Soggetto AIRE: per la competenza dell’accertamento rileva il luogo di produzione del reddito

Soggetto AIRE: per la competenza dell’accertamento è rilevante il luogo di produzione del reddito, non viene considerato l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia. Lo stabilisce la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 13983 del 3 maggio 2022.

Soggetto AIRE: per la competenza dell'accertamento rileva il luogo di produzione del reddito

In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, qualora l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 13983 del 3 maggio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 13983 del 3 maggio 2022
Il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione numero 13983 del 2022

Il contenuto della sentenza - La controversia scaturisce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF nei confronti di un soggetto residente all’estero e iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Detto atto veniva emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate di Prato, determinata sulla base del luogo di elezione di domicilio della contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi.

La contribuente ha dedotto, per quanto di interesse, l’incompetenza dell’Ufficio che aveva proceduto all’accertamento, essendo l’ultima residenza della contribuente in Firenze.

La causa giungeva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello della contribuente.

Da qui il ricorso in cassazione alla Corte di Cassazione con cui la contribuente ha lamentato violazione o falsa applicazione degli artt. 31 e 58 DPR 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto la competenza dell’Agenzia delle Entrate di Prato sulla base del domicilio dichiarato dalla contribuente.

La ricorrente ha dedotto in particolare che, ai sensi dell’art. 58, co. 2 del TUIR, la competenza dell’Ufficio finanziario per i contribuenti non residenti dovrebbe individuarsi nel Comune di produzione del reddito o, in ogni caso, nel luogo di produzione del reddito più elevato.

Pertanto, poiché il maggior reddito accertato è relativo a maggiori redditi diversi risultanti da movimentazioni bancarie presso un istituto bancario in Firenze, la competenza sarebbe in ogni caso dell’Ufficio di Firenze e non di Prato.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dalla contribuente, nei termini che seguono.

In primo luogo, la ratio del combinato disposto degli artt. 31 e 58 cit. è quella di agganciare la competenza territoriale degli uffici alla residenza del contribuente ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR.

Per tutti i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia (residente di diritto) o di cui si accerti la residenza fiscale in Italia in base agli alternativi requisiti dell’iscrizione anagrafica, della residenza e del domicilio (residente di fatto), si rende applicabile il principio della tassazione in Italia e al conseguente pagamento delle imposte in Italia sui redditi ovunque conseguiti e, quindi, in costanza di una fittizia residenza all’estero del contribuente.

A tale disposizione si aggiunge il comma 2-bis, secondo cui “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.

Tale norma, avente finalità antielusiva, non introduce un ulteriore criterio di individuazione della residenza fiscale, ma si limita a invertire sul contribuente l’onere della prova circa la effettiva residenza estera del contribuente, ove egli risieda formalmente in Paesi a fiscalità privilegiata e ove l’Ufficio ritenga che il contribuente abbia conservato la residenza fiscale in Italia.

La fattispecie dell’esteroresidenza ora descritta è però differente dal caso del soggetto non residente a cui l’Amministrazione finanziaria non contesti la fittizia residenza estera bensì l’omessa dichiarazione di redditi di fonte interna.

Per costoro, in fatti, si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia (cd. principio della fonte o source principle ), la cui competenza per l’accertamento spetta all’Ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito, ovvero a quella del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato (art. 58, secondo comma, DPR n. 600/1973).

Ne consegue che, ai contribuenti iscritti all’A.I.R.E. per i quali l’Ufficio non accerti la sussistenza della residenza effettiva in Italia e per i quali non contesti la residenza al di fuori del territorio dello Stato, si applica il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia, indipendentemente dal fatto che il Paese estero sia considerato white o black list ai fini reddituali.

I giudici di legittimità fanno anche un’altra importante precisazione affermando che quanto sopra dedotto non contrasta con l’art. 58, secondo comma, DPR n. 600/1973 ult.per., secondo cui “i cittadini italiani (...) considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato”.

In quanto il presupposto dell’applicazione di tale disposizione è che l’Ufficio invochi la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR al fine di dedurre la fittizia residenza nel Paese black list.

In altre parole se l’Ufficio non contesta la residenza estera della contribuente non ha rilievo l’elezione di domicilio ai fini dell’accertamento del domicilio effettivo della contribuente, ancorché in luogo diverso dall’ultima residenza anagrafica all’atto dell’iscrizione all’A.I.R.E., non essendo applicabile per i cittadini non residenti il criterio della tassazione del reddito ovunque posseduto, bensì quello del luogo di produzione del reddito, che prescinde dall’eventuale domicilio dichiarato dal contribuente.

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