Validità DURC, possibile marcia indietro sulla proroga della scadenza

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Validità DURC, marcia indietro sulla proroga della scadenza fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza. Il Decreto aprile, ormai slittato a maggio, ripristinerebbe i termini previsti dal Decreto Cura Italia, prima della conversione in legge, creando possibili disparità tra le aziende.

Validità DURC, possibile marcia indietro sulla proroga della scadenza

Validità DURC, si scrive e si riscrive la proroga della scadenza. Inizialmente prevista fino al 15 giugno nel DL Cura Italia, poi estesa fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza coronavirus con la legge di conversione, potrebbe ritornare alla versione originaria con il decreto economico di aprile, in arrivo a maggio.

Tra ripensamenti e rebus normativi, il passo indietro sulla validità del DURC potrebbe creare disparità tra le aziende che, allo stesso modo, hanno subito gli effetti delle misure restrittive che hanno caratterizzato la fase 1, che si è conclusa il 4 maggio con la riapertura di una buona parte delle attività.

Validità DURC, possibile marcia indietro sulla proroga della scadenza nel decreto economico di aprile

Il nodo della validità del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, sta tutto nell’evoluzione dell’articolo 103 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto DL Cura Italia, convertito in legge il 24 aprile 2020.

La prima versione, al comma 2, stabiliva:

“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Con la conversione in legge del DL Cura Italia, il comma 2 dell’articolo 103 è stato riscritto come segue:

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Si prevede, in questo modo, una proroga della validità del DURC fino a 90 giorni oltre la fine dello stato di emergenza per coronavirus, previsto fino a fine luglio 2020.

Ma, stando alla prima bozza del Decreto economico di aprile, ormai slittato a maggio, potrebbe essere ripristinata la versione originaria della proroga con una marcia indietro su una validità più ampia.

Nel testo in circolazione, non ancora confermato e non ancora ufficiale, all’articolo 18, Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si legge:

L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”

Validità DURC, perché fare marcia indietro sulla proroga della scadenza potrebbe penalizzare alcune aziende

La continua modifica dei tempi di validità del DURC e degli altri certificati impone un continuo aggiornamento sull’evoluzione della normativa e il ritorno all’impostazione originaria vorrebbe dire un ritorno a possibili disparità tra le aziende.

Un’ipotesi concreta nelle considerazioni inviate alla redazione di Informazione Fiscale da un lettore:

“L’Azienda X operante nel campo edile ha avuto validato il Durc il 30 dicembre 2019. Detto documento scade dopo 120 giorni e quindi il 29 aprile 2020. Questa azienda NON MOROSA al 30/12/2019 viene penalizzata enormemente poiché, pur essendo in regola nel periodo Covid19 fase 1, dal 1° maggio diventa IRREGOLARE in quanto non potendo operare in alcun modo non ha la possibilità di pagare i contributi attinenti al periodo coperto dal Decreto Cura Italia”.

In questo modo si genererebbe un paradosso:

“Chi non era in regola con il Durc alla data (per esempio) del 14 aprile USUFRUISCE di un periodo di proroga fino al 15 di Giugno”

Il lettore conclude:

“Pertanto appare evidente che per come è concepito il periodo di sospensione è assolutamente iniquo nei confronti di una parte di operatori economici. A Mio modesto parare il periodo di validità dei documenti scadenti dovrebbe quanto meno essere dal 31 gennaio al 04 maggio 2020 coincidente con la fine della fase 1 del contagio”.

Tra la proroga breve del 15 aprile con scadenza 15 giugno e quella ampia fino al 31 luglio con scadenza dopo 90 giorni, si potrebbe e dovrebbe considerare almeno una terza via che consideri le difficoltà della fase 1 dall’inizio alla fine.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network