Il Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Sandra Pennacini - Imposte

Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il Testo Unico della Giustizia Tributaria, contenuto nel decreto legislativo n. 175/2024. Analisi delle regole generali e della struttura di base del nuovo TU da considerare in caso di contenziosi

Il Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Nell’ambito della radicale riforma fiscale avviata con la Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111 (articolo 21), uno dei testi che meritano la maggiore attenzione è il Testo Unico della Giustizia Tributaria (Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 - Supplemento Ordinario n. 40).

Se l’entrata in vigore formale del decreto è avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 2), l’efficacia applicativa decorre dal 1° gennaio 2027 (art. 131).

Quanto sopra per esigenze di “allineamento” tra i vari Testi Unici ma anche per consentire il completo adeguamento dei sistemi informatici del Processo Tributario Telematico.

Testo Unico della Giustizia Tributaria: inquadramento generale

Il Testo Unico della Giustizia Tributaria accorpa e riordina l’intera materia del contenzioso e dell’ordinamento giudiziario tributario, ponendo fine a oltre un trentennio di frammentazione normativa.

L’approccio è quello che ha guidato tutta l’operazione di ricodifica delle norme esistenti in Testi Unici, ovvero l’abrogazione espressa delle “norme storiche” di riferimento (sancita dall’articolo 130 del D.Lgs. 175/2024) e il loro accorpamento in un unico Testo focalizzato sull’argomento specifico:

  • Vengono assorbiti i decreti fondamentali del 1992: il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (recante le norme sull’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria) e il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (recante la disciplina del processo tributario);
  • Vengono attratte le disposizioni speciali collegate: confluiscono nel Testo Unico le tutele cautelari patrimoniali dell’ipoteca e del sequestro conservativo (ex art. 22 D.Lgs. 472/1997), la Sezione Civile Tributaria specializzata presso la Corte di Cassazione (ex art. 3 L. 130/2022) e le norme sull’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario (ex art. 21-bis D.Lgs. 74/2000).

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