Uffici stampa della PA, contratti pubblici per i giornalisti: firmato l’accordo, le novità

Stefano Paterna - Pubblica Amministrazione

Uffici stampa della Pubblica Amministrazione, firmato l'accordo per l'inquadramento dei giornalisti nei contratti pubblici. L'ipotesi di intesa sottoscritta il 5 maggio dall'Aran, dai sindacati del pubblico impiego e dalla FNSI fa confluire il personale giornalistico nei comparti del contratto nazionale di lavoro quadro del 2016, riconoscendo un assegno integrativo ad personam laddove necessario. Di seguito l'analisi delle novità.

Uffici stampa della PA, contratti pubblici per i giornalisti: firmato l'accordo, le novità

Uffici stampa della Pubblica Amministrazione, la nuova stagione degli accordi sindacali investe anche questo settore specifico dei contratti pubblici.

Il 5 maggio scorso, infatti, l’Aran, le confederazioni sindacali del pubblico impiego e il sindacato dei giornalisti FNSI, hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo per l’inquadramento del personale operante nel settore informazione ricompreso nei comparti di contrattazione collettiva di cui al Contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016.

Soddisfazione è stata espressa in proposito dai dirigenti della Fnsi, il segretario Raffaele Lorusso e la vice Alessandra Costante:

“L’accordo sottoscritto fra Aran, confederazioni sindacali della pubblica amministrazione e Fnsi consente di salvaguardare i diritti dei giornalisti assunti a tempo indeterminato prima del maggio 2018 con contratto di lavoro Fieg-Fnsi. In un quadro di conformità alle leggi e alle decisioni della Consulta vengono messe in sicurezza posizioni e retribuzioni”.

Uffici stampa della PA, contratti pubblici per i giornalisti: firmato l’accordo, le novità

In pratica, ai giornalisti assunti nella Pubblica Amministrazione prima del 2018 non verrà più applicato il contratto di lavoro giornalistico sottoscritto a suo tempo dagli editori della FIEG e dalla FNSI, a causa di alcune pronunce della Corte Costituzionale, bensì quello appunto del comparto pubblico scaduto nel 2018.

Tuttavia, a questi professionisti potrà essere riconosciuto un assegno integrativo ad personam.

In effetti, l’accordo firmato il 5 maggio individua le confluenze del personale giornalistico prendendo in considerazione sia le qualifiche del contratto FIEG-FNSI, sia quelle delle aree o categorie del contratto nazionale di lavoro pubblico di riferimento e, esclusivamente laddove necessario, riconosce l’assegno sopra citato con i relativi criteri di riassorbibilità.

L’ipotesi di accordo che riguarda i giornalisti impiegati nei quattro comparti del settore pubblico delle funzioni centrali, funzioni locali, sanità, istruzione e ricerca dà attuazione a quanto previsto dal comma 5 bis dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150

La norma di cui sopra prevedeva che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni prima dell’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2016-2018, venisse applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico tramite contratti individuali sottoscritti e che potesse essere riconosciuto il mantenimento del trattamento goduto, se più favorevole rispetto a quello previsto dagli stessi contratti pubblici, mediante il riconoscimento, di un assegno ad personam riassorbibile per la differenza.

Accordi uffici stampa PA, adesione Casagit e libertà di critica

L’accordo del 5 maggio consente inoltre ai professionisti dell’informazione dipendenti della pubblica amministrazione la possibilità di aderire alla Casagit, la Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani, con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.

Inoltre, l’intesa, come sottolinea una nota della Fnsi, riconosce ai giornalisti dipendenti pubblici e iscritti all’albo il diritto:

alla libertà di informazione e di critica, limitata esclusivamente dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, e ribadisce l’obbligo inderogabile al rispetto della verità sostanziale dei fatti, nel rispetto dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, oltre al dovere di rettifica.”

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