Rottamazione quater: sul numero di rate non si torna indietro

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

Dall'Agenzia delle Entrate Riscossione arriva l'aggiornamento delle FAQ per l'adesione alla rottamazione quater, in scadenza il 30 settembre per chi si trova nelle zone colpite dalle alluvioni di maggio. Nel frattempo stanno arrivando anche le comunicazioni sulle istanze già inviate: attenzione al numero di rate indicate, non si ammettono ripensamenti

Rottamazione quater: sul numero di rate non si torna indietro

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato lo scorso 13 settembre l’elenco aggiornato delle FAQ, risposte a domande frequenti, relative alla cosiddetta rottamazione quater.

Le predette risposte recepiscono il provvedimento di proroga dei termini per la presentazione delle domande riservata a chi si trova nelle zone delle alluvioni di maggio e a cascata i termini conseguenti per la notifica degli esiti e le scadenze del piano rateale.

Ma attenzione agli errori: coloro che hanno inviato la domanda entro la scadenza del 30 giugno stanno ricevendo le comunicazioni con i dettagli per il pagamento. Su quanto inviato nell’istanza non si torna indietro.

Rottamazione quater: attenzione all’indicazione del numero di rate

Nel frattempo, però, c’è chi ha ancora qualche settimana di tempo per inviare la domanda di adesione alla rottamazione quater.

Nella FAQ numero 12 si legge:

“Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (DL n. 61/2023), i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi.
Conseguentemente, la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 che slitta al 2 ottobre 2023, perché coincidente con la giornata del sabato (DL n. 70/2011, art. 7, comma 1, lettera h)”
.

Altre FAQ meglio specificano i termini per richiedere il prospetto informativo come pure il termine entro il quale saranno notificati gli esiti delle istanze, 31 dicembre 2023, insieme ad altre conferme riguardanti le rinunce al contenzioso riguardante le cartelle interessate ed altro.

Sono nel frattempo iniziate le notifiche degli esiti delle istanze presentate con la formale comunicazione relativa agli importi effettivamente dovuti sulla base del piano rateale scelto. E proprio su questo ultimo passaggio è necessario soffermarsi.

Da un quesito posto da un contribuente emerge l’amara constatazione che laddove, per mero errore, sia stata comunicata una modalità di pagamento diversa da quella voluta non sembra sia possibile trovare rimedio per correggere la domanda presentata “ora per allora”.

Rottamazione quater, arrivano i primi esiti: sul numero di rate non si torna indietro

Nello specifico era nell’intenzione dell’istante aderire alla rottamazione optando per la massima rateizzazione quando in effetti dal documento ricevuto il pagamento è dovuto in unica soluzione e questo a seguito dell’errore nella compilazione della domanda presentata.

Quando gli importi sono di piccola entità, pur considerando la relatività della definizione “piccola”, si prende atto dell’errore ma si opta comunque per il dare seguito al pagamento così come notificato in unica soluzione, tenendo conto del termine di tolleranza confermato anche nella FAQ 11:

“In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.”

Ma che fare quando si è di fronte ad impegni per importi di entità non lieve?
Possono essere centinaia ma ancor più facilmente diverse migliaia di euro, a cui il contribuente non può fare fronte?

Dalla lettura delle previsioni legislative sul punto non appare possibile ovviare all’errore.

La Legge 197/2022 come modificata dal Decreto 51/2023, al suo comma 235 dispone le modalità di presentazione della domanda di definizione ivi compreso il numero di rate scelto:

“235. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”.

Ma ancor più dirimente è il comma 237:

“237. Entro il 30 giugno 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”

Dalla lettura della norma non sovvengono grandi speranze attesa l’esatta indicazione del contenuto della domanda comprendente appunto il numero di rate scelto e l’esplicita previsione del termine entro il quale è possibile emendare la domanda già presentata.

Non resta che sperare in un provvedimento all’insegna del sano pragmatismo che possa ovviare a tale situazione mettendo in condizione il contribuente in errore di fare fronte agli impegni di spesa assunti ma anche l’acquisizione di somme da parte dell’Erario che diversamente non incasserebbe più.

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