In caso di vittoria in giudizio spetta anche il rimborso dell’aggio da riscossione maggiorato degli interessi

In caso di accoglimento del ricorso del contribuente le somme anticipate devono essere rimborsate insieme all’aggio da riscossione maggiorato degli interessi. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 11025 del 26 aprile 2023

In caso di vittoria in giudizio spetta anche il rimborso dell'aggio da riscossione maggiorato degli interessi

Nel caso in cui il ricorso proposto dal contribuente sia accolto, tutte le somme anticipate devono essere rimborsate, maggiorate degli interessi calcolati nella misura prevista dalle leggi fiscali.

Tra le somme da restituire rientra anche l’aggio corrisposto come compenso per l’attività esattoriale, in quanto la ratio alla base dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 è quella di restaurare la situazione patrimoniale del contribuente anteriore alla decisione che lo ha visto vittorioso.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11025 del 26 aprile 2023.

Accoglimento del ricorso e rimborso delle somme al contribuente: la posizione della Corte di Cassazione

La controversia è sorta a seguito del ricorso presentato da una società avverso il diniego tacito dell’amministrazione finanziaria alla propria istanza di rimborso degli interessi sulle imposte, provvisoriamente versate dopo la notifica di un avviso di accertamento che era stato in seguito annullato.

In pendenza della lite l’Agenzia delle entrate aveva provveduto al rimborso delle imposte, non corrispondendo però anche gli interessi sulla somma versata dalla società a titolo di “aggio” dovuto all’agente di riscossione.

Giunta la controversia in CTR i giudici d’appello, in riforma della sentenza di prime cure, hanno accolto le doglianze della società.

I giudici hanno motivato la decisione richiamando il disposto di cui all’art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l’accoglimento del ricorso del contribuente avverso un atto impositivo comporta l’obbligo di rimborsare anche d’ufficio il tributo versato in eccesso, con i relativi interessi, entro novanta giorni dalla notifica della sentenza.

Inoltre, a mente dell’art. 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, il contribuente che ha effettuato versamenti diretti per un ammontare superiore al dovuto ha il diritto di vedersi corrispondere gli interessi in misura dell’1 per cento semestrale sulla maggior somma effettivamente pagata. Tale ultima locuzione impone di non escludere alcuno degli importi versati in eccedenza all’Ente impositore.

La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 68 del DLgs. n. 546/92 e 44 del DPR n. 602/73, disposizioni che sarebbero state interpretate dalla C.T.R. in modo sganciato dal necessario riferimento dal citato art. 68, comma 2, che prevede la corresponsione degli interessi previsti dalle leggi fiscali. Nessuna disposizione, infatti, prevede il rimborso degli interessi sui compensi di riscossione.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso proposto dalla Parte Pubblica, che si basa sulla tesi per cui l’aggio riscosso dal concessionario non concorrerebbe a formare l’importo sul quale l’Agenzia è tenuta a corrispondere gli interessi, al saggio previsto dalla normativa fiscale applicabile, a seguito dell’annullamento di un atto impositivo.

Come già precisato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 26054 del 2022, la ratio alla base dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 è quella di restaurare la situazione patrimoniale del contribuente anteriore alla decisione che lo ha visto vittorioso.

Sulla scorta di tale rilievo, la stessa pronunzia ha ritenuto che fra le voci oggetto di restituzione vada ricompreso anche il cd. “aggio” - consistente nella remunerazione che, fino al 2015, l’Agente della riscossione percepiva per la sua attività, in relazione a ogni singola cartella - con gli interessi, sia pure nella misura prevista dalle leggi fiscali.

In effetti l’aggio non ha natura intrinseca di tributo poiché costituisce il compenso per l’attività esattoriale; tuttavia, il fatto che l’entità dell’aggio sia stata determinata dal legislatore in percentuale fissa sulle somme iscritte al ruolo, e non commisurata all’attività effettivamente svolta dal concessionario per la riscossione, rende evidente che, in realtà, la sua funzione è quella di coprire i costi complessivi dell’attività di riscossione. Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

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