TARI: tempi più stretti per la comunicazione in caso di trasloco o affitto

È già in vigore dal 12 agosto la novità relativa alla dichiarazione TARI: in caso di cambio di residenza, si accorcia a 90 giorni il tempo a disposizione per la comunicazione al Comune

TARI: tempi più stretti per la comunicazione in caso di trasloco o affitto

Quando si cambia casa o ci si trasferisce in affitto, uno dei primi aspetti a cui prestare attenzione riguarda le regole in materia di TARI.

La tassa sui rifiuti segue infatti la residenza della famiglia, essendo calcolata non solo in base alla composizione del nucleo del contribuente ma anche in base alle caratteristiche dell’immobile e alle regole fissate caso per caso dal Comune di riferimento.

Dal 12 agosto 2026, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 147/2026, sono cambiate le regole per comunicare il cambio di casa all’Amministrazione comunale

TARI, comunicazione entro 90 giorni in caso di cessazione, variazione o attivazione dell’utenza

Il cambio della residenza ha effetti diretti nel rapporto tra Fisco locale e contribuente.

Chi compra casa, o prende un immobile in affitto, è tenuto ad avviare un “dialogo” con l’Ente che si occupa del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

L’invio della comunicazione di cessazione, variazione o attivazione dell’utenza è il passaggio che permette di “fotografare” la propria situazione e, come già visto, dal 12 agosto 2026 è entrata in vigore la norma, contenuta nell’articolo 28 del decreto legislativo n. 147/2026, relativa ai tempi a disposizione per l’invio della dichiarazione ai fini della TARI.

La denuncia per la chiusura o la voltura della tassa rifiuti deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di riferimento, e non più entro il termine fisso del 30 giugno dell’anno successivo.

Ad esempio, in caso di trasferimento avvenuto il 15 settembre, si avrà tempo fino al 14 dicembre per l’invio del modulo di variazione.

L’impatto delle novità nel rapporto tra inquilini e proprietari

La novità si inserisce nel delicato rapporto tra inquilini e proprietari in caso di immobili in affitto.

In caso di locazione, come noto, l’obbligo della TARI resta in capo al proprietario per i contratti di breve durata (inferiori a 6 mesi). In caso di affitti più lunghi invece, è l’inquilino che occupa l’immobile è obbligato al versamento, anche in assenza di cambio di residenza.

Da quanto sopra emerge quindi che l’invio della comunicazione al Comune, entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’affitto, è l’adempimento formale che “trasferisce” l’addebito della TARI.

Resta fermo che, anche in assenza di invio, l’obbligazione nel pagamento resta in capo all’inquilino, seppur con evidenti “complicazioni” anche per il proprietario dell’immobile locato.

Cessazione e attivazione nuova utenza, doppia comunicazione TARI per chi cambia casa

Oltre al caso degli affitti, il tema della comunicazione TARI interessa anche chi cambia casa in caso di acquisto.

In questa situazione gli adempimenti sono doppi in quanto entro il termine di 90 giorni è necessario sia presentare la dichiarazione di cessazione della vecchia utenza (per stoppare l’addebito della vecchia abitazione), sia una dichiarazione di attivazione ai fini della nuova iscrizione, anche detta “voltura”.

Le regole di base non cambiano: per comunicare la nuova utenza TARI è necessario inviare la dichiarazione al Comune, tramite la modulistica reperibile sul portale online della propria Amministrazione.

Riassumendo quindi, chi vende una casa e ne compra un’altra (o cambia appartamento), dovrà porre in essere due adempimenti TARI entro 90 giorni:

  • dichiarazione di cessazione: chiude la vecchia utenza e blocca le bollette relative alla precedente abitazione;
  • dichiarazione di attivazione (o Voltura): apre la nuova posizione TARI.

Dichiarazione omessa o infedele, sanzioni TARI più basse dal 2027

Alla revisione dei tempi, la riforma dei tributi locali ha affiancato una rimodulazione al ribasso delle sanzioni in caso di mancato invio della dichiarazione ai fini della TARI.

A partire dal 1° gennaio 2027, rispetto alla forbice dal 100 al 200 per cento, si passa alla misura unica del 100 per cento. In sostanza, chi non invierà la comunicazione in caso di cessazione, modifica o attivazione della nuova utenza, dovrà pagare oltre alla tassa sui rifiuti anche un importo extra, dello stesso valore, a titolo sanzionatorio.

Se invece la dichiarazione viene inviata ma con omissioni o irregolarità, la sanzione passa dal range del 50-100 per cento al valore fisso del 40 per cento del tributo dovuto.

Tipo di ViolazioneVecchia SanzioneNuova Sanzione (dal 2027)
Omessa dichiarazione (non inviata) Dal 100% al 200% dell’imposta 100% fisso
Dichiarazione infedele (dati errati/omessi) Dal 50% al 100% dell’imposta 40% fisso del tributo dovuto