Superbonus, come dimostrare il raggiungimento del 30 per cento dei lavori

Tommaso Gavi - Irpef

Come dimostrare il raggiungimento del 30 per cento dei lavori del superbonus entro il 30 settembre 2022? In caso di controlli è necessaria la certificazione del direttore dei lavori, a cui deve essere allegata l'apposita documentazione. Per villette e unifamiliari che rispettano il requisito è in arrivo la proroga al 31 dicembre 2023

Superbonus, come dimostrare il raggiungimento del 30 per cento dei lavori

Il decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto scorso, ha previsto la proroga della scadenza del superbonus per le villette e le unifamiliari.

Il termine passerà dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 ma per l’ufficialità si dovrà attendere il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale.

I requisiti per ottenere tre mesi in più per terminare i lavori sono gli stessi già previsti per le precedenti proroghe, ovvero il raggiungimento del 30 per cento dei lavori al 30 settembre 2022.

Nel calcolo della percentuale si deve considerare l’intervento complessivo. In caso di controlli deve essere presentata l’opportuna documentazione e la certificazione del raggiungimento della percentuale degli interventi da parte del direttore dei lavori.

Superbonus, come dimostrare il raggiungimento del 30 per cento dei lavori

Con la pubblicazione del testo del decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale verrà confermata in maniera definitiva la proroga della scadenza del superbonus, che interessa le villette e le unifamiliari.

Il termine passerà dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, con tre mesi di tempo in più per ultimare gli interventi e provvedere al pagamento dei bonifici.

Per beneficiare dell’allungamento della maxi agevolazione al 110 per cento si deve rispettare il requisito già previsto per le precedenti proroghe, a partire da quella al 31 dicembre 2022, così come stabilito dal decreto Aiuti.

Il comma 8-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio, stabiliva quanto di seguito riportato:

“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Per beneficiare della nuova proroga, quindi, per gli interventi su edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, i soggetti dovranno aver realizzato almeno il 30 per cento del lavoro al 30 settembre del 2022.

A riguardo si dovrà tenere conto delle indicazioni già fornite in occasione della proroga prevista dal decreto Aiuti.

In linea con quanto indicato nella risposta all’interpello numero 791 del 24 novembre 2021, si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

In altre parole deve essere presa in considerazione l’intervento nel suo complesso, e le relative spese, e non solo la parte che rientra nel superbonus.

Infine è bene specificare che il raggiungimento del requisito non deve essere ottenuto per ciascun intervento ma, come già chiarito, nel suo complesso.

Superbonus, la documentazione da presentare in caso di controlli

Vediamo adesso qual è la documentazione da presentare in caso di controlli, per dimostrare di aver raggiunto il 30 per cento dei lavori al 30 settembre 2022.

I chiarimenti sono arrivati in occasione della prima proroga dalla Commissione di monitoraggio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in risposta al quesito di Rete Professioni Tecniche.

Per la certificazione del raggiungimento del requisito per beneficiare della proroga il direttore dei lavori dovrà aver redatto un’apposita dichiarazione.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dall’apposita documentazione probatoria, ad esempio:

  • libretto delle misure;
  • stato d’avanzamento dei lavori;
  • rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
  • copia di bolle e/o fatture.

Tale documentazione doveva già essere trasmessa tramite PEC o raccomandata al committente e all’impresa. Dovrà infatti essere poi presentata in caso di controlli.

Le foto e la documentazione indicata sono infatti gli stessi documenti che certificano il raggiungimento del primo SAL, stato di avanzamento dei lavori.

Ciascuno dei tre possibili SAL, infatti, deve raggiungere almeno il 30 per cento dei lavori.

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