Note di variazione iva in caso di furto o truffa con beni fatturati: istruzioni AdE

Note di variazione iva in caso di furto o truffa con beni fatturati: l'Agenzia delle Entrate stabilisce i termini da rispettare per recuperare l'imposta. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 331 del 7 agosto 2019, in cui si analizza un caso pratico e si forniscono indicazioni anche su Ires e Irap.

Note di variazione iva in caso di furto o truffa con beni fatturati: istruzioni AdE

Note di variazione iva in caso di furto o truffa con beni fatturati: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 331 del 7 agosto 2019, stabilisce tempi e modalità per recuperare l’imposta versata e fornisce indicazione anche su come intervenire su Ires e Irap.

Lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di una truffa: un soggetto, a cui una società era legata da un rapporto di agenzia, predisponeva ordini di acquisto per merce mai richiesta dai clienti, contattava i trasportatori e faceva arrivare il materiale, che poi vendeva in nero, in luoghi a sua disposizione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 331 del 7 agosto 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Cessione di beni oggetto di truffa –Rettifiche IVA – Trattamento IRES e IRAP dei relativi componenti negativi.

Note di variazione iva in caso di furto o truffa con beni fatturati

In questo modo, la società fatturava regolarmente, ma non incassava alcuna somma dai clienti, ignari degli acquisti.

Alla luce dei fatti, si rivolge all’Agenzia delle Entrate con due interrogativi:

  • come e in che tempi è possibile recuperare l’imposta versata avvalendosi delle note di variazione iva?
  • il mancato incasso delle fatture ha un impatto anche sui redditi dichiarati, come operare per Ires e Irap?

Con la risposta all’interpello numero 331 del 7 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate si sofferma in primis sull’Iva.

Innanzitutto si chiarisce che, per recuperare l’imposta, nelle ipotesi di furto o truffa il contribuente ha la possibilità di emettere note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Iva.

Precisazioni importanti riguardano i tempi, nel testo si legge:

“L’emissione della nota di variazione consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta solo nei termini individuati dall’articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Ma esiste anche un’altra via: “ ferma l’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa IVA [...] per recuperare l’imposta a suo tempo versata, l’Istante può avvalersi dell’articolo 30-ter del decreto IVA.”, che permette di richiedere il rimborso entro due anni dalla data del versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Note di variazione iva in caso di furto o truffa con beni fatturati, chiarimenti anche su Ires e Irap

L’Agenzia delle Entrate, poi, risponde al secondo quesito e indica le modalità per intervenire sulle imposte sui redditi, in caso di truffa o furto.

Per quanto riguarda l’Ires si specifica che l’utilizzo del fondo di accantonamento per rischi ed oneri da parte del contribuente determina la possibilità di operare una variazione in diminuzione nel periodo d’imposta in cui avviene, nei limiti della quota precedentemente accantonata.

Per quanto riguarda l’Irap, nello stesso periodo di imposta in cui il fondo viene utilizzato le somme sono deducibili ai fini dell’imposta regionale. E infatti il documento conclude:

“L’insussistenza dei ricavi originari - che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta IRAP - assume rilievo ai fini del tributo regionale, nel periodo d’imposta in cui avviene l’utilizzo del fondo, in considerazione del principio di correlazione di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto IRAP.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network