Rottamazione quater, FAQ dell’Ader aggiornate con i chiarimenti sulla proroga delle scadenze

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

L'Agenzia delle Entrate Riscossione aggiorna le FAQ relative alla rottamazione quater. Nel documento pubblicato oggi, 12 maggio, i chiarimenti sulla proroga delle scadenze. Domanda entro il 30 giugno prossimo e pagamento dell'unica soluzione o delle prime due rate entro il 31 ottobre 2023

Rottamazione quater, FAQ dell'Ader aggiornate con i chiarimenti sulla proroga delle scadenze

Online il documento aggiornato delle risposte alle domande più frequenti sulla rottamazione quater.

Le FAQ, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione oggi, 12 maggio 2023, tengono conto della proroga delle scadenze.

Il decreto numero 51 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio scorso, ufficializza il rinvio per la scadenza delle domande al 30 giugno prossimo.

La comunicazione dell’Ader delle somme dovute dovrà essere effettuata entro il prossimo 30 settembre mentre il pagamento degli importi, o della prima e seconda rata, dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2023.

Rottamazione quater, FAQ dell’Ader aggiornate con i chiarimenti sulla proroga

Con l’aggiornamento delle FAQ di oggi, 12 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate Riscossione fornisce i chiarimenti sulla rottamazione quater.

Il calendario della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è stato modificato rispetto ai termini originariamente previsti nell’ambito della cosiddetta tregua fiscale.

La proroga delle scadenze è stata inizialmente anticipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a ridosso del termine del 30 aprile scorso.

Successivamente il decreto numero 51 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio scorso, ha reso messo nero su bianco i rinvii.

Le scadenze vengono riscritte secondo il nuovo calendario, riportato nella tabella riassuntiva.

Adempimento Vecchia scadenza Nuova scadenza
Presentazione della domanda di adesione 30 aprile 2023 30 giugno 2023
Conferma ADER con le somme da versare 30 giugno 2023 30 settembre 2023
Scadenza prima o unica rata 31 luglio 2023 31 ottobre 2023

Nel documento aggiornato sono affrontati diversi aspetti, dall’applicazione della definizione agevolata passando per i carichi che rientrano e non rientrano nella misura della tregua fiscale.

Sono inoltre ricapitolate le modalità per presentare la domanda e i termini da tenere in considerazione, oltre alle modalità di pagamento delle somme dovute.

I quesiti a cui viene fornita risposta all’interno del documento sono i seguenti:

  • qual è l’ambito di applicazione della definizione agevolata;
  • quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?;
  • quali sono i debiti che non rientrano nella definizione agevolata;
  • per aderire alla definizione agevolata devo fare una richiesta?;
  • come posso presentare la domanda di adesione?;
  • cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata?;
  • devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?;
  • come posso pagare le somme dovute per la definizione agevolata?;
  • cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?;
  • se presento la domanda di adesioni alla definizione agevolata, cosa succedere rispetto alle procedure attivate o attivabili dall’agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?;
  • ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate Riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. Posso farlo?;
  • ho aderito alla definizione agevolata per i debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?;
  • ho ancora in essere un piano di pagamento della “Rottamazione-ter”, dove peraltro sono presenti anche carichi che sono rientrati nello “stralcio” dei debiti fino a mille euro previsto dalla legge n. 197/2022. Posso evitare il pagamento delle rate non ancora scadute della “Rottamazione-ter” e presentare la richiesta di “Rottamazione-quater”?;
  • come posso verificare quali debiti rientrano nella definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) prima di presentare la domanda di adesione?
Agenzia delle Entrate Riscossione - Aggiornamento FAQ del 12 maggio 2023
FAQ - Definizione agevolata (Introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal DL n. 51/2023).

Rottamazione quater, i chiarimenti su modalità di pagamento e rateizzazione

Possono rientrare nella definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per tali carichi si dovrà pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non devono invece essere corrisposti gli importi dovuti a titolo di:

  • interessi iscritti a ruolo;
  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • aggio.

Rientrano nella rottamazione quater anche i carichi affidati dalle casse o dagli enti previdenziali di diritto privato riportati nel seguente elenco:

  • CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
  • ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
  • CNPR - Cassa Ragionieri;
  • ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
  • INPGI «GIOVANNI AMENDOLA» - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Come già chiarito i contribuenti dovranno presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno.

Dopo l’accoglimento gli stessi saranno chiamati a versare le somme indicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure a rate, pagando le prime due entro la data indicata.

Le somme potranno essere pagate in un massimo di 18 rate in 5 anni.

I canali per provvedere al pagamento sono i seguenti:

  • sito istituzionale;
  • app EquiClick;
  • domiciliazione sul conto corrente;
  • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • postamat;
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento (superiore a 5 giorni) dell’unica rata o di una di quelle del piano di rateizzazione, la definizione agevolata “risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.”

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