Risarcimento danni, tassazione ordinaria se compensa mancati redditi da lavoro

Rosy D’Elia - Imposte

Risarcimento danni, tassazione ordinaria se compensa mancati redditi da lavoro. Se invece l'indennità è finalizzata a reintegrare il patrimonio del soggetto non assume rilevanza reddituale. Diverso trattamento fiscale per lucro cessante e danno emergente. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 27 del 6 febbraio 2020.

Risarcimento danni, tassazione ordinaria se compensa mancati redditi da lavoro

Risarcimento danni, tassazione ordinaria, secondo le regole stabilite dal TUIR, se compensa mancati redditi da lavoro. Al contrario non assume rilevanza reddituale l’indennità finalizzata a reintegrare il patrimonio del soggetto interessato.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 26 del 6 febbraio 2020, in cui sottolinea il diverso trattamento fiscale da applicare in caso di lucro cessante o danno emergente.

Lo spunto per fare luce sulla tassazione da applicare al risarcimento danni arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un ente, associazione riconosciuta con personalità giuridica, che chiede chiarimenti su una somma che è stata condannata a versare in seguito a una sentenza della Corte di Appello.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 27 del 6 febbraio 2020
Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi Articolo 6, comma 2, del Tuir.

Risarcimento danni, la somma va tassata se compensa mancati redditi da lavoro

A chiedere il risarcimento danni è l’ex presidente dell’ente. Nominato per la prima volta nel 1999, è stato confermato più volte negli anni. Essendo titolare di partita IVA impegnato prevalentemente nelle attività relative al suo incarico, ha percepito compensi come redditi da lavoro autonomo.

Nel 2005 ente e presidente hanno sottoscritto una lettera di incarico per stabilire il compenso lordo annuale: l’accordo prevedeva, in caso di risoluzione anticipata dell’incarico per cause non dipendenti dalla volontà del Presidente, il riconoscimento di “un importo a titolo di indennizzo pari a due annualità di costo, con la sola esclusione da tale computo del premio annuale”, comprensivo del risarcimento danni.

Dal momento che si è verificato lo scioglimento anticipato dell’Ente, e di conseguenza sono decaduti gli organi in carica, l’ex presidente ha richiesto all’associazione e ottenuto, grazie a una sentenza della Corte di Appello, il pagamento di un indennizzo per risoluzione anticipata dell’incarico.

A questo punto, l’ente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per verificare il giusto trattamento fiscale da applicare alle somme riconosciute come risarcimento danni.

Con la risposta all’interpello numero 27 del 6 febbraio 2020, arrivano i chiarimenti: bisogna seguire le stesse regole previste per i compensi riconosciuti in via ordinaria all’ex presidente.

Nel testo si legge:

“Si ritiene, pertanto, che detto pagamento, sostitutivo dei mancati redditi conseguenti alla risoluzione anticipata del rapporto, abbia la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente spettanti all’ex Presidente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.

Ne consegue, in linea con la prassi citata, che le somme liquidate dovranno essere assoggettate alla ritenuta di cui all’articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, al pari dei compensi corrisposti per le prestazioni professionali svolte sulla base del rapporto contrattuale precedentemente in essere”.

Risarcimento danni, tassazione ordinaria per i casi di lucro cessante

L’Agenzia delle Entrate motiva la risposta ricostruendo il quadro normativo a cui attenersi per applicare una corretta tassazione del risarcimento danni.

Il riferimento cardine è l’articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi,(...), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.

A questo punto, però, è necessario concentrarsi su una distinzione:

  • nel caso di lucro cessante, ovvero quando l’indennizzo percepito da un determinato soggetto compensa in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono finalizzate a sostituire un reddito non conseguito, vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione;
  • quando si verifica, invece, un danno emergente, il risarcimento viene erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, le somme corrisposte non devono essere assoggettate a tassazione.

Elemento fondamentale per distinguere correttamente i casi è la funzione sostitutiva o integrativa del reddito percepito: sono imponibili solo le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni sia presenti che futuri del soggetto interessato.

Nel caso analizzato, la Corte d’Appello non individua un danno emergente ma sottolinea la valenza sostitutiva del reddito non conseguito per effetto della risoluzione anticipata: è chiaro, dunque, che in questi casi alle somme percepite come risarcimento si applica la tassazione prevista in via ordinaria in base alle regole stabilite dal TUIR.

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