Supporto per la formazione e il lavoro INPS 2026: requisiti e domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Chi può ottenere il supporto per la formazione e il lavoro? Guida a requisiti e regole per fare domanda nel 2026

Supporto per la formazione e il lavoro INPS 2026: requisiti e domanda

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è la prestazione INPS che supporta i cittadini nell’inserimento all’interno del mondo lavorativo.

La misura garantisce un’indennità mensile per i cittadini considerati occupabili e in possesso di specifici requisiti che partecipino a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

L’accesso all’agevolazione è limitato ai cittadini e alle cittadine in possesso di specifici requisiti. Per ottenerla è necessario inviare un’apposita domanda all’INPS.

Per il 2026 sono confermati i requisiti economici introdotti dalla Legge di Bilancio 2025.

I requisiti per beneficiare del supporto formazione e lavoro

Il supporto per la formazione e il lavoro è la prestazione INPS che garantisce alle persone considerate occupabili e in possesso di specifici requisiti, un’indennità mensile per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro da svolgere tramite l’apposita piattaforma SIISL.

I richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e devono possedere gli stessi requisiti previsti per l’accesso all’ADI, indicati all’articolo 2, comma 2 del D.L n. 48/2023 (ad esclusione della lettera b), cioè requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno e requisiti economici.

I requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno sono i seguenti:

  • il richiedente deve essere cittadino UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
  • residente in Italia (requisito esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza).

Per quanto riguarda i requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:

  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo). Questi massimali sono incrementati di:
      • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
      • 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta;
  • nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili.

Infine, per poter richiedere il supporto per la formazione e il lavoro bisogna non essere stati sottoposti a misure cautelari personali o di prevenzione e non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale nei dieci anni precedenti la richiesta.

Inoltre, uno dei requisiti fondamentali è avere un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore alla nuova soglia introdotta dalla Manovra 2025 con l’obiettivo di ampliare la platea di potenziali beneficiari e valida anche per il 2026.

Possono, quindi, fare domanda per il SFL i cittadini e le cittadine che hanno un ISEE non superiore a 10.140 euro. Fino al 2024 era ferma a 6.000 euro.

Il valore di 10.140 euro segna anche la soglia massima del reddito familiare oltre la quale non è possibile richiedere il supporto per la formazione e il lavoro.

Ricordiamo, inoltre, che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto modalità più favorevoli per il calcolo dell’indicatore ISEE ai soli fini dell’accesso a specifiche prestazioni, tra cui anche il supporto per la formazione e il lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, per quel che riguarda il calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale è stata innalzata la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 a 91.500 euro, elevata a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Sassari).

Tale soglia è ulteriormente incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (come già previsto nella normativa finora vigente).

Supporto per la formazione e il lavoro: come fare domanda

Per ottenere il SFL è necessario fare domanda all’INPS, tramite il sito istituzionale o rivolgendosi a CAF e Patronati.

Per presentare la domanda tramite il portale INPS si deve selezionare la voce “Menu Lavoro”, per poi cliccare su “Disoccupazione” e quindi su “Indennità”.

Una volta fatto ciò, si seleziona la voce “Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)”, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali di identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS

Questo passaggio è necessario per verificare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti e prevede la compilazione dei seguenti 9 campi:

  • Generalità richiedente e titolare, con i dati anagrafici del richiedente;
  • Cittadinanza e residenza;
  • Documento di riconoscimento;
  • Recapiti per le comunicazioni;
  • Requisiti di residenza e cittadinanza;
  • Ulteriori requisiti di accesso;
  • Impegni per il beneficio;
  • Modalità di pagamento;
  • Sottoscrizione dichiarazione.

Completata la domanda, si riceve un messaggio di conferma della registrazione con il numero di protocollo da conservare.

In seguito a questa prima fase, bisognerà procedere accedendo alla piattaforma SIISL per avviare il percorso di attivazione delle attività di formazione.

I passaggi da effettuare all’interno della piattaforma SIISL

Dopo aver presentato la domanda tramite il portale INPS, bisogna completare la procedura iscrivendosi alla piattaforma SIISL e osservando una serie di passaggi.

L’accesso al SIISL si effettua tramite le proprie credenziali di identità digitale SPID o CIE.

Una volta all’interno, il beneficiario è chiamato a redigere il proprio CV e a sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD).

In particolare, durante la compilazione di quest’ultimo sarà necessario:

  • compilare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
  • scegliere un centro per l’impiego;
  • selezionare almeno 3 agenzie per il lavoro;
  • dare l’autorizzazione per il trattamento dei propri dati personali.

La sottoscrizione del PAD sarà effettiva soltanto quando la domanda risulterà nello stato di “verificata”. Il processo di verifica è automatico, ma il beneficiario può consultare lo stato della richiesta in qualunque momento accedendo al servizio “Consultazione domanda SFL”.

In seguito alla verifica, il soggetto che ha richiesto l’SFL sarà chiamato a firmare il patto di servizio personalizzato, da finalizzare presso il centro per l’impiego.

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.

Il beneficiario di SFL è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma almeno ogni 90 giorni della partecipazione a tali attività ai servizi competenti, anche in via telematica.

Qualora non venisse data conferma, il supporto per la formazione e il lavoro è sospeso.

Quanto si riceve con il supporto per la formazione e il lavoro?

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato anche l’importo riconosciuto ai beneficiari del SFL.

A partire da gennaio 2025, infatti, l’importo è stato incrementato di 150 euro, portando la somma totale erogata a 500 euro.

La somma viene accreditata mensilmente tramite bonifico da parte dell’INPS.

Il beneficio ha durata massima pari a 12 mesi, tuttavia la Manovra 2025 ha stabilito che il termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi qualora al momento della scadenza il beneficiario sia impegnato nella frequentazione di un corso di formazione, previo aggiornamento del PSP, il patto di servizio personalizzato. Sono escluse le altre possibilità come ad esempio un tirocinio o altre iniziative di politica attiva.

Ad ogni modo, in caso di proroga, l’indennità viene erogata nei limiti della durata del corso anche se non sono trascorsi tutti i successivi 12 mesi.

Compatibilità del supporto per la formazione e il lavoro con l’assegno di inclusione

Il supporto per la formazione è il lavoro è incompatibile con gli strumenti pubblici di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Tuttavia si segnala che l’SFL può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI e che decidono di partecipare ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

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