Modello 730/2020 a debito, come si liquidano le imposte a termini scaduti

Cristina Cherubini - Modello 730

Modello 730/2020 a debito, come si liquidano le imposte a termini scaduti? Le indicazioni e le istruzioni utili per chi procede con l'invio nell'ultimo giorno utile per la trasmissione.

Modello 730/2020 a debito, come si liquidano le imposte a termini scaduti

La scadenza per la presentazione del modello 730, la dichiarazione dei redditi utilizzata da alcune particolari categorie di soggetti è, per quanto riguarda il 2020, stabilita al giorno 30 settembre, ma come è ben noto a tutti le scadenze relative ai versamenti delle imposte sono precedenti a tale momento, è quindi necessario capire cosa accade in caso di presentazione della dichiarazione entro l’ultimo giorno utile.

L’emergenza COVID quest’anno ha visto lo slittamento di molteplici scadenze fiscali tra cui anche la presentazione del modello 730 precompilato che dal 23 luglio è passata al 30 settembre, garantendo così la possibilità per tutti di poter correttamente dichiarare i propri redditi con il modello a loro più congeniale.

Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi può avere due diversi scenari di fronte, il primo lo vede obbligato a dover saldare il debito contratto a titolo di irpef e l’altro invece ad essere creditore nei confronti dell’amministrazione finanziaria, vi possono essere quindi due risultati che incidono sulla situazione finanziaria del contribuente, uno negativo e l’altro positivo.

Modello 730/2020 a debito: quando scadono i pagamenti irpef

Prima di scendere nel dettaglio dei pagamenti relativi alla dichiarazione dei redditi (mod. 730) è opportuno ricordare quali sono i soggetti che nel 2020 possono utilizzare tale modello.

L’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione del sito ufficiale elenca tali tipologie di contribuenti, che qui di seguito riportiamo.
"Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito redditi nel 2019 ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per la dichiarazione del 2020."

Si rende opportuno sottolineare che il pagamento dell’irpef avviene su due distinti momenti aventi anche differenti finalità.

Il 30 giugno 2020 è difatti scaduta la possibilità di versare il saldo relativo all’imposta dovuto per l’anno di imposta 2019 e contestualmente anche per il primo acconto relativo al periodo d’imposta 2020, data in realtà procrastinabile al 31 luglio attraverso una semplice maggiorazione dell’importo dovuto dello 0,04%.

Il secondo appuntamento, con il secondo acconto relativo in questo caso al periodo d’imposta 2020 sarà invece il 30 novembre.

Detto questo è chiaro che parlando di modello 730, tali pagamenti non possono avvenire in autonomia da parte del contribuente a mezzo f24 come nel caso di presentazione del modello Unico PF, ma dovranno essere gestiti dal sostituto d’imposta, obbligato sia all’applicazione delle ritenute visionabili poi nella certificazione unica, che dell’addebito di un eventuale conguaglio.

Presentazione del 730 a debito dopo la scadenza dei versamenti

La presentazione del modello 730 entro l’ultimo giorno utile, il 30 settembre, favorisce quindi un interrogativo tra i professionisti, relativo al caso in cui esso generasse un debito per il contribuente e non un credito.

Un risultato positivo della dichiarazione non porta in effetti nessun tipo di dubbio, non essendo legato ad alcuna scadenza, ma unicamente alla eventuale celerità della sua corresponsione in capo ai soggetti beneficiari.

Una dichiarazione invece avente un risultato negativo genera incertezze relativamente agli adempimenti da compiere per regolarizzare la posizione fiscale del contribuente.

Nel caso in cui il contribuente avesse presentato il modello PF, ad esso sarebbe stata contestualmente creata una delega F24 contenente la somma da lui dovuta maggiorata attraverso il procedimento del ravvedimento operoso, grazie al quale il professionista avrebbe calcolato interessi e sanzioni per i giorni di ritardo), attesi dalla scadenza originaria del pagamento.

Parlando invece di modello 730 sarà il sostituto d’imposta ad essere obbligato a ravvedere le somme dovute dal contribuente non appena sarà a lui inviata copia della dichiarazione dei redditi.

Caso diverso si verifica nel caso del 730 senza sostituto dove il professionista dovrà comportarsi in modo simile a quando effettua la presentazione di un modello PF.

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