Startup innovative, divieto di distribuzione degli utili anche con contratti di associazione

Tommaso Gavi - Imposte

Startup innovative, il divieto di distribuzione degli utili si realizza anche nell'ipotesi di contratti di associazione in partecipazione. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 334 del 21 giugno 2022. Il divieto intende favorire la crescita della startup, con la retribuzione verrebbe meno il comportamento incentivato dalle agevolazioni fiscali.

Startup innovative, divieto di distribuzione degli utili anche con contratti di associazione

Startup innovative, il divieto di distribuzione degli utili si applica anche nei casi in cui vengano stipulati contratti di associazione in partecipazione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 334 del 21 giugno 2022.

Il divieto è finalizzato a favorire l’investimento per la crescita della startup. Nel caso venisse corrisposta una remunerazione per la partecipazione, verrebbe meno il comportamento virtuoso da premiare con le agevolazioni fiscali.

Startup innovative, divieto di distribuzione degli utili anche con contratti di associazione

Le startup innovative sono l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 334 del 21 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, il documento di prassi fornisce delucidazioni in merito all’applicazione del divieto di distribuzione degli utili.

Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, una società che si occupa della progettazione, dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La società intende porre in essere una partnership con investitori, attraverso l’associazione in partecipazione: a fronte di investimenti in un determinato progetto verrebbero corrisposti gli utili derivanti dallo specifico affare.

L’istante chiede se la partnership faccia perdere i requisiti che danno diritto all’agevolazione, in particolare quello del divieto della distribuzione degli utili.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in questione, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento.

A rendere organico il quadro delle disposizioni relative alla nascita e allo sviluppo di imprese startup innovative è il decreto legge numero 179 del 2012, che è poi stato modificato dalla legge numero 135 del 2018 e dalla Legge di Bilancio 2019.

Il divieto di distribuzione degli utili è previsto dall’articolo 25 del decreto citato. La lettera e) prevede, infatti, che la startup:

“non distribuisce, e non ha distribuito, utili.”

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 334 del 21 giugno 2022
Articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione.

Startup innovative, in cosa consiste il contratto di associazione

Per sciogliere il dubbio dell’istante si deve quindi chiarire se il contratto di associazione in partecipazione faccia perdere il requisito.

Tale contratto, come spiega l’Agenzia delle Entrate, è disciplinato all’articolo 2549 del Codice civile e prevede che l’associante attribuisca all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L’articolo 2553 prevede inoltre che l’associato partecipi agli utili e alle perdite, senza che queste ultime superino il valore del suo apporto.

Da un lato, quindi, per l’associante il contratto ha una funzione finanziaria di reperimento dei mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività o per il compimento dell’affare, dall’altro lato per l’associato l’accordo ha funzione associativa, ovvero soddisfa l’interesse a partecipare ai vantaggi che seguono il raggiungimento dello scopo.

A prescindere dall’inquadramento giuridico del contratto, tuttavia, il documento spiega che:

“il legislatore fiscale abbia equiparato il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché, come nel caso in esame, sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) a quello della remunerazione dovuta in relazione a titoli e strumenti finanziari comunque denominati, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società.”

In altre parole, il trattamento fiscale per l’associato e per l’associante è equivalente a quello di una partecipazione a una società di capitali.

La distribuzione dell’utile non è deducibile per l’associante, mentre per l’associato il trattamento fiscale varia a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato.

Startup innovative: divieto di distribuzione degli utili ad ampia portata

Dopo aver esaminato il caso concreto, tenuto conto del regime di tassazione da applicare, l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di poter stipulare un contratto di associazione in partecipazione nel caso in cui la startup intenda continuare a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.

Si applica, infatti, il divieto di distribuzione degli utili, previsto dall’articolo 25 del decreto numero 179 del 2012.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea infatti che:

“il divieto di distribuzione di utili finalizzato a favorire l’investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l’associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali.”

Per le startup innovative è quindi preclusa la distribuzione degli utili anche nell’ipotesi di contratti di associazione in partecipazione.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network