Un fine mese di ordinaria amministrazione tributaria

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

Una sintesi delle scadenze di fine mese con il debutto della rateazione del secondo acconto

Un fine mese di ordinaria amministrazione tributaria

Sono molte le scadenze previste per la fine del mese di novembre, quelle ordinarie a cui si aggiunge la novità prevista dal decreto anticipi, il rinvio del versamento del secondo acconto IRPEF.

La circolare n. 31/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi dettagli su quest’ultimo adempimento. Alcune considerazioni a riguardo

Un fine mese di ordinaria amministrazione tributaria

Un fine mese particolarmente ricco di adempimenti in scadenza, che di per sé non è una novità, porta con sé la chiusura delle ordinarie pendenze tributarie del 2022 ma anche il “debutto” delle novità riguardanti il versamento del secondo acconto IRPEF, introdotte dal decreto n. 145/2023 tra l’altro ancora in corso di conversione.

Gli studi, in questi giorni, sono alle prese con le “rifiniture” del modello redditi riguardanti la compilazione di quadri che non hanno diretta influenza con gli importi dell’autoliquidazione dell’imposta:

  • il quadro RU;
  • i dati informativi ISA;
  • il rigo RS 150.

Giusto per citare alcune delle revisioni in atto tra le più “gettonate”. Nel mentre ricordiamo gli altri principali adempimenti di routine in contemporanea scadenza il 30 novembre prossimo:

  • le Liquidazioni Periodiche IVA del 3° trimestre 2023;
  • l’autoliquidazione dell’imposta di bollo da fatture elettroniche;
  • il secondo acconto delle imposte dirette 2023.

Rispetto a quest’ultimo punto è recentissima la circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate che ha confermato quanto già era chiaro fin dalla lettura dell’articolo 4 del decreto n. 145/2023, il quale ha introdotto le novità che hanno rotto il “tabù” normativo che fino ad ora aveva condizionato le scadenze dei versamenti degli acconti per l’anno in corso anche rateali che non potevano avere scadenza successiva al mese di novembre dell’anno di imposta in corso, salvo per i soggetti con esercizi non coincidente con l’anno solare.

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Il rinvio del secondo acconto

Fin dal titolo dell’articolo citato Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette è chiaro che la disposizione non riguarda la sola IRPEF ma anche le altre imposte liquidate con la dichiarazione quindi anche:

  • addizionali regionali e comunali;
  • imposte sostitutive dell’IRPEF;
  • cedolare secca sulle locazioni;
  • IVIE, l’imposta sugli investimenti immobiliari all’estero;
  • IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività all’Estero.

La norma è piuttosto chiara nella semplicità della sua formulazione ma, come vedremo più avanti, si scontra con la complicanza normativa su cui interviene:

“1. Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo…”

Pur comprendendo il fatto che le ragioni di cassa non hanno consentito di stabilire un limite di ricavi e compensi più elevato si evidenziano alcune perplessità riguardo alcuni punti qui di seguito elencati:

  • la mancata concessione del rinvio per gli acconti dei contributi previdenziali;
  • il vincolo del numero delle rate;
  • la stortura del mancato rinvio dell’acconto per i collaboratori delle imprese familiari in regime di contabilità semplificata ed ordinaria non applicabile però ai collaboratori delle imprese in regime forfettario non dovendo questi dichiarare la propria quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva in capo al titolare dell’impresa;
  • il fatto che gli imprenditori agricoli per le peculiarità di carattere tributario a cui sono sottoposti non potranno usufruire dell’agevolazione.

La nuova lettura della voce Ricavi

Un ulteriore ed ancor più sorprendente punto in un passaggio della circolare n. 31 che in effetti sembra essere una novità rispetto al passato, anche recente, quando affronta il punto relativo all’individuazione dei ricavi al fine di verificare l’eventuale superamento della soglia dei 170.000 euro:

“Allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022…”

Questa la nota 5 contenuta nello stesso documento di prassi:

“l’articolo 57 del TUIR, al fine dell’individuazione dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività d’impresa, fa riferimento, tra l’altro, all’articolo 85 del medesimo testo unico. Si precisa che, atteso il richiamo operato dalla norma in commento ai ricavi in generale, non è possibile considerare solo quelli di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 85.”

Pur essendo una interpretazione letteralmente corretta nei fatti è cambiato il criterio convenzionalmente utilizzato fino ad ora anche con riguardo, ad esempio, alla rilevazione del dato dei ricavi per l’attribuzione dei contributi COVID che individuava una ben specifica casella di riferimento della dichiarazioni dei redditi.

La novità sull’interpretazione del concetto di ricavi da applicare in questi casi riguarda gli studi professionali in via relativamente marginale, atteso che i casi con importi da verificare potenzialmente a cavallo della soglia potrebbero contarsi in un qualsiasi studio con le dita di una mano.

Rende, però, piuttosto complicato per le software house l’aggiornamento in tempi brevi dell’apposito upgrade dei gestionali utilizzati per le attività contabili che era stato già predisposto e distribuito facendo fede al metodo di “puntamento” fino ad oggi utilizzato.

Questo probabilmente comporterà dei ritardi nel mentre, come detto, della contemporanea scadenza di importanti adempienti, con buona pace dell’automazione delle procedure amministrative e contabili delle attività degli studi, che dovranno attivarsi manualmente per la selezione e verifica della corretta datazione dei versamenti dovuti dai contribuenti interessati.

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