Riscatto laurea agevolato esteso: novità nella circolare INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Riscatto della laurea agevolato senza il limite di età e anche per i periodi di studio antecedenti al 1996: è la circolare INPS n. 6 del 22 gennaio 2020 ad estendere la possibilità di riscattare tali periodi, ma con il vincolo di calcolo della pensione con metodo contributivo. Tutte le novità.

Riscatto laurea agevolato esteso: novità nella circolare INPS

Riscatto della laurea agevolato esteso anche per gli anni di studio precedenti al 1996.

È l’INPS, con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, ad estendere la possibilità di pagare un costo forfettario per valorizzare i periodi di studio ai fini della maturazione dei requisiti per la pensione.

La novità consentirà di maturare i requisiti per la pensione prima, pagando un costo forfettario per il riscatto della laurea, ma esclusivamente nel caso di rispetto di ulteriori requisiti.

L’estensione del riscatto agevolato anche per gli studi precedenti al 1996 si applica nel rispetto degli requisiti previsti dalla Legge Dini e comporta la necessità di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con metodo contributivo.

Bisognerà quindi valutare caso per caso quando e a chi conviene riscattare gli anni di studio, pagando un importo forfettario, per il conseguimento della pensione.

Riscatto laurea agevolato esteso: novità nella circolare INPS

La possibilità di beneficiare del riscatto agevolato degli anni di studio si applica a tutti i lavoratori che, in sede di domanda di pensione, esercitano l’opzione per il calcolo contributivo, come previsto dalla Riforma Dini (legge 335/1995).

La circolare INPS n. 6 del 22 gennaio 2020 apre quindi alla possibilità di accedere al riscatto laurea agevolato anche per quei lavoratori che intendono valorizzare anni di studio collocati prima dell’introduzione del sistema contributivo di calcolo, ovvero prima del 1996.

Circolare INPS n. 6 del 22 gennaio 2020
Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell’onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto)

Quello che conta è infatti non tanto il periodo cronologico in cui sono collocati gli anni di studio, bensì il metodo di calcolo prescelto.

Il chiarimento fornito dall’Istituto è particolarmente importante, in quanto supera i limiti disposti dal decreto n. 4/2019 che, ai fini del riscatto della laurea da valutare con metodo contributivo, ha previsto la possibilità di versamento di un costo forfettario, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Una somma pari a circa 5.000 euro, di gran lunga inferiore rispetto al costo ordinario previsto per il riscatto degli anni di laurea. Un vantaggio che, per gli anni di laurea precedenti al 1996, è da calibrare in maniera ponderata considerando anche lo svantaggio della rinuncia al calcolo della pensione con metodo retributivo.

Il chiarimento dell’INPS viene fornito nell’analisi dei principi disposti dalla Cassazione sull’efficacia retroattiva dei contributi riscattati. La circolare specifica infatti che la valutazione dei contributi si lega in maniera diretta al periodo in cui si colloca il riscatto, specificando inoltre che:

“A differenza del sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema retributivo, il sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino nel sistema contributivo non tiene conto dei “benefici pensionistici” derivanti dal riscatto stesso e pertanto non può avere effetti sulla misura delle quote di pensione retributive. Da ciò discende che i periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo vadano sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (cosiddetta neutralizzazione).”

Riscatto laurea agevolato anche per gli anni di studio prima del 1996: i requisiti

Se quindi viene prevista la possibilità di beneficiare del riscatto agevolato della laurea anche per i periodi di studio precedenti al 1996, sarà necessario che il lavoratore rientri nei requisiti previsti dalla legge Dini per l’esercizio dell’opzione di calcolo contributivo della pensione, ovvero:

  • meno di 18 anni di contributi versati prima del 1996;
  • almeno 15 anni di contributi versati alla richiesta del riscatto;
  • almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1996 (calcolo contributivo).

Come anticipato in precedenza, le agevolazioni sul calcolo dell’onere da riscatto si applicano esclusivamente nel caso di esercizio dell’opzione per il calcolo contributivo della pensione che:

“deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali.”

L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione per il contributivo, rende irrevocabile l’opzione stessa.

Riscatto laurea agevolato: focus INPS su Opzione Donna

Un chiarimento specifico viene fornito dall’INPS in merito alle lavoratrici che intendono accedere alla pensione anticipata con Opzione Donna.

Per l’accesso alla pensione anticipata sarà possibile chiedere che l’onere di riscatto dei periodi di studio universitario sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

In tal caso, è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso all’opzione donna.

Come chiarito dalla circolare INPS:

“All’atto di presentazione della domanda di pensione recante la predetta opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo. La predetta richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.”

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