Contributi INPS e premi INAIL: aumenta il tasso di interesse per rate e sanzioni civili

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Continuano ad aumentare i tassi di interesse per il pagamento a rate di contributi INPS e di premi e accessori INAIL, così come per la determinazione delle relative sanzioni civili. Dal 2 agosto quello per dilazione e differimento raggiunge il 10,25 per cento, mentre quello per le sanzioni si attesta al 9,75 per cento

Contributi INPS e premi INAIL: aumenta il tasso di interesse per rate e sanzioni civili

A partire dal 2 agosto 2023 è in vigore il nuovo aumento dei tassi di interesse per il pagamento delle rate dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL, così come quello utilizzato per determinare le relative sanzioni civili.

I tassi passano rispettivamente al 10,25 per cento e al 9,75 per cento.

La novità è frutto della nuova decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), che ha previsto un nuovo aumento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Contributi INPS e premi INAIL: aumenta il tasso di interesse per rate e sanzioni civili

L’INPS e l’INAIL con le due circolari pubblicate il 31 luglio (n. 71 e n. 37 del 2023) comunicano i nuovi valori del tasso di interesse per il pagamento a rate dei contributi e dei premi e accessori.

L’aggiornamento riguarda anche il tasso utilizzato per determinare la misura delle relative sanzioni civili che si applicano per il mancato o ritardato pagamento.

I nuovi tassi si attestano rispettivamente al 10,25 per cento e al 9,75 per cento.

L’adeguamento si applica a partire dal 2 agosto e deriva dall’ultima decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea tramite la quale ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che, come annunciato nel comunicato stampa del 27 luglio, sale al 4,25 per cento.

La rateazione dei contributi INPS e dei premi INAIL è disciplinata dall’art. 3, comma 4 del decreto legge n. 318/1996 per cui si applica un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema in vigore al momento della domanda, maggiorato di 6 punti.

Da questo calcolo, quindi, si ottiene il nuovo valore del tasso, fissato al 10,25 per cento.

INPS e INAIL nelle rispettive circolari ribadiscono che per i piani di ammortamento che sono già stati emessi e notificati si continua ad applicare il tasso di interesse in vigore al momento della domanda.

Inoltre, nel caso di differimento dei contributi INPS, il tasso di interesse aggiornato sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa a luglio 2023.

INPS - Circolare n. 71 del 31 luglio 2023
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Contributi INPS e premi INAIL: le conseguenze dell’aumento sulla determinazione delle sanzioni civili

Nelle circolari i due Istituti hanno comunicato anche l’aumento del tasso di interesse utilizzato per determinare la misura delle sanzioni civili, anche in questo caso in vigore dal 2 agosto. Queste si applicano per il mancato o ritardato pagamento di premi o contributi così come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.

Il nuovo valore del 9,75 per cento si ottiene prendendo in considerazione il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, al quale bisogna aggiungere una maggiorazione di 5,5 punti percentuali.

Per quanto riguarda le sanzioni relative ai contributi INPS, nei casi di evasione l’Istituto sottolinea come resti ferma la misura pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento della somma non versata entro la scadenza prevista.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative ai premi INAIL, queste non possono essere superiori al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nei casi di procedure concorsuali, poi, purché siano pagate tutte le spese, le sanzioni possono essere ridotte e calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000). Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari a tale tasso aumentato di due punti.

Se il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali scende al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.

Pertanto, dato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5 per cento), continua ad essere applicata la riduzione massima pari al tasso legale, mentre la riduzione minima sarà pari al 7 per cento, cioè l’interesse legale maggiorato di due punti.

INAIL - Circolare n. 31 del 21 luglio 2023
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

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