Assegno di inclusione: dall’INPS novità per l’attribuzione dei carichi di cura

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano nuovi chiarimenti in merito all'attribuzione d'ufficio dei carichi di cura per i beneficiari dell’assegno di inclusione

Assegno di inclusione: dall'INPS novità per l'attribuzione dei carichi di cura

L’INPS chiarisce alcuni aspetti per quanto riguarda l’attribuzione dei carichi di cura per i percettori dell’ADI, l’assegno di inclusione.

Come noto, nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti bambini o bambine con meno di tre anni di età, tre o più figli minori oppure persone con disabilità o non autosufficienza, ma all’interno della domanda per l’ADI non è stato specificato il carico di cura, questo viene attribuito automaticamente a un componente maggiorenne. Si applica quindi il parametro 1 della scala di equivalenza.

I servizi sociali, durante l’analisi multidimensionale, possono confermare l’assegnazione del carico di cura alla persona oppure modificare l’attribuzione, assegnandola ad un altro componente maggiorenne del nucleo.

I nuovi chiarimenti dell’INPS riguardano in particolare:

  • l’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nel caso in cui un componente del nucleo familiare risulti beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL);
  • il riesame delle domande di ADI a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura.

SFL incompatibile con l’attribuzione dei carichi di cura ADI

Il supporto per la formazione e il lavoro, l’indennità economica mensile per la partecipazione a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro, può essere richiesto anche dai componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI ma che non sono calcolati nella scala di equivalenza, non hanno responsabilità genitoriali e hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni.

Può capitare che a tali persone debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura perché non ci sono altri componenti del nucleo familiare a cui possa essere assegnato. In questo caso, però, l’inserimento nella scala di equivalenza comporterebbe l’incompatibilità con il SFL.

In una situazione del genere, precisa l’INPS, se in fase di rinnovo o istruttoria iniziale della domanda di ADI viene rilevata la presenza di una domanda per il SFL accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura, l’Istituto non procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura a tale soggetto.

Il beneficiario del SFL, quindi, continuerà a ricevere la prestazione finché la sua domanda risulterà accolta, anche nel caso in cui nel mese di rilevazione non risultino pagamenti in corso. Ad ogni modo, è sempre possibile rinunciare alla misura per ottenere il carico di cura, che sarà attribuito dal mese successivo.

Allo stesso modo, chi ha assegnato un carico di cura non può accedere al supporto per la formazione e il lavoro pur avendone i requisiti.

ADI: riesame delle domande

Come già precisato dall’INPS nel messaggio n. 592/2025, dove sono state fornite le prime indicazioni in merito alla gestione dei carichi di cura, con l’attribuzione automatica sono state anche riesaminate le domande di ADI che erano state respinte per via del superamento della soglia del reddito familiare e per le quali non era stato, a suo tempo, richiesta in domanda l’attribuzione del carico di cura, pur sussistendone i presupposti.

Pertanto, spiega l’INPS, tali domande sono state accolte laddove in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti.

Ebbene, in alcuni casi, per tali domande è sorta l’esigenza di gestire lo stato di sospensione causato dalle variazioni occupazionali non comunicate nel periodo in cui la domanda risultava respinta e per le quali sono scaduti i termini previsti dalla normativa per la presentazione del modello “ADI-Com esteso”.

Per consentire l’invio della comunicazione delle variazioni occupazionali, e quindi permettere la riattivazione della domanda di ADI sospesa, le persone interessate possono presentare il citato modello presso gli Istituti di patronato o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure presso le Strutture dell’INPS territorialmente competenti.

Con l’obiettivo di velocizzare la procedure, annuncia l’INPS, i soggetti interessati riceveranno un SMS/e-mail con il seguente avviso:

“La tua domanda è sospesa per mancata comunicazione variazione occupazionale. Entro 60 gg presenta il modello ADI-Com Esteso presso la sede INPS o Patronato/CAF.”

Il termine di 60 giorni, trascorsi i quali la domanda è posta in decadenza, si calcola a partire dall’invio dell’SMS/e-mail.

INPS - Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025
Assegno di Inclusione. Attribuzione d’ufficio dei carichi di cura. Chiarimenti

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