Sgravio contributivo conciliazione vita lavoro: domande entro il 15 settembre 2018

Redazione - Incentivi alle imprese

Sgravio contributivo misure di conciliazione vita lavoro: arrivano le istruzioni INPS per presentare domanda di riconoscimento del bonus. La scadenza è fissata al 15 settembre 2018.

Sgravio contributivo conciliazione vita lavoro: domande entro il 15 settembre 2018

Sgravio contributivo per le misure di conciliazione vita lavoro effettuate nel 2018: arrivano dall’INPS le istruzioni per poter presentare domanda di accesso ai benefici.

I dettagli sulla procedura da seguire sono illustrati dall’INPS con la circolare n. 91 del 3 agosto 2018 ed è a partire da tale data e fino alla scadenza del 15 settembre che sarà possibile richiedere l’attribuzione del beneficio.

Le agevolazioni per datori di lavoro e imprese che stipulano contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata sono state introdotte dal Decreto interministeriale del 12 settembre 2017.

Lo sgravio, in questa fase, spetta con riferimento ai contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018 e al fine del riconoscimento del beneficio i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda in modalità telematica all’INPS seguendo le istruzioni di seguito riportate.

Sgravio contributivo conciliazione vita lavoro: domande entro il 15 settembre 2018

La circolare n. 91 pubblicata dall’INPS il 3 agosto 2018 fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare per l’attribuzione e la fruizione dello sgravio contributivo riconosciuto per le misure di conciliazione tra vita lavorativa e privata effettuate dalle imprese.

Prima di analizzare le regole su come fare domanda e le scadenze da rispettare, si ricorda che l’introduzione estensione o integrazione di misure di conciliazione vita lavoro, individuate dal decreto interministeriale, deve risultare da un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti territoriali.

Per l’accesso alle risorse stanziate per il 2018, il contratto collettivo aziendale deve esser sottoscritto e depositato dal 1° novembre 2017 e fino al 31 agosto 2018. Il deposito dei contratti avviene mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito internet istituzionale.

Non dovranno effettuare un nuovo deposito i datori di lavoro che hanno già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale per la detassazione dei premi di risultato, qualora il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal decreto interministeriale.

Prima di scendere nel dettaglio, si allega di seguito la circolare pubblicata dall’INPS il 3 agosto 2018:

INPS - circolare numero 91 del 3 agosto 2018
Decreto interministeriale 12 settembre 2017. Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Modalità operative per l’attribuzione e fruizione del beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2018. Istruzioni contabili

Come fare domanda, istruzioni INPS

Così come illustrato dall’INPS, i datori di lavoro, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS entro e non oltre la scadenza del 15 settembre 2018.

La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza onlineConciliazione Vita-Lavoro 2018”, pubblicato all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.

Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda per una sola delle posizioni contributive attive presso l’Istituto.

Si evidenzia che la posizione per cui viene presentata la domanda è quella che può fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo descritta nella circolare n. 163/2017, che tiene conto anche dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro; pertanto è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati tengano in considerazione tale aspetto nell’individuare la posizione su cui presentare l’istanza.

Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima posizione contributiva.

Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA deve presentare la domanda su tale posizione.

Modalità di compilazione

La domanda di riconoscimento dello sgravio contributivo per le misure di conciliazione vita lavoro deve contenere i dati sottoelencati:

  • dati identificativi dell’azienda;
  • data di sottoscrizione del contratto aziendale;
  • data di avvenuto deposito telematico del contratto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
  • codice deposito contratto (codice identificativo numerico formato da 17 cifre e ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL);
  • misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
  • dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale 12 settembre 2017.

Ammissione e calcolo dello sgravio contributivo

Lo sgravio contributivo riconosciuto per le misure di conciliazione vita lavoro è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Pertanto non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Nel caso di scarto della domanda per esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale la procedura DiResCo emette un avviso e la domanda non è considerata nella fase di calcolo.

Per quanto riguarda il calcolo del beneficio riconosciuto, per le domande presentate nel 2018 la procedura di attribuzione dello sgravio prenderà come riferimento la forza aziendale e l’imponibile dichiarati per il 2017.

Per i datori di lavoro senza matricole attive in alcun mese dell’anno oggetto di rilevazioni, in quanto hanno sospeso l’attività in tale periodo o l’anno iniziata successivamente, viene utilizzato il dato di forza aziendale del 2018 in base a quanto dichiarato con le denunce contributive presentate alla data dell’operazione di calcolo.

Inoltre, al fine di fissare un tetto al beneficio di tali datori, come richiesto dalla normativa, in mancanza di dichiarazioni contributive per il 2017 il limite è correlato all’imponibile denunciato per il 2018 e desunto dalle dichiarazioni regolarmente presentate alla data dell’operazione di calcolo.

Come utilizzare l’importo riconosciuto

Le risposte alle domande trasmesse entro la scadenza sopra indicata saranno inviate a partire dal 16 ottobre 2018, esclusivamente in modalità telematica all’interno del modulo di domanda.

Sarà comunicato l’esito della domanda e l’importo dello sgravio riconosciuto, il quale potrà essere utilizzato soltanto previa verifica dei requisiti di regolarità contributiva attestati tramite il DURC.

A tal fine, il datore di lavoro potrà avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.), che prevede la possibilità per l’azienda di dichiarare, a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo, la volontà di usufruire delle agevolazioni.

Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell’azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito dell’elaborazione del flusso Uniemens sia evidenziata la presenza di agevolazioni, il sistema DPA attiverà in automatico l’interrogazione della procedura Durc On Line.

Uso dell’incentivo tramite flusso Uniemens

Alle matricole ammesse al beneficio è attribuito da novembre 2018 il codice di autorizzazione “6J” (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. 12 settembre 2017”).

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente alla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo all’istanza.

Per le domande presentate nel 2018 il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato esclusivamente sulle denunce dei mesi di competenza novembre e dicembre 2018, su una o due mensilità. Nell’ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.

Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di CausaleACredito di AltrePartiteACredito di DenunciaAziendale il codice causale di nuova istituzione “L902”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018”; nell’elemento ImportoACredito, indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro del settore agricolo senza posizione Uniemens, ovvero che trasmettono i flussi contributivi esclusivamente tramite le dichiarazioni periodiche Dmag/Unico, è attribuito a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione dell’istanza di concessione, il codice di autorizzazione “6J” (“datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”).

Ai fini della determinazione e dell’effettivo utilizzo dello sgravio l’importo autorizzato sarà, in sede delle operazioni di calcolo a cura dell’Istituto (c.d. tariffazione), portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva dovuta alla prima scadenza utile; di tale operazione di compensazione sarà data informativa nel consueto modello di dettaglio del calcolo.

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