Scontrino elettronico simultaneo, anche se anticipato

Scontrino elettronico simultaneo per tutti i punti vendita di un unico soggetto passivo IVA, anche se anticipato. La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è contemporanea, anche se si adotta volontariamente prima della scadenza del 1° luglio 2019.

Scontrino elettronico simultaneo, anche se anticipato

Scontrino elettronico simultaneo, anche se anticipato. Per un unico soggetto passivo IVA, l’adeguamento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere contemporanea per tutti i punti vendita. Anche se si adotta volontariamente prima della scadenza del 1° luglio 2019. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 201 del 21 giugno 2019.

A fornire lo spunto per il chiarimento, come di consueto, è l’analisi di un caso pratico. Protagonista è un soggetto che opera nel settore della grande distribuzione e ha come attività caratteristica la vendita al dettaglio. Recentemente ha operato una fusione, che ha comportato la necessità di collegare diversi sistemi informatici su più punti vendita.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 201 del 21 giugno 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasmissione telematica dei corrispettivi.

Scontrino elettronico simultaneo per tutti i punti vendita, anche se anticipato

Il nuovo obbligo dello scontrino elettronico si introduce nel sistema con due scadenze:

  • entro il 1° luglio per i soggetti con un volume di affari superiore a 400.000 euro;
  • entro il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Al centro del caso analizzato è un soggetto che rientra nella prima categoria e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di adeguarsi prima della scadenza dell’obbligo alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ma con modalità graduale su tutti i punti vendita per consentire “un reale collaudo del corretto funzionamento dei sistemi informatici”.

La necessità di una introduzione dello scontrino elettronico per gradi deriva dal fatto che l’entrata in funzione di tutti i punti vendita simultaneamente il 1° luglio richiederebbe l’attivazione di un presidio contemporaneo sull’intera rete dislocata nelle diversi regioni e provincie italiane, nonché l’esecuzione di procedure di aggiornamento dei sistemi solo parzialmente attuabile attraverso un presidio centralizzato.

Nella risposta all’interpello numero 201 del 21 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro che è possibile adottare in anticipo lo scontrino elettronico ma, dal momento che i diversi punti vendita appartengono ad un unico soggetto passivo IVA, dovranno essere attivati, anche prima del 1° luglio 2019, contestualmente per tutti i punti vendita.

Scontrino elettronico simultaneo per tutti i punti vendita, anche se anticipato

Nell’argomentare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo cardine che regola l’introduzione dello scontrino elettronico: l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 127 del 5 agosto 2015:

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.

E sulla questione specifica, richiama la risposta numero 139 del 14 maggio 2019 in cui si afferma che nel caso in cui il contribuente voglia “[…] su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”.

E ribadisce un principio importante:

Non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) - né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto IVA, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127”.

In sintesi, anche se lo scontrino elettronico è adottato in maniera anticipata, è necessario che il singolo soggetto IVA lo introduca nello stesso momento per tutti i punti vendita che gestisce.

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