Ape sociale 2019: requisiti, beneficiari e come presentare domanda

Guendalina Grossi - Pensioni

Il Decreto legge su quota 100 e reddito di cittadinanza ha prorogato per tutto il 2019 l'Ape sociale. Vediamo chi può beneficiarne e come presentare domanda.

Ape sociale 2019: requisiti, beneficiari e come presentare domanda

Ape sociale 2019: il DL 4/2019 ha prorogato per tutto l’anno in corso l’Ape sociale che consentirà ad alcune categorie di lavoratori, disoccupati, invalidi, caregivers, di andare in pensione anticipatamente senza dover attendere il raggiungimento dell’età pensionabile.

L’Ape sociale è un un sussidio economico introdotto dall’articolo 1, comma 179 della legge di bilancio 2017, che si rivolge agli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell’INPS.

Per potervi accedere è necessario possedere specifici requisiti, che riguardano gli anni di contributi versati e l’età anagrafica.

Grazie alle novità introdotte dal DL 4/2019 i lavoratori che avranno raggiunto i requisiti per accedere all’Ape sociale dovranno presentare domanda entro il 31 marzo 2019.

Ma vediamo quali categorie di lavoratori possono beneficiare dell’Ape sociale e come fare per presentare domanda.

Ape sociale 2019: cos’è e chi può beneficiarne?

L’Ape sociale è un sussidio economico introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2017 ed ha l’obiettivo di accompagnare verso l’età pensionabile determinate categorie di lavoratori che versano in particolari situazioni di disagio.

Per beneficiare dell’Ape sociale 2019 bisognerà soddisfare i seguenti requisiti:

  • aver compiuto 63 anni di età;
  • aver versato almeno 30 anni di contributi; per i lavoratori che svolgono le attività usuranti l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Ma vediamo nel dettaglio quali categorie di lavoratori possono aderire all’Ape sociale 2019.

A quali categorie di lavoratori è rivolto?

L’Ape sociale 2019 spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata che si trovano nelle seguenti situazioni:

  • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  • soggetti caregivers che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative usuranti meglio descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento della decorrenza dell’APE sociale per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza, per una durata almeno pari all’interruzione predetta. Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

Ape sociale: domande entro il 31 marzo 2019

Per beneficiare dell’Ape sociale 2019 le suddette categorie di lavoratori dovranno presentare un’istanza volta alla verifica delle condizioni per accedere al sussidio economico entrato in vigore nel 2017.

L’istanza di verifica, a seguito dell’intervento di cui al DL 4/2019, deve essere presentata all’INPS entro tre finestre temporali che per il 2019 risultano fissate:

  • al 31 marzo 2019 (istanza tempestiva);
  • tra il 1° aprile 2019 ed il 15 luglio 2019 (istanza intermedia);
  • tra il 16 Luglio 2019 ed il 30 Novembre 2019 (istanza tardiva).

Una volta presentata l’istanza volta alla verifica dei requisiti per accedere all’Ape sociale ed ottenuta l’approvazione dell’INPS, i lavoratori dovranno presentare una seconda domanda per l’erogazione del sussidio economico.

In tutti e due i casi le domande dovranno essere presentare all’istituto previdenziale in modalità telematica, o direttamente se in possesso di Pin dispositivo, o chiamando il Contact Center Inps ovvero rivolgendosi presso Patronati, CAF o intermediari.

Ape sociale 2019: decorrenza, durata e quanto spetta

L’Ape sociale 2019 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio se a partire da tale data sussistono tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge.

Il sussidio economico viene corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al raggiungimento dei 67 anni di età.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo).

Nel caso di lavoratori con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’Ape sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

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