Smart working anche nel privato: il Ministro del Lavoro ne raccomanda l’uso

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Il Ministro del Lavoro raccomanda il più possibile l'uso dello smart working nel settore privato. È quanto si legge nella circolare pubblicata il 5 gennaio 2022, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione. Il lavoro agile si conferma uno strumento utile per prevenire i contagi e contenere le dannose conseguenze del Covid 19 sull'economia; a tal fine la sua disciplina ha subito diverse modifiche, in ragione dello stato d'emergenza e in previsione del suo superamento.

Smart working anche nel privato: il Ministro del Lavoro ne raccomanda l'uso

Il Ministro del Lavoro invita le imprese del settore privato ad utilizzare il più possibile lo smart working durante questa fase emergenziale.

È quanto si legge nella circolare pubblicata il 5 gennaio 2022, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, che invita le singole PA ad una maggiore flessibilità per quel che riguarda lavoro agile e in presenza.

Sin dall’inizio della pandemia, da marzo 2020, il lavoro agile ha consentito alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di rimanere operative, e di contenere le altrimenti gravissime conseguenze economiche dovute alle reiterate chiusure, necessarie per prevenire i contagi.

Considerato lo stato d’emergenza, la disciplina dello smart working nel settore privato è stata oggetto di diversi “rimaneggiamenti” da parte del Governo: dalle disposizioni emergenziali alla firma del Protocollo tra Ministero e sindacati, avvenuto il 7 dicembre, con cui sono state create le basi per la contrattazione collettiva.

Con la proroga dello stato d’emergenza, il Ministero del Lavoro è in ultimo intervenuto anche pubblicando le FAQ sulla propria pagina, per chiarire la normativa applicabile fino al 31 marzo 2022.

Smart working anche nel privato: il Ministro del Lavoro ne raccomanda l’uso

In considerazione dell’elevato numero di contagi dovuti al diffondersi della variante Omicron, i ministri Orlando e Brunetta hanno pubblicato il 5 gennaio una circolare in cui raccomandano alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di utilizzare il più possibile e in maniera flessibile il lavoro agile.

Nell’attuale quadro emergenziale, lo smart working si è imposto come modello organizzativo idoneo a prevenire i contagi e a contenere gli effetti dannosi della pandemia sull’economia.

La circolare Brunetta-Orlando evidenzia quanto segue:

L’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che pure non è stato mai interrotto, ma che invece è stato disciplinato da un quadro regolatorio, sia nel pubblico che nel privato, differenziato ma esaustivo.

Circolare ministri Orlando e Brunetta sul lavoro agile
Scarica il testo completo della circolare del 5 gennaio 2022

Per quel che riguarda nello specifico le aziende del settore privato, il documento evidenzia quanto segue:

“Visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).”

Lo smart working viene quindi raccomandato, così come si evidenzia la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguato supporto all’attività lavorativa dei propri dipendenti.

Guardando nel dettaglio al lavoro agile nel settore privato, si ricorda che lo smart working è stato da poco oggetto di un provvedimento che ne ha ridefinito le caratteristiche: il 7 dicembre 2021, infatti, il ministro Orlando e 26 organizzazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro hanno sottoscritto il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato.

Tuttavia, la proroga dello stato d’emergenza ha messo in stand-by l’applicazione del protocollo, con l’estensione del periodo di applicazione della normativa emergenziale.

Come si legge nella circolare Brunetta-Orlando:

“Pertanto, fino al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

In questo senso, lo smart working resta regolato ancora dalla disciplina emergenziale prevista dal Decreto Rilancio, il numero 34/2020.

Smart working nel privato: le FAQ del Governo per chiarire la normativa emergenziale

La disciplina emergenziale deroga a quella legale, prevista nella Legge 81/2017.

L’articolo 90 comma 4 del Decreto Legge 34/2020 introduce infatti la possibilità, per l’impresa:

  • di adibire il lavoratore allo smart working anche in assenza di un previo accordo individuale;
  • di assolvere gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza in via telematica, con i modelli resi disponibili dall’INAIL.

Ad oggi, quindi, i dipendenti non sottoscrivono ancora accordi con il datore di lavoro per regolare lo smart working.

Per fare maggiore chiarezza sulla normativa applicabile allo smart working fino al 31 marzo 2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito le FAQ, così riassumibili:

  • per comunicare quanti dipendenti sono in smart working, il datore deve utilizzare la procedura semplificata, con i moduli predisposti sul sito del Ministero del Lavoro. Non è richiesto quindi l’invio dell’accordo individuale;
  • l’impresa dovrà comunicare la data in cui è previsto il termine del periodo di lavoro in modalità agile;
  • i lavoratori fragili hanno diritto a lavorare in smart working fino al 28 febbraio 2022, anche svolgendo mansioni diverse, e a ricevere la formazione professionale da remoto;
  • quanto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza, non sono rinviabili;
    • se non è possibile adempierli in videoconferenza sincrona, l’attività si dovrà svolgere in presenza, purché i locali siano areati, permettano il mantenimento della distanza di almeno un metro, siano assicurati i dispositivi per igienizzare le mani e le superfici, e tutti siano dotati di mascherina chirurgica. Queste regole valgono anche per la parte pratica dei corsi obbligatori;
    • si può continuare a lavorare anche se non si è potuto svolgere l’aggiornamento, salvo l’obbligo di completarlo al termine dello stato d’emergenza.

Smart working nel settore privato: tra normativa emergenziale e Protocollo d’intesa

Lo strappo alla disciplina legale è giustificato dalla condizione straordinaria dovuta al Covid 19; terminato lo stato d’emergenza, è necessario ristabilire la disciplina legale, che ruota proprio attorno all’accordo tra le parti.

Il Protocollo sul lavoro agile fornisce infatti i principi per la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, cui è rimessa la regolamentazione del lavoro in modalità agile.

Con l’impiego diffuso dello smart working, si è osservata la sua utilità non solo nell’ottica emergenziale, ma anche ai fini di una diversa organizzazione lavorativa, che permetta di conciliare meglio gli obiettivi professionali con quelli personali, nell’interesse sia del lavoratore sia dell’impresa.

Da qui la necessità di una disciplina più completa e mirata.

Al riguardo, il 4 gennaio sul portale del Ministero del Lavoro sono state pubblicate le slides riassuntive delle linee guida:

  • le modalità del lavoro agile sono determinate nell’accordo individuale, stipulato per iscritto, tra datore di lavoro e dipendente;
  • non è previsto un orario preciso, ma autonomia organizzativa da parte del lavoratore, ed è determinata la fascia oraria di disconnessione, in cui il dipendente non lavora;
  • il lavoratore può individuare il luogo di lavoro, purché sia sicuro e riservato, e svolge la propria prestazione con gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro;
  • ai dipendenti in presenza e in smart working sono riconosciuti i medesimi diritti sindacali e parità di trattamento normativo ed economico;
  • è necessaria l’informazione scritta in tema di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dell’impresa, per la cui disciplina si rimanda alla legge 81/2017 e al decreto legislativo 81/2008;
  • viene disciplinata la protezione dei dati personale e la tutela della riservatezza;
  • quanto alla formazione, è finalizzata sia all’acquisizione di specifiche competenze, sia ad un utilizzo sicuro degli strumenti, sia a prevenire situazioni di isolamento;
  • sono previste misure di welfare e inclusività, con un riguardo particolare ai lavoratori fragili e disabili;
  • si riscontra la necessità della creazione di un Osservatorio nazionale bilaterale, per monitorare l’efficacia del lavoro agile e il rispetto delle linee guida del Protocollo.
Slides sul Protocollo Nazionale sul lavoro agile
Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato

Al momento, quindi, per lo smart working nel settore privato è ancora valida la disciplina derogatoria che, al termine dello stato d’emergenza, sarà sostituita dal Protocollo e dalla contrattazione collettiva.

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