Sconti sugli acquisti online, per il dipendente non è reddito imponibile

Sconti sugli acquisti online, la convenzione stipulata dall'azienda con il datore di lavoro comporta l'esclusione della somma dal reddito imponibile del lavoratore dipendente. A fissare le regole è l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 25 settembre 2020.

Sconti sugli acquisti online, per il dipendente non è reddito imponibile

Sconti sugli acquisti online: esenzione fiscale ed esclusione dal reddito imponibile per il dipendente.

Lo sconto riconosciuti ai dipendenti, per l’acquisto di beni online tramite una piattaforma di e-commerce, ed a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro, non costituisce reddito per il lavoratore.

È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 25 settembre 2020, a seguito del quesito presentato da un’impresa che svolge in Italia prestazioni di servizi in favore di una società di e-commerce, specializzata nella vendita online.

Ai dipendenti dell’impresa, mediante apposita convenzione stipulata con l’e-commerce, vengono riconosciuti sconti sul prezzo dei prodotti acquistati online.

Il prezzo dei beni acquistati online, applicando lo sconto previsto dalla convenzione stipulata dall’azienda, costituisce il “valore normale” del prodotto ed è escluso dal calcolo del reddito imponibile del dipendente.

Sconti sugli acquisti online, per il dipendente non è reddito imponibile

Il valore normale, ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, rappresenta il criterio di valorizzazione di beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Il citato comma 3 stabilisce che:

“Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9”.

Parte da tale concetto l’Agenzia delle Entrate, nell’illustrare - con la risoluzione n. 57 del 25 settembre 2020 -il regime fiscale per gli sconti applicati sugli acquisti online riconosciuti dall’azienda, e le disposizioni relative all’esclusione dal reddito da lavoro dipendente.

In base al principio di onnicomprensività, costituisce reddito tutto ciò che il dipendente riceve, anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro.

Stessa regola si applica anche qualora un terzo ceda beni o presti servizi a dipendenti di un datore di lavoro, per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, anche in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia stipulato.

Tornando al concetto di valore normale, ai sensi del comma 3, articolo 9 del TUIR, per la sua determinazione bisogna far riferimento ai prezzi praticati, nello stesso periodo, per gli stessi prodotti o prestazioni. Per quanto possibile, bisogna far riferimento ai listino o alle tariffe applicate dal soggetto fornitore, o in alternativa dei listini di camere di commercio e tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 57 del 25 settembre 2020
Trattamento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per l’acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro. Art. 51, co. 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sconti d’uso nella determinazione del valore normale di beni e servizi

Per quel che riguarda gli sconti d’uso, la risoluzione del 25 settembre 2020 cita due precedenti documenti di prassi:

  • con la risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro;
  • nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 sono contenuti ulteriori chiarimenti sulle regole da applicare in materia di premi di risultato e welfare aziendale. Il valore indicato nel voucher - documento di legittimazione - deve corrispondere al valore del bene o della prestazione offerta, da determinare per l’appunto in base al valore normale di cui all’articolo 9 del TUIR.

Nel secondo documento di prassi viene tra l’altro evidenziato che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, applicato dal fornitore in base ad apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.

Un chiarimento che quindi si applica anche al datore di lavoro che, mediante apposita convenzione con il fornitore di beni e servizi, consente ai dipendenti di accedere a sconti sugli acquisti online.

Non si crea reddito da lavoro dipendente per il lavoratore, considerando che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.

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