Rivalutazione pensioni 2020: la circolare INPS con i dettagli

Rosy D’Elia - Pensioni

Rivalutazione pensioni 2020: nella circolare INPS numero 147 dell'11 dicembre 2019 tutti i valori di riferimento per l'anno in arrivo. Il testo riporta, oltre i criteri e le modalità applicative, anche il calendario con le date dei pagamenti.

Rivalutazione pensioni 2020: la circolare INPS con i dettagli

Come funziona la rivalutazione delle pensioni 2020? Risposte e chiarimenti nella nella circolare INPS numero 147 dell’11 dicembre 2019. I valori di riferimento, i criteri e le modalità applicative illustrate nel testo pubblicato dall’Istituto. Aumento di 0,4% secondo l’indice provvisorio stabilito per l’anno in arrivo.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 ha determinato la misura della variazione percentuale.

Rivalutazione pensioni 2020: la circolare INPS con i dettagli e il calendario dei pagamenti

Il documento passa a rassegna una serie di dettagli importanti che riguardano le pensioni 2020 e riporta il calendario con tutte le date dei pagamenti.

Con la circolare numero 147 dell’11 dicembre 2019, l’INPS definisce alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio:

  • rivalutazione dei trattamenti previdenziali;
  • gestione fiscale delle pensioni 2020;
  • riduzione delle pensioni di importo elevato;
  • pensioni delle Gestioni private e della Gestione pubblica;
  • prestazioni assistenziali;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione;
  • periodicità e date di pagamento;
  • certificato di pensione per l’anno 2020.
INPS - Circolare numero 147 dell’11 dicembre 2019
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020.

Rivalutazione pensioni, indice definitivo 2019 nella circolare INPS numero 147

Le notizie della circolare INPS non riguardano solo il 2020, ma anche il 2019 che sta per concludersi.

Il testo conferma la rivalutazione dell’1,1% già attribuita alle pensioni in via provvisoria per l’anno 2019 e riporta i valori definitivi per l’anno 2019. Non è necessario nessun conguaglio.

Si ribadisce che l’importo del trattamento minimo viene preso come base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

DecorrenzaTrattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomiAssegni vitalizi
1° gennaio 2019 513,01 € 292,43 €
IMPORTI ANNUI 6.669,13 € 3.801,59 €

Rivalutazione pensioni, indice provvisorio 2020 nella circolare INPS numero 147

L’articolo 2 del decreto MEF del 15 novembre 2019 stabilisce l’indice provvisorio da utilizzare per la rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2020.

Per il prossimo anno è pari allo 0,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

I valori provvisori sono riepilogati in tabella.

DecorrenzaTrattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomiAssegni vitalizi
1° gennaio 2020 515,07 € 293,60 €
IMPORTI ANNUI 6.695,91 € 3.816,60 €

La circolare INPS numero 147 del 2019 illustra le modalità di rivalutazione delle pensioni 2020.

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica è riconosciuta nel modo che segue:

  • nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
  • ai i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti si applicano diverse percentuali, sempre più ristrette al crescere degli importi:
    • 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    • 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Rivalutazioni pensioni sociali e assegni sociali 2020: la circolare INPS

Sia l’indice definitivo per il 2019 che quello provvisorio del 2020 si applicano anche alle pensioni sociali e agli assegni sociali.

Nella tabella che segue gli importi e i limiti di reddito personali e coniugali.

Rivalutazione pensioni 2020, indennità integrativa speciale: dettagli nella circolare INPS

La circolare INPS, inoltre, chiarisce che gli indici di rivalutazione, provvisorio e definitivo, si applicano anche all’indennità integrativa speciale nelle modalità descritte in tabella.

DecorrenzaTrattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomiAssegni vitalizi
1° gennaio 2019 513,01 € 292,43 €
IMPORTI ANNUI 6.669,13 € 3.801,59 €

Rivalutazione pensioni 2020 per le vittime di terrorismo

Ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi terroristiche la rivalutazione si può applicare seguendo una delle due modalità previste:

  • in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • incremento annuale pari a un valore, al massimo, dell’1,25% calcolato sull’ammontare del trattamento per l’anno precedente, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Nel testo si legge:

“Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente”.

Dal momento che l’indice ordinario per il 2020 risulta inferiore all’1,25%, la rivalutazione viene calcolata con i valori descritti in tabella.

Tutti i dettagli delle pensioni 2020 nel testo integrale della circolare numero 147 dell’11 dicembre 2019.

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