Sospensione prescrizione contributi, le istruzioni INPS sul calcolo delle scadenze

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Sospensione prescrizione contributi, la circolare INPS numero 126 del 10 agosto 2021 fornisce le istruzioni sul calcolo delle nuove scadenze. Ad intervenire sono i periodi di sospensione del decreto Cura Italia, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, e del decreto Milleproroghe, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

Sospensione prescrizione contributi, le istruzioni INPS sul calcolo delle scadenze

La sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali e dell’assistenza sociale obbligatoria sono l’oggetto della circolare numero 126 del 10 agosto 2021.

Il documento di prassi fornisce le istruzioni per il calcolo delle scadenze da tenere presente, dopo gli interventi del decreto Cura Italia e del decreto Milleproroghe.

I provvedimenti governativi hanno infatti previsto due sospensioni:

  • una di 129 giorni, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020;
  • una di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

Nel documento di prassi dell’INPS vengono fornite le indicazioni utili per procedere al calcolo del termine ultimo di prescrizione dei contributi, al termine del periodo di sospensione.

Sospensione prescrizione contributi, le istruzioni INPS sul calcolo delle scadenze

Con la circolare numero 126 del 10 agosto 2021 l’INPS fornisce le istruzioni per il calcolo delle scadenze della prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

INPS - Circolare numero 126 del 10 agosto 2021
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).

Tali contributi sono infatti stato oggetto di due successivi interventi normativi del governo: il decreto Cura Italia e il decreto Milleproroghe.

L’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto una sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni.

L’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 ha invece stabilito un ulteriore periodo sospensivo tra il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021, nel complesso 182 giorni.

La circolare INPS passa in rassegna le varie possibilità, che derivano dall’applicazione delle due disposizioni.

Nella circolare è riportata una casistica che prende in esame i diversi casi in base al presunto termine di sospensione.

Il documento di prassi è articolato come segue:

  • Premessa;
  • Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020;
  • Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;
  • Effetti conseguenti all’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;
  • Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;
  • Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020;
  • Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020;
  • Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Effetti della sospensione della prescrizione;
  • Gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Effetti della sospensione della prescrizione.

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021

I termini di prescrizione dei contributi che cadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020 ricadono nella sospensione prevista dal decreto Cura Italia.

Al comma 2 dell’articolo 37 è stabilito che:

“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.”

Viene in altre parole sospeso il decorso della prescrizione o rinviato l’inizio della decorrenza per 129 giorni.

A riguardo la circolare INPS chiarisce che:

“In ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione, si fa integrale rinvio ai contenuti della citata circolare n. 64/2020.”

L’articolo 11, comma 9, del decreto legge numero 183 del 2020 ha invece previsto una sospensione dei contributi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per la durata complessiva di 182 giorni.

Gli effetti sulla prescrizione sono analoghi a quelli previsti dal decreto Cura Italia.

Prescrizione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

Dopo aver riepilogato gli effetti delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Milleproroghe, l’INPS si sofferma sugli specifici casi di prescrizione e fornisce le istruzioni sul conteggio dei giorni, a seconda dei termini di prescrizione.

Il termine di prescrizione di 5 anni, nel caso di sospensione tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2021, rientra nelle seguenti casistiche:

  • se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, lo stesso è maturato il 2 luglio 2020, ovvero 129 giorni dopo il 24 febbraio 2020, data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
  • se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, lo stesso è maturato il 6 novembre 2020, ossia 129 giorni dal 30 giugno 2020, data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Se l’atto è stato notificato in tempo utile, opererà anche la sospensione prevista dal decreto Milleproroghe.

Prescrizione successiva al 30 giugno 2020

Nel caso di prescrizione successiva al 30 giugno 2020, il calcolo del termine quinquennale deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando a tale data 129 giorni.

Si verificano quindi le seguenti ipotesi:

  • se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 e, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
  • se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.

Anche in questo caso se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile opera la proroga prevista dal decreto Milleproroghe.

Infine, se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Visto quanto previsto dal Milleproroghe, l’atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021.

Prescrizione successiva al 31 dicembre 2020

Nel caso di maturazione del termine quinquennale di prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, operano entrambe le sospensioni.

A riguardo la circolare chiarisce che:

“Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335.”

Il compimento di atti validi di interruzione della prescrizione determina l’inizio di un nuovo termine di prescrizione.

Se l’atto di interruzione è stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione, ovvero tra il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021, il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a partire dal termine ultimo del periodo di sospensione, ossia dal 1° luglio 2021.

Il documento di prassi sottolinea infine che rientra tra i validi atti interruttivi qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Al contrario non sono ricompresi quelli assunti da enti diversi, con la contestazione dell’omissione della contribuzione.

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