Rimborso Iva, l'Agenzia delle Entrate può negarlo se è trascorso il termine di decadenza senza essere interrotto da un riconoscimento del debito dalla stessa Amministrazione finanziaria. La stampa e consegna di un dipendente, contenente dati raccolti, non interrompe la prescrizione perché è un atto interno. Lo spiega l'ordinanza n. 27371 del 1° dicembre 2020 della Corte di Cassazione.
L’Amministrazione finanziaria può legittimamente negare il rimborso Iva quando è trascorso inutilmente il termine di prescrizione decennale e il termine non risulti interrotto da un riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione finanziaria.
Non può ritenersi tale la semplice stampa e consegna da parte di un dipendente contenente dati raccolti dall’amministrazione finanziaria perché atto interno di per sé inidoneo ad interrompere la prescrizione.
L’Amministrazione finanziaria può legittimamente negare il rimborso Iva quando è trascorso inutilmente il termine di prescrizione decennale e il termine non risulti interrotto da un riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione finanziaria.
Non può ritenersi tale la semplice stampa e consegna da parte di un dipendente contenente dati raccolti dall’amministrazione finanziaria perché atto interno di per sé inidoneo ad interrompere la prescrizione.
Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 27371 del 1° dicembre 2020.
La decisione - La vicenda giudiziaria trae origine dal provvedimento di diniego al rimborso Iva richiesto dal contribuente in relazione alla dichiarazione relativa al periodo 1999 presentata nel 2000. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il contribuente, ribadendo che il credito non si era prescritto, essendo intervenuto un riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2006.
Il ricorso è stato accolto sia dalla Commissione Provinciale che dalla Regionale, non trovando applicazione il termine biennale per la restituzione, trattandosi di credito già richiesto con la dichiarazione e non essendo maturata la prescrizione decennale per effetto del riconoscimento del credito intervenuto nel 2006.
L’Ente impositore ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando, per quanto di interesse, violazione del termine prescrizionale.
In particolare l’agenzia delle entrate lamentava che la mera stampa e consegna al contribuente di fogli elettronici, privi si sottoscrizione, da parte di un impiegato di un ufficio territoriale, peraltro non competente per la pratica di rimborso, non potevano assurgere a riconoscimento del debito, non potendo avere alcuna efficacia probatoria e rilevanza giuridica.
Al contrario la CTR ha ritenuto che il foglio elettronico consegnato da un dipendente della amministrazione finanziaria, stampato a richiesta del contribuente nel 2006, avesse efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto contenente una ricognizione del debito.
La Corte di Cassazione ha confermato le ragioni all’Amministrazione finanziaria, sostenendo che il foglio elettronico contenente dati raccolti dalla P.A. è atto di per sé interno e come tale inidoneo a costituire atto utile all’interruzione della prescrizione. Sul punto la Corte ha confermato il principio per cui “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà.”
Nel caso di specie manca sicuramente il requisito dell’esternazione, che non può consistere nella mera stampa di un atto interno e non destinato a far sorgere obblighi per la pubblica amministrazione.
Oltretutto, perché l’esternazione possa avere validità giuridica, deve provenire dal titolare dell’organo a cui è attribuito il potere di rappresentare l’ente, e non certamente da un qualsiasi impiegato di un ufficio che non aveva la responsabilità e la gestione del procedimento amministrativo.
Di conseguenza la Corte ha confermato la prescrizione del credito richiesto a rimborso e, per l’effetto, ha rigettato l’originario ricorso proposto dal contribuente.
- Corte di cassazione - Ordinanza numero 27371 del 1° dicembre 2020
- L’Amministrazione finanziaria può legittimamente negare il rimborso Iva quando è trascorso inutilmente il termine di prescrizione decennale e il termine non risulti interrotto da un riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione finanziaria. Non può ritenersi tale la semplice stampa e consegna da parte di un dipendente contenente dati raccolti dall’amministrazione finanziaria perché atto interno di per sé inidoneo ad interrompere la prescrizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Non basta un foglio per interrompere la prescrizione