Sismabonus: spetta a chi ha ricevuto contributi per la ricostruzione?

Sismabonus e contributi per la ricostruzione post terremoto: arrivano chiarimenti su quando spetta la detrazione. Ecco le novità contenute nell'Ordinanza del 31 luglio pubblicata in GU del 23 agosto 2018.

Sismabonus: spetta a chi ha ricevuto contributi per la ricostruzione?

Sismabonus anche per chi ha già fruito dei contributi per la ricostruzione ma solo per le spese eccedenti il finanziamento ricevuto.

È questo il principale chiarimento contenuto nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori danneggiati dal Sisma del Centro Italia pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2018.

La detrazione per lavori volti alla ricostruzione o alla messa in sicurezza di edifici danneggiati dai terremoti avvenuti nel Lazio, in Abruzzo, Umbria e nelle Marche a partire dal 24 agosto 2016 potrà essere fruita soltanto per i lavori non coperti dal contributo statale.

Così come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, le novità contenute nell’Ordinanza stabiliscono il divieto di cumulo tra sismabonus e contributi per la ricostruzione e forniscono le istruzioni sui documenti da allegare alla domanda di concessione del finanziamento.

I chiarimenti forniti riguardano anche le modalità di predisposizione dei progetti di ricostruzione per i progetti ammessi ai finanziamenti pubblici.

Sismabonus e contributi per la ricostruzione privata: divieto di cumulo

L’Ordinanza predisposta dal Commissario per la ricostruzione dei territori del Centro Italia danneggiati dal terremoto del 2016 e seguenti chiarisce che, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, il sismabonus non è cumulabile con i finanziamenti per la ricostruzione.

In favore dei privati danneggiati dagli eventi sismici è infatti prevista l’erogazione di un contributo per la ricostruzione, che può arrivare fino al 100% delle spese necessarie.

Il sismabonus, invece, è la detrazione fiscale Irpef o Ires che può arrivare fino all’85% della spesa sostenuta, sulla base di specifici criteri e regole.

Le due agevolazioni potranno essere fruite per lo stesso progetto di ricostruzione soltanto qualora il contributo statale non dovesse coprire il totale delle spese sostenute. In tal caso, sulla quota di spesa eccedente, i contribuenti potranno richiedere la fruizione del sismabonus, secondo le regole e modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.

Domanda contributo ricostruzione e sismabonus

Tra i chiarimenti forniti, l’Ordinanza del 31 luglio 2018 stabilisce che le spese sostenute per interventi edilizi coperti dal contributi per la ricostruzione dovranno essere contabilizzate in maniera separata rispetto a quelle per le quali si intende fruire della detrazione fiscale del sismabonus.

Per poter ricevere sia il sismabonus che il finanziamento sarà necessario che i soggetti legittimati alleghino alla domanda di contributo una dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale ovvero la copia della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate.

In sede di erogazione del saldo finale del contributo sarà inoltre necessario allegare la documentazione prevista dall’Agenzia delle Entrate per dimostrare il sostenimento delle spese.

Le novità disposte dall’Ordinanza sono in vigore dal 3 agosto 2018 per tutti i progetti di ricostruzione. Nel caso in cui il decreto di concessione del contributo fosse già stato depositato, la domanda dovrà essere integrata entro un termine non inferiore a quindici giorni.

Per ulteriori dettagli si allega di seguito l’Ordinanza del 31 luglio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2018:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 agosto 2016 - ORDINANZA 31 luglio 2018
Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus). (Ordinanza n. 60)

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