità, la vecchiaia e i superstiti andati in prescrizione e non più recuperabili dall’INPS.

La domanda da parte del lavoratore deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, invece, il datore di lavoro deve presentare la domanda utilizzando il modulo “AP81”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.

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