Dichiarazione redditi da lavoro autonomo per i pensionati: in scadenza il 30 novembre 2023

Francesco Rodorigo - Pensioni

Si avvicina la scadenza per la dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati con eventuali entrate da lavoro autonomo non cumulabili con la prestazione. Il termine è fissato al 30 novembre 2023. Si trasmette direttamente dal sito dell'INPS o contact center

Dichiarazione redditi da lavoro autonomo per i pensionati: in scadenza il 30 novembre 2023

I pensionati che nel corso del 2022 hanno percepito redditi da lavoro autonomo, non cumulabili con la prestazione, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

L’adempimento va effettuato entro la scadenza del 30 novembre 2023. Tutte le istruzioni sono fornite nel messaggio INPS del 15 novembre.

La dichiarazione si trasmette direttamente online dal sito dell’Istituto a cui si accede tramite credenziali SPID, CIE o CNS oppure tramite contact center.

Dichiarazione redditi da lavoro autonomo per i pensionati: in scadenza il 30 novembre 2023

L’INPS con il messaggio n. 4043, pubblicato il 15 novembre 2023, fornisce tutte le istruzioni necessarie per la presentazione della dichiarazione dei redditi dovuta dai pensionati.

Si tratta dell’adempimento in capo ai titolari di trattamenti pensionistici che nel corso dell’anno percepiscono redditi da lavoro autonomo che non sono compatibili con la prestazione che ricevono. Il divieto di cumulare la pensione con le entrate derivanti da lavoro autonomo è stato introdotto dall’art. 10 del Dlgs n. 503/1992.

La data di scadenza da segnare in calendario per dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2022 è quella del 30 novembre 2023.

Sono tenuti all’adempimento tutti i pensionati che non beneficiano di uno dei seguenti trattamenti, esclusi dal divieto di cumulo:

  • pensione e assegno di invalidità da prima del 31 dicembre 1994;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
  • pensione di anzianità e trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

“Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua a operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.”

L’Istituto, inoltre, fornisce chiarimenti in merito ad alcuni casi specifici:

  • i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità successiva al 1994 non sono assoggettati a tale divieto nel caso in cui durante il 2022 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.829,94 euro.
  • nel caso in cui i redditi provengano da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private, sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • i trattamenti pensionistici sono cumulabili anche con le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali, con indennità legate a cariche pubbliche elettive, con i redditi legati alle funzioni di giudice onorario aggregato e giudice tributario e quelli dei sacerdoti.

Per i dettagli, anche in merito alla dichiarazione per i pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, iscritti all’INPGI e per quelli che svolgono lavoro sportivo, si rimanda al testo integrale del messaggio n. 4043/2023.

INPS - Messaggio n. 4043 del 15 novembre 2023
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Quelli derivanti da attività d’impresa, invece, devono essere dichiarati anche al netto di eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo pensionati: come inviare il modello

L’Istituto nel messaggio del 15 novembre fornisce tutte le istruzioni operative per procedere alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da pensione e lavoro autonomo.

Si può inviare direttamente online dal sito dell’INPS. Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, sarà necessario selezionare nel motore di ricerca la voceDichiarazione Reddituale – RED Semplificato dall’elenco “Prestazioni e servizi”.

Nel pannello successivo occorre scegliere la campagna di riferimento: 2023 per la dichiarazione dei redditi 2022.

In alternativa è possibile rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center, raggiungibile al numero:

  • 803 164, gratuito da rete fissa;
  • 06 164 164, da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

L’INPS ricorda che i pensionati tenuti all’adempimento che non inviano la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo entro la scadenza del 30 novembre 2023, saranno sanzionati.

Dovranno procedere al versamento, all’Ente previdenziale di appartenenza, una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nel 2022. Questa sarà prelevata sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

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