Pensioni: anche gli stage tra i periodi da riscattare

Francesco Rodorigo - Pensioni

Un nuovo sostegno ai giovani per poter andare prima in pensione potrebbe arrivate dalla Legge di Bilancio 2026. tra gli emendamenti segnalati c’è quello che permette di riscattare anche i periodi di tirocinio e stage

Pensioni: anche gli stage tra i periodi da riscattare

Lavoratori e lavoratrici potranno riscattare i periodi di tirocinio e stage come accade per la laurea.

A prevedere la novità è uno degli emendamenti segnalati proposto dalla maggioranza al testo della Legge di Bilancio 2026.

La novità sarebbe rivolta a chi si trova interamente nel sistema contributivo e consentirebbe di riscattare fino a due anni di contribuzione.

Pensioni: anche gli stage tra i periodi da riscattare

Possibili novità in arrivo per la previdenza dei più giovani. Tra i 423 emendamenti segnalati alla Legge di Bilancio 2026, cioè quelli frutto della scrematura degli oltre 5.000 presentati, c’è anche quello proposto dalla maggioranza di Governo, in particolare FdI, che mira a favorire il pensionamento anticipato di giovani lavoratori e lavoratrici.

Si tratta di un nuovo meccanismo di riscatto di periodi senza contribuzione, in particolare quelli dedicati allo svolgimento di stage e tirocini, per favorire il pensionamento e consentire agli interessati di uscire dal lavoro con assegni più consistenti.

Il meccanismo ricalca quelli già previsti attualmente, come il più famoso riscatto della laurea o la “pace contributiva” introdotta quest’anno per “tappare i buchi” nelle carriere di lavoratori e lavoratrici e colmare i periodi di contribuzione non versata.

Come funzionerebbe la novità?

In sostanza, lavoratori e lavoratrici potrebbero far valere a fini pensionistici anche i periodi di stage e tirocini formativi extracurriculari non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, parificandoli a periodi di lavoro.

Vediamo cosa propone in dettaglio l’emendamento.

Riscatto stage e tirocini: come funziona e quali sono i requisiti

Il riscatto di percorsi di formazione può essere richiesto da tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Ma non solo la novità è aperta anche agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata.

Ci sono però delle precise condizioni da rispettare. In primo luogo, i lavoratori e le lavoratrici che richiedono il riscatto devono essere inseriti pienamente nel sistema contributivo, pertanto non devono avere contributi versati prima del 1° gennaio 1996. Inoltre, non devono già essere titolari di pensioni.

L’eventuale successiva acquisizione di anzianità contributiva prima del 1996 comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato e la restituzione dei contributi.

I periodi di stage o tirocinio formativo extracurriculare possono essere riscattati nella misura massima di 24 mesi, anche non continuativi.

Sono riscattabili i periodi corrispondenti ai corsi di studio a seguito dei quali siano stati conseguiti i titoli professionali equiparati ai titoli universitari riscattabili. Il riscatto è ammesso per l’effettiva durata del corso professionale frequentato e comunque nei limiti della durata legale del corrispondente corso di studio universitario cui è equiparato.

Altra condizione fondamentale è che entro 6 mesi dalla fine dello stage o del tirocinio formativo, sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, oppure sia stata avviata un’attività autonoma con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria.

Il riscatto può essere chiesto su domanda da parte degli interessati. L’onere è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 che regola i riscatti ai fini pensionistici.

Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere eventualmente sostenuto dal datore di lavoro che destina, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

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